Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
8 Marzo 1972
,n.
1
Istituzione del servizio Tesoreria regionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
7 del
10/03/1972
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 2
1.
Il servizio di Tesoreria è affidato dalla Giunta, a trattativa privata ad azienda di credito singola o associate che amministra fondi di terzi (depositi a risparmio, conti correnti ordinari e di corrispondenza, assegni circolari) per importo non inferiore a 200 miliardi di lire ed aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a 4 miliardi di lire.
ARTICOLO 3
1.
La Giunta regionale predispone il capitolato speciale disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio e lo sottopone all' approvazione del Consiglio.
2.
La Giunta conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione.
3.
La convenzione diviene esecutiva con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ARTICOLO 4
1.
La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di Tesoreria è esercitata dalla Giunta regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 8 marzo 1972
Conti
[1]