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Legge regionale 19 luglio 1972, n.11


LEGGE REGIONALE n.11 del 19 Luglio 1972

Date di vigenza

21/07/1972 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/07/1972
29/06/1984 modifica mostra documento vigente dal 29/06/1984
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 21/07/1972

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 19 Luglio 1972 ,n. 11
Esercizio delle funzioni in materia di urbanistica, viabilità , acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 20/07/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Fino all' entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall' art. 71 dello Statuto , le funzioni in materia di urbanistica, viabilità , acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, elencate dagli artt. 1 e seguenti del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 , sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

ARTICOLO 2

Attribuzioni del Consiglio

1. Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) approva i piani territoriali di coordinamento nell'ambito del piano urbanistico territoriale da adottarsi con legge regionale; [5]

2) determina l' estensione dei piani intercomunali e li approva; [6]

3) approva i piani urbanistici delle comunità montane; [7]

4) approva l' elenco dei comuni soggetti all' obbligo della formazione del piano regolatore generale; [8]

5) approva i piani regolatori generali; autorizza ed approva le relative varianti; [9]

6) approva i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra; [10]

7) approva i regolamenti edilizi comunali ed i programmi di fabbricazione; [11]

8) approva i piani territoriali paesistici; [12]

9) approva i programmi generali di intervento in materia di viabilità , acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

10) approva la concessione di contributi e sussidi alle Province, ai Comuni e loro Consorzi ed agli Enti locali per interventi nelle materie di cui al precedente punto 9 della presente legge;

11) approva la classificazione di strade costituenti la viabilità locale, provinciale e quella regionale; esprime il parere per la declassificazione delle strade statali;

12) dichiara l' obbligatorietà per i Consorzi delle spese necessarie agli interventi relativi alle opere idrauliche;

13) esprime i pareri in ordine:

a) alla tutela, disciplina e utilizzazione delle acque pubbliche;

b) agli aggiornamenti e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti;

c) alla sistemazione idrogeologica ed alla conservazione del suolo.

ARTICOLO 3

1. Consiglio regionale esercita, inoltre, le seguenti funzioni in materia di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, attribuite alla Regione dalle leggi dello Stato:

1) elabora le indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare da trasmettere al Comitato per l' edilizia residenziale ( CER);

2) approva i programmi di localizzazione;

3) autorizza i Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati, a formare un piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;

4) dispone, a richiesta di una delle Amministrazioni comunali interessate, la costituzione dei Consorzi obbligatori tra Comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili;

5) indica l' ordine di priorità delle richieste di finanziamento per l' acquisizione e l' urbanizzazione delle aree presentate dai Comuni o loro Consorzi ed elabora le proposte da inviare al Ministero dei Lavori Pubblici;

6) designa i componenti di competenza regionale degli organi e delle Commissioni costituite presso gli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

ARTICOLO 4

Attribuzioni della Giunta

1. Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall' art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 5

Attribuzioni del Presidente della Giunta

1. Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.

ARTICOLO 6

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 19 luglio 1972

Conti

[1]