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Legge regionale 8 marzo 1972, n.1


LEGGE REGIONALE n.1 del 8 Marzo 1972

Date di vigenza

25/03/1972 entrata in vigore mostra documento vigente dal 25/03/1972
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 25/03/1972

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 8 Marzo 1972 ,n. 1
Istituzione del servizio Tesoreria regionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 7 del 10/03/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. A norma dell' art. 74 dello Statuto è istituito il servizio di Tesoreria della Regione.

ARTICOLO 2

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dalla Giunta, a trattativa privata ad azienda di credito singola o associate che amministra fondi di terzi (depositi a risparmio, conti correnti ordinari e di corrispondenza, assegni circolari) per importo non inferiore a 200 miliardi di lire ed aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a 4 miliardi di lire.

ARTICOLO 3

1. La Giunta regionale predispone il capitolato speciale disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio e lo sottopone all' approvazione del Consiglio.

2. La Giunta conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione.

3. La convenzione diviene esecutiva con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 4

1. La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di Tesoreria è esercitata dalla Giunta regionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 8 marzo 1972

Conti

[1]