ARTICOLO 1
Finalità
1.
Fino all' entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'
art. 71 dello Statuto
, le funzioni in materia di tranvie, linee automobilistiche, di navigazione, porti lacuali elencate dall'
art. 1
e seguenti del
DPR 14 gennaio 1972, n. 5
, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.
ARTICOLO 2
Attribuzioni del Consiglio
1.
Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
a)
in materia di tranvie, linee metropolitane, filovie, funicolari terrestri, funivie, autolinee merci e viaggiatori:
1)
approva le sovvenzioni, i contributi ed i sussidi;
2)
approva il piano dei trasporti pubblici del comprensorio;
3)
rilascia, risolve, revoca e dichiara decadute le concessioni definitive di autolinee merci e viaggiatori;
4)
approva le tariffe di trasporto;
5)
accorda le concessioni per le autostazioni;
6)
si pronuncia in ordine alle alienazioni, al sequestro degli impianti, dei veicoli e dei sussidi;
7)
decide sul diritto di prelazione esercitabile dall'esercente o dal concessionario;
b)
in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare, sui canali navigabili ed idrovie, porti lacuali e porti di navigazione interna:
1)
approva le sovvenzioni, i contributi, ed i sussidi.
ARTICOLO 3
Attribuzioni della Giunta
1.
Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'
art. 39 dello Statuto
o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.