link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 18 agosto 1972, n.20


LEGGE REGIONALE n.20 del 18 Agosto 1972

Date di vigenza

05/09/1972 entrata in vigore mostra documento vigente dal 05/09/1972
14/09/1978 abrogazione mostra documento vigente dal 14/09/1978

Documento vigente dal 05/09/1972

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 18 Agosto 1972 ,n. 20
Esercizio delle funzioni in materia di istruzione artigiana e professionale. Variazioni alla legge regionale 18 agosto 1972, n. 19 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 23 del 21/08/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. L' art. 2 della legge regionale 18 agosto 1972, n. 19 , è sostituito dal seguente: " Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
 
1. - determina gli indirizzi della politica per la formazione professionale nella Regione;
 
2. - delibera i programmi di intervento per l' istituzione ed il potenziamento delle scuole e dei centri di orientamento e addestramento professionale, nell' ambito delle specifiche competenze attribuite alla Regione; delibera in ordine all' orientamento e alla qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili;
 
3. - approva i piani istitutivi dei corsi di addestramento professionale, nonchè dei corsi di riqualificazione e di quelli complementari per gli apprendisti;
 
4. - determina i criteri per l' erogazione dei contributi a favore dell' istruzione professionale nel settore dell' agricoltura, dell' industria, del commercio e dei servizi;
 
5. - provvede alla erezione in ente morale delle scuole per infermieri professionali e per vigilatrici di infanzia istituite dagli speciali Comitati e ne approva i relativi Statuti;
 
6. - nomina il direttore delle scuole per l' esercizio dell' arte ausiliaria sanitaria, nonchè un componente dei Consigli di Amministrazione delle scuole di ostetricia;
 
7. - provvede alla nomina dei rappresentanti di competenza della Regione nel Consiglio di Amministrazione dei Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica, nonchè dei rispettivi Comitati esecutivi;
 
8. - scioglie i Consigli di Amministrazione dei Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica;
 
9. - designa i membri dei Consigli di Amministrazione, di competenza regionale, degli Istituti professionali di Stato;
 
10. - provvede alla programmazione di nuovi istituti, scuole, sezioni e corsi da istituire dallo Stato con la indicazione vincolante dell' ordine di priorità ;
 
11. - propone la ripartizione dei finanziamenti da destinare in conto capitale per l' impianto, il rinnovo e il potenziamento delle dotazioni tecnico - didattiche per gli Istituti professionali di Stato;
 
12. - designa i componenti dei Collegi dei revisori degli Enti, delle istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella regione;
 
13. - adotta i provvedimenti conseguenti al trasferimento alla competenza regionale degli Enti di diritto pubblico (INAPLI - INIASA - ENALC) il cui patrimonio e personale sono trasferiti alla Regione
".


La presente legge regionale verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 18 agosto 1972

Conti

[1]