ARTICOLO 1
Finalità
1.
Fino all' entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'
art. 71 dello Statuto
, le funzioni in materia di beneficenza pubblica elencate dall'
art. 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 9
, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.
ARTICOLO 2
Attribuzioni del Consiglio
1.
Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
1)
determina gli indirizzi della politica assistenziale della Regione, formula i piani per il coordinamento tra le varie forme di assistenza e beneficenza ed i modi di erogazione della stessa e provvede al riparto dei fondi assegnati;
2)
accerta l' esistenza dei requisiti necessari al riconoscimento di un Ente quale istituzione pubblica di assistenza e beneficenza e ne approva il relativo
Statuto
;
3)
dichiara la cessazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, al fine di coordinarne l' attività agli interessi attuali, e provvedere alla trasformazione e fusione delle medesime;
4)
designa con voto limitato i componenti dei Consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già di nomina di altri organi statali;
[5]
5)
delibera sul concentramento, sul raggruppamento e sulla costituzione di Consorzi e Federazioni;
6)
determina le rette di ricovero per il mantenimento degli inabili al lavoro presso gli Istituti assistenziali.
ARTICOLO 3
Attribuzioni della Giunta
1.
Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'
art. 39 dello Statuto
o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 4
Attribuzioni del Presidente della Giunta
1.
Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie regionali.