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Legge regionale 19 luglio 1972, n.13


LEGGE REGIONALE n.13 del 19 Luglio 1972

Date di vigenza

21/07/1972 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/07/1972
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 21/07/1972

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 19 Luglio 1972 n. 13
Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 20/07/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Fino all' entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall' art. 71 dello Statuto , le funzioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera elencate dall' art. 1 e seguenti del DPR 14 gennaio 1972, n. 4 , sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

ARTICOLO 2

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) determina gli indirizzi della politica sanitaria della Regione e ne elabora i relativi programmi;

2) delibera i provvedimenti relativi alla ripartizione in zone del territorio regionale, in ordine alla distribuzione dei servizi e dei presidi sanitari;

3) costituisce e modifica i Consorzi per l' erogazione dei servizi e dell' assistenza sanitaria e veterinaria e provvede al loro scioglimento;

4) determina i piani di riparto per la erogazione di fondi;

5) designa i membri delle Commissioni e dei Collegi dei revisori previsti da leggi dello Stato, assicurando la rappresentanza delle minoranze; nomina i Presidenti delle Commissioni stesse;

6) adotta i provvedimenti relativi ai regolamenti generali e speciali;

7) autorizza l' apertura e l' esercizio delle case di cura private, l' apertura e l' esercizio di stabilimenti termali, di cure idropiniche e idroterapiche, l' apertura delle centrali del latte e ne revoca le autorizzazioni.

ARTICOLO 3

Attribuzioni della Giunta

1. Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall' art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 4

Attribuzioni del Presidente della Giunta

1. Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie regionali.

ARTICOLO 5

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 19 luglio 1972

Conti

[1]