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Legge regionale 19 luglio 1972, n.12


LEGGE REGIONALE n.12 del 19 luglio 1972

Date di vigenza

21/07/1972 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/07/1972
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 21/07/1972

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 19 luglio 1972 n. 12
Esercizio delle funzioni in materia di tranvie, linee automobilistiche, di navigazione e porti lacuali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 20/07/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Fino all' entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall' art. 71 dello Statuto , le funzioni in materia di tranvie, linee automobilistiche, di navigazione, porti lacuali elencate dall' art. 1 e seguenti del DPR 14 gennaio 1972, n. 5 , sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

ARTICOLO 2

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

a) in materia di tranvie, linee metropolitane, filovie, funicolari terrestri, funivie, autolinee merci e viaggiatori:

1) approva le sovvenzioni, i contributi ed i sussidi;

2) approva il piano dei trasporti pubblici del comprensorio;

3) rilascia, risolve, revoca e dichiara decadute le concessioni definitive di autolinee merci e viaggiatori;

4) approva le tariffe di trasporto;

5) accorda le concessioni per le autostazioni;

6) si pronuncia in ordine alle alienazioni, al sequestro degli impianti, dei veicoli e dei sussidi;

7) decide sul diritto di prelazione esercitabile dall'esercente o dal concessionario;

b) in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare, sui canali navigabili ed idrovie, porti lacuali e porti di navigazione interna:

1) approva le sovvenzioni, i contributi, ed i sussidi.

ARTICOLO 3

Attribuzioni della Giunta

1. Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall' art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 4

Attribuzioni del Presidente della Giunta

1. Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.

ARTICOLO 5

1, La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 19 luglio 1972

Conti

[1]