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Legge regionale 19 luglio 1972, n.10


LEGGE REGIONALE n.10 del 19 Luglio 1972

Date di vigenza

21/07/1972 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/07/1972
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 21/07/1972

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 19 Luglio 1972 ,n. 10
Esercizio delle funzioni in materia di assistenza scolastica, musei e biblioteche.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 20/07/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Fino all' entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall' art. 71 dello Statuto , le funzioni in materia di assistenza scolastica, di musei e di biblioteche di Enti locali elencate dagli articoli 1 e seguenti del DPR 14 gennaio 1972, n. 3 , sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

ARTICOLO 2

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) delibera il programma regionale relativo all' assistenza scolastica diretta a facilitare la frequenza della scuola e la prosecuzione degli studi;

2) scioglie i Consigli di Amministrazione;

3) detta le norme di attuazione relative all' assistenza scolastica comunque configurate dalla legislazione vigente;

4) delibera i programmi di finanziamento per l' istituzione, il miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche e per la loro funzionalità ;

5) programma gli interventi per la utilizzazione pubblica delle raccolte private.

ARTICOLO 3

Attribuzioni della Giunta

1. Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall' art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 4

Attribuzioni del Presidente della Giunta

1. Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie regionali.

ARTICOLO 5

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 19 luglio 1972

Conti

[1]