ARTICOLO 1
1.
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo di lire 300 milioni o per la minore somma che si renderà necessaria, per i fini di cui al
successivo art. 2
, con il Ministero del Tesoro - Direzione Generale degli Istituti di Previdenza -, alle condizioni di tasso di interesse, di rata e di tempo di ammortamento generalmente stabilite dalla predetta Direzione Generale.
[3]
ARTICOLO 2
1.
Il ricavato del suddetto mutuo deve essere utilizzato, quanto a lire 280 milioni per l' acquisto dell'immobile denominato " Palazzo della Penna" in Perugia, e quanto a lire 20 milioni per oneri fiscali e generali.
2.
L'immobile sarà destinato a sede permanente della Presidenza della Giunta regionale e dei suoi Uffici.
ARTICOLO 3
1.
A garanzia del pagamento delle rate del mutuo di cui all'
art. 1
, la Regione offre delegazione per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20% prescritto dall'
art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281
.
ARTICOLO 4
1.
La spesa annua, uguale all' importo della rata di ammortamento del mutuo, graverà sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio dell' esercizio corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, come segue:
a)
la quota interesse e spese di mutuo sul cap. 5/ bis, del quale si autorizza l' istituzione con la seguente denominazione: " Interessi e spese sul mutuo contratto con la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza per l' acquisto e la ristrutturazione del Palazzo della Penna in Perugia";
b)
la quota capitale, sul cap. 77/ bis, di nuova istituzione e con la seguente denominazione: " Quota capitale dell' annualità del mutuo di lire 300 milioni contratto con la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza per l' acquisto e la ristrutturazione del Palazzo della Penna in Perugia".
2.
Per l' attuazione della presente legge è autorizzato il prelievo dei fondi, per corrispondente importo, dal cap. 54 " Fondo per provvedimenti legislativi in corso", al cap. 5/ bis, per la quota interessi e al cap. 77/ bis per la quota capitale.
3.
Le spese di cui trattasi sono dichiarate obbligatorie.
[5]