ARTICOLO 1
Finalità
1.
Fino all' entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'
art. 71 dello Statuto
, le funzioni in materia di assistenza scolastica, di musei e di biblioteche di Enti locali elencate dagli articoli 1 e seguenti del
DPR 14 gennaio 1972, n. 3
, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.
ARTICOLO 2
Attribuzioni del Consiglio
1.
Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
1)
delibera il programma regionale relativo all' assistenza scolastica diretta a facilitare la frequenza della scuola e la prosecuzione degli studi;
2)
scioglie i Consigli di Amministrazione;
3)
detta le norme di attuazione relative all' assistenza scolastica comunque configurate dalla legislazione vigente;
4)
delibera i programmi di finanziamento per l' istituzione, il miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche e per la loro funzionalità ;
5)
programma gli interventi per la utilizzazione pubblica delle raccolte private.
ARTICOLO 3
Attribuzioni della Giunta
1.
Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'
art. 39 dello Statuto
o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 4
Attribuzioni del Presidente della Giunta
1.
Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie regionali.