ARTICOLO 1
Finalità
1.
Fino all' entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'
art. 71 dello Statuto
, le funzioni in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne elencate dagli articoli 1 e seguenti del
DPR 15 gennaio 1972, n. 11
, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.
ARTICOLO 2
Attribuzioni del Consiglio
1.
Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
1)
provvede alla classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e montana, dei bacini montani e delle zone depresse;
2)
approva i piani generali di bonifica, i piani comprensoriali e zonali, i piani concernenti opere pubbliche, i programmi di investimento, di intervento ed assistenza tecnica ed i relativi finanziamenti, stabilendo i criteri per la loro attuazione;
3)
determina i criteri per la ripartizione delle disponibilità finanziarie di competenza regionale dei fondi nazionali di rotazione di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 17 ottobre 1966, n. 910, e delibera circa la proposta di ripartizione della quota regionale tra gli istituti di credito autorizzati;
4)
approva i programmi regionali di intervento da proporre al Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste in applicazione dei regolamenti della CEE relativi alle strutture agricole;
5)
formula i criteri per la utilizzazione dei boschi e dei terreni destinati al pascolo; esprime i pareri in ordine alla sistemazione idrogeologica e alla conservazione del suolo;
6)
indica le direttive per l' azione da svolgere per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agricoli;
7)
delibera il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e delle riserve di caccia e di ripopolamento;
8)
approva i regolamenti tipo per la caccia controllata;
9)
istituisce e revoca le riserve di caccia e pesca nelle acque interne e fissa le norme sulla piscicoltura ed il ripopolamento ittico.
ARTICOLO 3
Attribuzioni della Giunta
1.
Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'
art. 39 dello Statuto
o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.