ARTICOLO 1
Finalità
1.
Fino all' entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'
art. 71 dello Statuto
, le funzioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera elencate dall'
art. 1
e seguenti del
DPR 14 gennaio 1972, n. 4
, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.
ARTICOLO 2
Attribuzioni del Consiglio
1.
Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
1)
determina gli indirizzi della politica sanitaria della Regione e ne elabora i relativi programmi;
2)
delibera i provvedimenti relativi alla ripartizione in zone del territorio regionale, in ordine alla distribuzione dei servizi e dei presidi sanitari;
3)
costituisce e modifica i Consorzi per l' erogazione dei servizi e dell' assistenza sanitaria e veterinaria e provvede al loro scioglimento;
4)
determina i piani di riparto per la erogazione di fondi;
5)
designa i membri delle Commissioni e dei Collegi dei revisori previsti da leggi dello Stato, assicurando la rappresentanza delle minoranze; nomina i Presidenti delle Commissioni stesse;
6)
adotta i provvedimenti relativi ai regolamenti generali e speciali;
7)
autorizza l' apertura e l' esercizio delle case di cura private, l' apertura e l' esercizio di stabilimenti termali, di cure idropiniche e idroterapiche, l' apertura delle centrali del latte e ne revoca le autorizzazioni.
ARTICOLO 3
Attribuzioni della Giunta
1.
Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'
art. 39 dello Statuto
o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 4
Attribuzioni del Presidente della Giunta
1.
Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie regionali.