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Legge regionale 10 luglio 1972, n.5


LEGGE REGIONALE n.5 del 10 Luglio 1972

Date di vigenza

25/07/1972 entrata in vigore mostra documento vigente dal 25/07/1972
14/01/1973 modifica mostra documento vigente dal 14/01/1973

Documento vigente dal 25/07/1972

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 10 Luglio 1972 ,n. 5
Mutuo di lire 300.000.000 per l' acquisto di Palazzo della Penna in Perugia da destinare a sede della Presidenza della Giunta regionale e dei suoi Uffici.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 18 del 10/07/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo di lire 300 milioni o per la minore somma che si renderà necessaria, per i fini di cui al successivo art. 2 , con il Ministero del Tesoro - Direzione Generale degli Istituti di Previdenza -, alle condizioni di tasso di interesse, di rata e di tempo di ammortamento generalmente stabilite dalla predetta Direzione Generale.

[3]
ARTICOLO 2

1. Il ricavato del suddetto mutuo deve essere utilizzato, quanto a lire 280 milioni per l' acquisto dell'immobile denominato " Palazzo della Penna" in Perugia, e quanto a lire 20 milioni per oneri fiscali e generali.

2. L'immobile sarà destinato a sede permanente della Presidenza della Giunta regionale e dei suoi Uffici.

ARTICOLO 3

1. A garanzia del pagamento delle rate del mutuo di cui all' art. 1 , la Regione offre delegazione per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20% prescritto dall' art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 .

ARTICOLO 4

1. La spesa annua, uguale all' importo della rata di ammortamento del mutuo, graverà sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio dell' esercizio corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, come segue:

a) la quota interesse e spese di mutuo sul cap. 5/ bis, del quale si autorizza l' istituzione con la seguente denominazione: " Interessi e spese sul mutuo contratto con la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza per l' acquisto e la ristrutturazione del Palazzo della Penna in Perugia";

b) la quota capitale, sul cap. 77/ bis, di nuova istituzione e con la seguente denominazione: " Quota capitale dell' annualità del mutuo di lire 300 milioni contratto con la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza per l' acquisto e la ristrutturazione del Palazzo della Penna in Perugia".

2. Per l' attuazione della presente legge è autorizzato il prelievo dei fondi, per corrispondente importo, dal cap. 54 " Fondo per provvedimenti legislativi in corso", al cap. 5/ bis, per la quota interessi e al cap. 77/ bis per la quota capitale.

3. Le spese di cui trattasi sono dichiarate obbligatorie.

[5]

La presente legge regionale verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 10 luglio 1972

Conti

Note sulla vigenza

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 legge Regione Umbria 28 dicembre 1972, n. 29.

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 legge Regione Umbria 28 dicembre 1972, n. 29.

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 legge Regione Umbria 28 dicembre 1972, n. 29.

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 legge Regione Umbria 28 dicembre 1972, n. 29.