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Legge regionale 24 agosto 1972, n.21


LEGGE REGIONALE n.21 del 24 Agosto 1972

Date di vigenza

15/09/1972 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/09/1972
09/08/1979 abrogazione mostra documento vigente dal 09/08/1979

Documento vigente dal 15/09/1972

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 24 Agosto 1972 ,n. 21
Adesione dell' Ente Regione alla Lega regionale per le autonomie e i poteri locali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 24 del 31/08/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La Regione dell'Umbria, al fine di meglio recepire le istanze delle Comunità umbre, tendenti al potenziamento, nell' ambito del territorio regionale, delle attività culturali, industriali, commerciali, agricole e turistiche, aderisce alla Lega regionale per le autonomie e i poteri locali, avente sede in Perugia, e ne approva integralmente lo Statuto .

ARTICOLO 2

1. Gli oneri derivanti all' Amministrazione regionale dall' attuazione della presente legge graveranno per il corrente esercizio sul cap. 52/ bis " Quota associativa alla Lega regionale per l' autonomia e i poteri locali" che viene istituito nel bilancio per l'anno 1972, con uno stanziamento di lire 3.200.000, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 54 " Fondo per provvedimenti legislativi in corso", che presenta la necessaria disponibilità e per gli esercizi futuri sui corrispondenti capitoli di bilancio.


La presente legge regionale verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 24 agosto 1972

Conti

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Note della redazione

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