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Legge regionale 19 luglio 1972, n.7


LEGGE REGIONALE n.7 del 19 luglio 1972

Date di vigenza

21/07/1972 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/07/1972
13/01/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 13/01/2007

Documento vigente dal 21/07/1972

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 19 luglio 1972 ,n. 7
Esercizio delle funzioni in materia di turismo e industria alberghiera. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 20/07/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Fino all' entrata in vigore della normativa di delega agli Enti locali prevista dall' art. 71 dello Statuto , le funzioni in materia di turismo ed industria alberghiera elencate dall' art. 11 del DPR 14 gennaio 1972, n. 6 , sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni destinate dalla presente legge.

ARTICOLO 2

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) formula i programmi per lo sviluppo e l' incentivazione del turismo regionale;

2) designa il Presidente degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

3) designa, con voto limitato, i componenti dei Consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli Enti provinciali del turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

4) revoca gli amministratori degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

5) riconosce e revoca le stazioni di cura, soggiorno e turismo; delimita i rispettivi territori; classifica le stazioni stesse nonchè determina le località di interesse turistico;

6) determina i criteri sulla classificazione degli alberghi, pensioni, locande, affittacamere e complessi ricettivi extra alberghieri anche ai fini dell'imposta di soggiorno.

ARTICOLO 3

Attribuzioni della Giunta

1. Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall' art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 4

Attribuzioni del Presidente della Giunta

1. Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.

ARTICOLO 5

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 19 luglio 1972

Conti

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. a) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13