ARTICOLO 1
1.
La Regione dell'Umbria, al fine di meglio recepire le istanze delle Comunità umbre, tendenti al potenziamento, nell' ambito del territorio regionale, delle attività culturali, industriali, commerciali, agricole e turistiche, aderisce alla Lega regionale per le autonomie e i poteri locali, avente sede in Perugia, e ne approva integralmente lo Statuto .
ARTICOLO 2
1.
Gli oneri derivanti all' Amministrazione regionale dall' attuazione della presente legge graveranno per il corrente esercizio sul cap. 52/ bis " Quota associativa alla Lega regionale per l' autonomia e i poteri locali" che viene istituito nel bilancio per l'anno 1972, con uno stanziamento di lire 3.200.000, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 54 " Fondo per provvedimenti legislativi in corso", che presenta la necessaria disponibilità e per gli esercizi futuri sui corrispondenti capitoli di bilancio.