ARTICOLO 1
Finalità
1.
Fino all' entrata in vigore della normativa di delega agli Enti locali prevista dall'
art. 71 dello Statuto
, le funzioni in materia di turismo ed industria alberghiera elencate dall'
art. 11 del DPR 14 gennaio 1972, n. 6
, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni destinate dalla presente legge.
ARTICOLO 2
Attribuzioni del Consiglio
1.
Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
1)
formula i programmi per lo sviluppo e l' incentivazione del turismo regionale;
2)
designa il Presidente degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
3)
designa, con voto limitato, i componenti dei Consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli Enti provinciali del turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
4)
revoca gli amministratori degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
5)
riconosce e revoca le stazioni di cura, soggiorno e turismo; delimita i rispettivi territori; classifica le stazioni stesse nonchè determina le località di interesse turistico;
6)
determina i criteri sulla classificazione degli alberghi, pensioni, locande, affittacamere e complessi ricettivi extra alberghieri anche ai fini dell'imposta di soggiorno.
ARTICOLO 3
Attribuzioni della Giunta
1.
Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'
art. 39 dello Statuto
o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 4
Attribuzioni del Presidente della Giunta
1.
Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.