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Legge regionale 19 luglio 1972, n.14


LEGGE REGIONALE n.14 del 19 Luglio 1972

Date di vigenza

21/07/1972 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/07/1972
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 21/07/1972

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 19 Luglio 1972 ,n. 14
Esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e foreste e pesca nelle acque interne.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 20/07/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Fino all' entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall' art. 71 dello Statuto , le funzioni in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne elencate dagli articoli 1 e seguenti del DPR 15 gennaio 1972, n. 11 , sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

ARTICOLO 2

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) provvede alla classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e montana, dei bacini montani e delle zone depresse;

2) approva i piani generali di bonifica, i piani comprensoriali e zonali, i piani concernenti opere pubbliche, i programmi di investimento, di intervento ed assistenza tecnica ed i relativi finanziamenti, stabilendo i criteri per la loro attuazione;

3) determina i criteri per la ripartizione delle disponibilità finanziarie di competenza regionale dei fondi nazionali di rotazione di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 17 ottobre 1966, n. 910, e delibera circa la proposta di ripartizione della quota regionale tra gli istituti di credito autorizzati;

4) approva i programmi regionali di intervento da proporre al Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste in applicazione dei regolamenti della CEE relativi alle strutture agricole;

5) formula i criteri per la utilizzazione dei boschi e dei terreni destinati al pascolo; esprime i pareri in ordine alla sistemazione idrogeologica e alla conservazione del suolo;

6) indica le direttive per l' azione da svolgere per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agricoli;

7) delibera il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e delle riserve di caccia e di ripopolamento;

8) approva i regolamenti tipo per la caccia controllata;

9) istituisce e revoca le riserve di caccia e pesca nelle acque interne e fissa le norme sulla piscicoltura ed il ripopolamento ittico.

ARTICOLO 3

Attribuzioni della Giunta

1. Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall' art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 4

Attribuzioni del Presidente della Giunta

1. Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.

ARTICOLO 5

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 19 luglio 1972

Conti

[1]