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Legge regionale 6 settembre 1972, n.22


LEGGE REGIONALE n.22 del 6 Settembre 1972

Documento vigente dal 24/09/1972

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 6 Settembre 1972 ,n. 22
Regolamento interno del Consiglio regionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 25 del 09/09/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Art. 25, I comma, Statuto - Entrata in funzione dei consiglieri.

1. I consiglieri regionali entrano nell' esercizio delle loro funzioni all' atto della proclamazione.

ARTICOLO 2

Art. 33 Statuto - Prima seduta del Consiglio.

1. Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente e con preavviso di almeno sette giorni.

2. Ove non vi provveda il Presidente della Giunta regionale uscente, la convocazione è fatta dal consigliere più anziano di età per il primo giorno non festivo della quinta settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

3. La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti, mentre i due consiglieri più giovani fungono da segretari.

ARTICOLO 3

Art. 34 Statuto , primi tre commi- Elezione dell' Ufficio di presidenza.

1. Nella prima seduta, il Consiglio regionale procede all' elezione, nel proprio seno, dell' Ufficio di presidenza composto dal Presidente, da due vice presidenti e da due segretari.

2. All'elezione si procede con tre votazioni separate, a scrutinio segreto, nelle quali ciascun consigliere vota per un solo nome. Sono proclamati eletti i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il consigliere più anziano di età .

3. I componenti l' Ufficio di presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.

4. In caso di cessazione dalla carica di un vice presidente o di un segretario si procede alla rielezione rispettivamente dei due vice presidenti e dei due segretari con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

ARTICOLO 4

Termine per l' elezione.

1. Alla elezione del nuovo Ufficio di presidenza si provvede entro i trenta giorni precedenti la scadenza.

ARTICOLO 5

Ineleggibilità e incompatibilità . Convalida dell' elezione.

1. Ai sensi degli articoli 25 e 35 dello Statuto , l' Ufficio di presidenza, subito dopo il suo insediamento, esamina d' ufficio se sussistano cause di incompatibilità o di ineleggibilità dei consiglieri eletti e ne riferisce al Consiglio entro venti giorni.

2. Con l' approvazione della relazione dell' Ufficio di Presidenza da parte del Consiglio si intende convalidata la elezione di tutti i consiglieri per i quali l' Ufficio di presidenza non abbia rilevato cause di incompatibilità o di ineleggibilità .

3. Il Consiglio invita i consiglieri, a carico dei quali viene segnalata la sussistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità , a presentare le proprie osservazioni all' Ufficio di presidenza entro dieci giorni. Il Consiglio, nei dieci giorni successivi, decide in ordine ai singoli casi. Nel caso in cui ritiene sussistere una causa di incompatibilità invita il consigliere ad optare entro quindici giorni. Decorsi inutilmente i quindici giorni il Consiglio dichiara la decadenza.

ARTICOLO 6

Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute.

1. Con le stesse modalità di cui all' articolo precedente verranno esaminati e decisi i casi di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuti alla convalida.

ARTICOLO 7

Deposito, pubblicazione, notificazione.

1. Le deliberazioni aventi ad oggetto le decisioni di cui agli articoli precedenti vengono depositate presso la Segreteria del Consiglio entro il primo giorno successivo non festivo e vengono pubblicate immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione e notificate all' interessato entro 5 giorni.

ARTICOLO 8

Art. 31 Statuto - Dimissioni dei consiglieri regionali.

1. Le dimissioni da consigliere regionale devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio regionale ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio nella sua prima riunione.

ARTICOLO 9

Sostituzione dei consiglieri in caso di morte, decadenza, dimissioni.

1. In caso di morte, decadenza, dimissioni di un consigliere regionale, l' Ufficio di presidenza del Consiglio lo sostituisce con chi ne ha diritto; la sostituzione ha efficacia dal momento in cui il Presidente la comunica al Consiglio nella sua prima riunione.

2. Per la convalida del nuovo consigliere si procede ai sensi dell' art. 5 .

COMPITI E POTERI DELL' UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 10

Art. 40 Statuto , I comma - Autonomia funzionale e contabile del Consiglio.

1. Il Consiglio regionale ha l' autonomia funzionale e contabile interna necessaria al libero esercizio delle sue funzioni, che esercita nel rispetto della Costituzione, dello Statuto e secondo le norme di regolamento di contabilità del Consiglio.

2. Il rendiconto delle spese è sottoposto dall' Ufficio di presidenza all' approvazione del Consiglio regionale contestualmente al bilancio consuntivo della Regione, previo esame dei revisori dei conti.

ARTICOLO 11

Attribuzioni e compiti dell'Ufficio di presidenza.

1. L' Ufficio di presidenza:

1. - garantisce l' attuazione delle funzioni statutarie del Consiglio, vigila sul rispetto delle prerogative di ciascun consigliere e di ciascun gruppo;

2. - determina il fabbisogno di spesa per il funzionamento del Consiglio, delle commissioni, dei gruppi consiliari, degli uffici e servizi del Consiglio e richiede alla Giunta regionale di iscrivere nel Bilancio della Regione il necessario stanziamento;

3. - provvede con apposito regolamento o con ordini di servizio a tutti i servizi del Consiglio e coordina i lavori delle commissioni;

4. - delibera su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente, o da altri componenti dell' Ufficio o del Consiglio;

5. - fissa gli oggetti da porre all' ordine del giorno delle sedute.

ARTICOLO 12

Calendario delle attività del Consiglio.

1. Il Presidente, sentito l' Ufficio di presidenza, convoca periodicamente i presidenti dei gruppi consiliari nonchè i presidenti delle commissioni permanenti ed il Presidente della Giunta regionale, o un suo rappresentante, per formulare il calendario di attività del Consiglio e delle commissioni e trattare altri problemi inerenti all' attività del Consiglio.

2. Il Presidente comunica al Consiglio gli accordi intervenuti. In caso di mancato accordo il Presidente sottopone al Consiglio per la decisione le questioni trattate nelle riunioni di cui sopra.

ARTICOLO 13

Attribuzioni e compiti del Presidente del Consiglio.

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede e ne è l' oratore ufficiale.

2. Il Presidente convoca il Consiglio, sentito l' Ufficio di presidenza, dirige e modera la discussione, mantiene l' ordine e cura l'osservanza del Regolamento. Concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato, sovraintende alle funzioni attribuite all' Ufficio di presidenza, e provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio.

3. La residenza ufficiale del Presidente è nel capoluogo della regione.

ARTICOLO 14

Attribuzioni e compiti dei vice presidenti.

1. I vice presidenti sostituiscono a turno il Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento e adempiono inoltre alle funzioni che vengano loro delegate dal Presidente.

ARTICOLO 15

Attribuzioni e compiti dei segretari.

1. I segretari sovraintendono alla redazione dei processi verbali delle sedute pubbliche e redigono il processo verbale delle sedute segrete, ne danno lettura a richiesta del Presidente; tengono nota dei consiglieri che hanno chiesto la parola, secondo l' ordine; fanno le chiamate; danno lettura ove necessario delle proposte e dei documenti; fungono da scrutatori; curano la trascrizione e la conservazione del materiale contenente la registrazione delle sedute consiliari; verificano il testo dei progetti di legge e di quanto altro viene deliberato dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori, al cerimoniale, alla polizia ed ai servizi interni.

2. In caso di assenza di un consigliere segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente incarica un consigliere di svolgerne le funzioni.

ARTICOLO 16

Del processo verbale.

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale che deve contenere soltanto gli atti, le deliberazioni e una breve sintesi degli interventi svolti. [7]

2. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e da almeno uno dei consiglieri segretari e sono successivamente sottoposti all' approvazione del Consiglio.

REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 17

Art. 76 Statuto , escluso il I comma - Elezione dei revisori dei conti.

1. Per il controllo della gestione finanziaria della Regione, il Consiglio regionale elegge, nel proprio seno e al di fuori dei membri della Giunta regionale e dell' Ufficio di presidenza, tre revisori dei conti.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e ciascun consigliere vota per un solo nome.

3. Sono proclamati eletti i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il consigliere più anziano di età .

4. I revisori dei conti durano in carica un anno e sono rieleggibili.

DEI CONSIGLIERI

ARTICOLO 18

Art. 28 Statuto , II comma - Diritti dei consiglieri.

1. I consiglieri regionali hanno il diritto: - di parola, di interrogazione, di interpellanza e di mozione; - di presentare disegni di legge, di regolamento e di provvedimenti amministrativi di carattere generale; - di voto in seno al Consiglio regionale ed alle commissioni delle quali facciano parte; - di voto consultivo in seno alle commissioni delle quali non facciano parte; - di accesso agli uffici della Regione ed a quelli degli enti istituiti dalla Regione, per rendersi conto del loro funzionamento; - di ricevere dagli uffici regionali e da quelli degli enti istituiti o delegati dalla Regione, tutte le informazioni necessarie all' esercizio delle loro funzioni e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli affari regionali.

2. Nei casi in cui il Presidente della Giunta, valendosi della facoltà di cui all' art. 28 dello Statuto , abbia qualificato come riservati gli atti e le procedure ivi indicati, i consiglieri possono comunque chiedere all' Ufficio di presidenza di sottoporre al voto del Consiglio il consenso per la visione degli atti riservati.

ARTICOLO 19

art. 27 Statuto , I comma - Doveri dei consiglieri. Assenze.

1. I consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.

2. Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell' art. 27 dello Statuto , viene operata una trattenuta del 3% della indennità per ogni assenza successiva alla prima, ove tali successive assenze si verifichino nel corso della stessa sessione.

3. Il consigliere si considera in congedo quando si trovi fuori sede per missioni od incarichi per conto di un organo della Regione o dell' Ufficio di presidenza del Consiglio o di una commissione consiliare.

4. Il consigliere può inoltre ottenere congedo per altri motivi dall' Ufficio di presidenza del Consiglio.

5. Negli altri casi la decisione sulla validità della giustificazione verrà presa dall' Ufficio di presidenza del Consiglio.

6. L'esecuzione delle decisioni verrà effettuata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

GRUPPI CONSILIARI

ARTICOLO 20

Gruppi consiliari.

1. I consiglieri sono tenuti a dichiarare all' Ufficio di presidenza, per iscritto, a quale gruppo consiliare intendono appartenere.

2. Un gruppo può essere costituito anche da un solo consigliere.

3. Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del proprio presidente di gruppo.

4. I consiglieri ed i gruppi sono tenuti a comunicare all' Ufficio di presidenza le eventuali variazioni circa l'appartenenza al gruppo e circa le cariche interne.

COMMISSIONI CONSILIARI COMPOSIZIONE, COSTITUZIONE, COMPITI E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

ARTICOLO 21

Competenze delle commissioni consiliari.

1. Il Consiglio, ai sensi dei successivi articoli 22 e 23, elegge le seguenti commissioni consiliari permanenti con competenza referente e consultiva nelle materie per ciascuna indicate:

I. - Affari istituzionali: finanze; rapporti della Regione con lo Stato e con gli Enti locali; rapporti con gli Enti di gestione regionale; circoscrizioni comunali, provinciali e comprensoriali; bilancio; questioni del personale e organizzative;

II. - Affari economici: agricoltura; industria; artigianato; commercio; acque minerali e termali; fonti energetiche; partecipazioni regionali; cooperazione; assetto del territorio e urbanistica; difesa e valorizzazione del suolo e dell'ambiente; problemi degli inquinamenti; edilizia civile; infrastrutture civili; viabilità ; acquedotti; ferrovie; porti lacuali; aeroporti;

III. - Affari sociali: scuola ed edilizia scolastica; sanità ; assistenza; trasporti; attività e strutture per la cultura e il tempo libero; turismo.

2. Le materie relative alla programmazione di cui ai commi II e IV dell' art. 16 dello Statuto regionale sono esaminate da tutte le commissioni, separatamente o in seduta congiunta. Le materie di cui al comma III dello stesso art. 16 sono esaminate dalle commissioni competenti per materia.

3. Debbono essere comunque sottoposte all' esame della I commissione le questioni che comportino variazioni di bilancio, escluse quelle che prevedono storni di fondi all' interno dello stesso capitolo o da un capitolo all' altro dello stesso titolo e quelle che comportino aumento di spesa o diminuzione di entrata rispetto alla previsione di bilancio.

4. Qualora entro quindici giorni dalla comunicazione la I commissione non abbia risposto, si intende che non ha trovato nulla da eccepire. I termini indicati possono essere abbreviati dal Presidente del Consiglio in caso di urgenza.

ARTICOLO 22

Elezioni dei presidenti e vice presidenti delle commissioni.

1. La elezione dei presidenti delle commissioni permanenti, di cui al precedente articolo 21 , viene effettuato dal Consiglio regionale in un' unica votazione e a scrutinio segreto con votazione limitata a un nome.

2. I presidenti delle commissioni permanenti eletti dal Consiglio vengono assegnati alle rispettive commissioni dall' Ufficio di presidenza del Consiglio.

3. In caso di cessazione dalla carica di un presidente prima della scadenza del mandato si procede alla rielezione di tutti i presidenti.

ARTICOLO 23

Composizione delle commissioni.

1. Ogni consigliere, escluso il Presidente della Giunta regionale, fa parte di una commissione.

2. Ciascuna commissione è nominata dall' Ufficio di presidenza del Consiglio, dopo la nomina dei presidenti, su designazione dei gruppi in proporzione alla loro consistenza numerica. Con gli stessi criteri vengono effettuate le eventuali sostituzioni.

3. L'Ufficio di presidenza, sentiti i capi gruppo, nomina un vice presidente per ciascuna commissione su designazione del capo gruppo che abbia il maggior numero di rappresentanti nella commissione, escluso quello al quale appartiene il presidente della commissione stessa.

4. La I commissione è composta di 11 membri, la II e la III di 9, compresi il presidente ed il vice presidente di ogni commissione.

5. Ciascun consigliere può farsi eccezionalmente sostituire a tutti gli effetti - ivi compreso il voto - alle sedute della commissione permanente di cui è membro da altro consigliere appartenente ad una commissione permanente diversa.

6. Le commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio ed i loro componenti possono essere confermati.

ARTICOLO 24

Commissioni speciali.

1. Il Consiglio può deliberare la nomina di commissioni speciali per l' esame di particolari questioni fissando il termine del loro mandato.

2. La loro composizione dovrà rispettare, per quanto possibile, la proporzione dei gruppi consiliari.

3. Le commissioni speciali nella loro prima riunione eleggono un presidente ed un vice presidente.

ARTICOLO 25

Convocazione delle commissioni.

1. Le commissioni sono insediate dal Presidente del Consiglio regionale; successivamente sono convocate dai loro presidenti o in caso di loro impedimento, dai vice presidenti.

2. I compiti di segreteria sono svolti da un funzionario nominato dall' Ufficio di presidenza.

ARTICOLO 26

Sedute pubbliche.

1. Le commissioni possono decidere di tenere sedute pubbliche. L' Ufficio di presidenza cura la predisposizione dei mezzi idonei a garantire la pubblicità della seduta.

ARTICOLO 27

Validità delle decisioni delle commissioni.

1. Tutti i consiglieri hanno facoltà di intervenire, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni di cui non facciano parte.

2. Le sedute delle commissioni, in sede referente o consultiva, non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti, o loro sostituti di cui al quarto comma dell' art. 23 .

3. Le commissioni decidono con il voto favorevole della maggioranza dei commissari presenti.

ARTICOLO 28

Resoconto delle sedute.

1. Delle sedute della commissione viene redatto un resoconto sommario ad opera del funzionario addetto alla commissione e sotto la sovrintendenza di chi abbia presieduto la riunione. Il resoconto deve essere inviato in copia all' Ufficio di presidenza del Consiglio.

2. La commissione può disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del resoconto sommario o di estratti di esso.

POTERI DELLE COMMISSIONI E DEI LORO COMPONENTI

ARTICOLO 29

art. 44 Statuto 3º, 4º, 5º, 6º e 8º comma - Attribuzioni e compiti delle commissioni.

1. Le commissioni esaminano preventivamente i disegni di legge, svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio e concorrono, nei modi stabiliti dallo Statuto e dalle leggi regionali, allo svolgimento dell' attività amministrativa della Regione, riservata al Consiglio regionale.

2. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza e ai sensi dell' art. 44 comma terzo dello Statuto , le commissioni riferiscono annualmente al Consiglio regionale sull' attuazione delle delibere consiliari e dei piani e programmi regionali, sull' amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull' esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti e aziende istituiti dalla Regione.

3. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l' intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta, nonchè , previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell' amministrazione regionale, e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende istituiti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l' esibizione di atti e documenti.

4. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto di ufficio.

5. Nell'esercizio delle loro funzioni le commissioni si avvalgono, d' intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti.

6. Le commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all' attività del Consiglio, e, a tal fine, procedono alla consultazione degli enti locali, dei sindacati, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini, secondo le modalità previste dalla legge sulla partecipazione.

ARTICOLO 30

Risposte in sede di commissione a interrogazioni e interpellanze.

1. I consiglieri regionali hanno il diritto di rivolgere interrogazioni ed interpellanze alla Giunta regionale con le modalità di cui al successivo articolo 79 con richiesta di risposta in sede di commissione competente.

ARTICOLO 31

Coordinamento dell'attività delle commissioni.

1. L' Ufficio di presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle commissioni e assicura i mezzi necessari per l' adempimento delle loro funzioni; le decisioni delle commissioni comportanti spese eccedenti l' ordinaria amministrazione dovranno essere concordate con l' Ufficio di presidenza.

ARTICOLO 32

Pareri.

1. Le proposte da sottoporre al Consiglio vanno fatte pervenire al Presidente del Consiglio, il quale le trasmette alla commissione, o alle commissioni competenti per materia.

2. Se il Presidente del Consiglio ritiene che su un determinato argomento, da lui assegnato ad una commissione, debba essere sentito il parere di altre commissioni, provvede a richiedere tale parere, fissando anche il termine, salvo che non stabilisca di far riunire congiuntamente dette commissioni per l' esame di tale argomento.

3. Le proposte vanno messe a disposizione di tutti i consiglieri nel più breve tempo possibile.

4. Se una commissione, su un determinato argomento di sua competenza, ritenga utile sentire il parere di un' altra commissione, può richiederlo, tramite il Presidente del Consiglio.

5. Le commissioni debbono trattare con precedenza i progetti di legge, di regolamento e di provvedimenti amministrativi di carattere generale per i quali il Consiglio abbia votato l' urgenza.

6. Non sono ammissibili in commissione eccezioni pregiudiziali, sospensive, o comunque volte a impedire il compimento dell' obbligo della commissione di riferire al Consiglio.

ARTICOLO 33

Termine per la formulazione dei pareri.

1. Sulle questioni di cui può essere investito il Consiglio, le commissioni sono tenute ad esprimere il proprio parere non oltre due mesi a partire dalla data di assegnazione della questione.

2. La commissione può chiedere al Presidente del Consiglio, per una sola volta, una proroga del termine. La proroga non può essere concessa per un tempo superiore a due mesi.

3. Decorso tale termine gli argomenti dovranno essere inclusi nell' ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio, dinanzi al quale riferiranno direttamente la Giunta o il primo dei consiglieri proponenti.

4. Il Consiglio può deliberare di rinviare la questione in commissione, assegnando alla stessa un termine per riferire.

5. Per le proposte di iniziativa popolare, qualora la commissione competente non abbia provveduto nel termine di cui all' art. 60, primo comma, dello Statuto , il Presidente del Consiglio nomina il relatore che riferirà direttamente al Consiglio.

ARTICOLO 34

Discussione in commissione.

1. La discussione in commissione è introdotta dal presidente della commissione o da un relatore da lui incaricato.

2. Ogni commissione può nominare per ciascun affare uno o più relatori per il Consiglio.

3. I componenti della Giunta regionale non possono essere relatori nè per la commissione nè per il Consiglio. La commissione può anche nominare gruppi ristretti di studio per specifici affari.

4. E' sempre facoltà della minoranza di presentare una o più relazioni.

5. Le relazioni scritte sono distribuite ai consiglieri almeno 48 ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, il Consiglio abbia deliberato termini minori o autorizzato la relazione orale.

6. Qualora una proposta sia approvata integralmente da una commissione permanente, all' unanimità , tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della eventuale relazione, la Commissione stessa può proporre al consiglio che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione.

ARTICOLO 35

Art. 45 Statuto , primi 3 commi dell' articolo - Commissioni di inchiesta.

1. Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie che comunque interessino la Regione.

2. E' istituita in ogni caso una commissione di inchiesta allorchè un terzo dei consiglieri assegnati alla regione ne presenti richiesta motivata all' Ufficio di presidenza.

3. E' fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione nonchè di enti o di aziende da essa istituiti, di fornire alle commissioni di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d' ufficio, salvo che facciano parte delle commissioni membri che non rivestano la carica di consiglieri regionali.

4. Per la composizione della commissione di inchiesta, la nomina e la elezione del presidente e del vice presidente, si procede ai sensi del comma II e III dell' art. 24 .

SEDUTE DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 36

Convocazione del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente. L' ordine del giorno è comunicato ad ogni consigliere almeno cinque giorni prima ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno due giorni prima. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni annuali ai sensi dell' art. 36, II comma, dello Statuto .

2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del suo Presidente, sentito l' Ufficio di presidenza;

b) su richiesta del Presidente della Giunta regionale;

c) su richiesta di un quinto dei consiglieri; in questo caso il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria, in giorno non festivo.

3. In carenza di iniziativa del Presidente entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, uno dei due vice presidenti riunisce, entro cinque giorni, l' Ufficio di presidenza per deliberare sulla convocazione del Consiglio. Ove l' Ufficio di presidenza non provveda a convocare il Consiglio entro venticinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, uno dei due vice presidenti convoca il Consiglio stesso per il primo giorno non festivo successivo al trentesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta.

ARTICOLO 37

Ordine del giorno.

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio fissa gli oggetti a porre all' ordine del giorno della sessione.

2. Per l' iscrizione degli oggetti all' ordine del giorno debbono essere depositati presso l' Ufficio di presidenza a cura della Giunta o delle commissioni, i referti, le proposte, i memoriali e i pareri da porre a disposizione dei consiglieri presso la Segreteria del Consiglio.

3. Su richiesta del Presidente della Giunta o di uno dei presidenti delle commissioni permanenti, l' Ufficio di presidenza può iscrivere all' ordine del giorno, dandone comunicazione almeno quarantotto ore prima della data dell' adunanza, altri oggetti che ritenga urgenti.

ARTICOLO 38

Apertura delle sedute.

1. Il Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta, e annunzia il giorno e l' ora della seduta seguente; dà notizia della avvenuta distribuzione dei processi verbali delle sedute precedenti e chiede se vi siano osservazioni o richieste di variazione.

2. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvto senza votazioni. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatti personali.

ARTICOLO 39

Comunicazioni al Consiglio.

1. Il Presidente:

a) comunica all' Assemblea ogni notizia o informazione che ritenga utile o necessaria ed annuncia le risposte della Giunta regionale alle interrogazioni con risposta scritta;

b) comunica l' invio di proposte di provvedimenti alle commissioni permanenti e pone in votazione le richieste di urgenza; comunica i rinvii da parte del Governo per il riesame delle leggi della Regione, le impugnazioni della Giunta regionale avverso le leggi ed i regolamenti dello Stato o le leggi di altre Regioni, quelle del Governo avverso le leggi della Regione, nonchè le relative decisioni della Corte costituzionale;

c) invita i segretari a dare comunicazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute alla Presidenza.

2. Le comunicazioni possono essere fatte in forma scritta a cura del Presidente della seduta.

ARTICOLO 40

Art. 37 Statuto - Validità delle deliberazioni.

1. Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo i casi di cui agli artt. 34, comma II; 41; 42; 47; 48; 50, comma I; 62, comma III; 71, comma II; 76, commi II e III; 79, comma I, dello Statuto regionale .

ARTICOLO 41

Verifica del numero legale.

1. Si deve procedere alla verifica del numero legale quando questa sia richiesta anche da un solo consigliere.

2. Il Presidente, se accerta la mancanza del numero legale, procede ad un secondo appello nominale entro quindici minuti; qualora risulti ancora mancante il numero legale, può rinviare la seduta nella stessa giornata con intervallo di tempo di almeno un' ora, oppure scioglierla.

ARTICOLO 42

Polizia delle sedute.

1. I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari, coadiuvato dai due segretari.

2. La forza pubblica non può entrare nell' aula, se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

ARTICOLO 43

Disciplina delle sedute.

1. Nessuno può parlare senza avere chiesta e ottenuta la parola dal Presidente.

2. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l' ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo. Il richiamato può presentare al Consiglio le sue spiegazioni; se intende respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente, questi invita il Consiglio a decidere per alzata di mano, senza discussione.

3. Dopo un secondo richiamo all' ordine avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere dall' aula per tutto il resto della seduta.

4. Udite le spiegazioni del consigliere, la proposta del Presidente viene subito messa ai voti senza discussione.

5. L'esclusione può essere proposta dal Presidente anche dopo il primo richiamo all' ordine, contro un consigliere che provochi tumulti o disordini nell' Assemblea o trascenda ad oltraggi o vie di fatto o, anche indipendentemente da un primo richiamo all' ordine, quando gli oltraggi o le vie di fatto avvengano in modo che non sia possibile al Presidente di richiamare all' ordine chi stia per trascendervi.

ARTICOLO 44

Sanzioni per fatti che si svolgono fuori dell' aula.

1. Per i fatti di eccezionale gravità che si svolgono all' interno della sede del Consiglio, ma fuori della aula, il Presidente udito l' Ufficio di presidenza può proporre all' Assemblea le sanzioni di cui all' articolo precedente.

ARTICOLO 45

Sospensione e scioglimento delle sedute.

1. Qualora sorga tumulto nell' Assemblea, il Presidente sospende la discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l' opportunità , la scioglie. In questo ultimo caso il Consiglio si intende convocato per il prossimo giorno non festivo, all' ora medesima del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente.

ARTICOLO 46

Disciplina del pubblico.

1. Nessuna persona estranea al Consiglio od ai servizi relativi può introdursi negli spazi della sala riservati ai consiglieri, senza esplicita autorizzazione del Presidente.

2. Il pubblico può assistere alle sedute. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono assistere in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione. I commessi saranno incaricati dell' osservanza del regolamento o, in seguito all' ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente chiunque del pubblico abbia turbato l' ordine.

3. In caso di offesa fatta al Consiglio o a qualunque dei suoi componenti, il Presidente fa immediatamente individuare il colpevole, lo fa espellere dall' aula e denuncia il fatto all' autorità giudiziaria.

DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE IN GENERALE

ARTICOLO 47

Oggetto della discussione

1. Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano iscritti all' orine del giorno.

2. Per discutere e deliberare sopra materie che non siano all' ordine del giorno è necessaria una decisione del Consiglio a maggioranza dei due terzi dei votanti da adottarsi all' inizio della seduta subito dopo le eventuali comunicazioni del Presidente    .

3. Per deliberare la inversione degli argomenti all' odg è sufficiente la maggioranza semplice.

ARTICOLO 48

Ordine della discussione.

1. Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l' ordine di iscrizione delle domande, salva l' opportunità di alternare per quanto possibile gli oratori favorevoli e quelli contrari.

2. I consiglieri che non siano presenti nell' aula quando è il loro turno decadono dal diritto alla parola.

3. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento o per fatto personale. In quest' ultimo caso la parola viene concessa dopo che siano intervenuti gli altri iscritti a parlare.

4. I consiglieri iscritti a parlare in una discussione che leggano il loro discorso non possono eccedere la durata di un quarto d' ora.

5. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all' altra.

ARTICOLO 49

Fatto personale.

1. E' fatto personale l' essere intaccato nella propria condotta o sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale. Il Presidente decide; se il consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

2. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

ARTICOLO 50

Tutela dell' onorabilità dei consiglieri.

1. Quando nel corso di una discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità , egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una commissione la quale giudichi il fondamento dell' accusa. Il Presidente, udito l' Ufficio di presidenza, decide sulla richiesta. Nel caso in cui la richiesta venga accolta, può essere assegnato alla commissione un termine per riferire al Consiglio.

ARTICOLO 51

Richiamo all' argomento.

1. Se un oratore si discosta dall' argomento, il Presidente può richiamarlo.

2. Quando il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione; se l' oratore insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.

ARTICOLO 52

Richiami per l' ordine del giorno e per il Regolamento o per la priorità delle votazioni.

1. I richiami riguardanti l' ordine del giorno, il Regolamento o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi non possono parlare dopo la proposta, che un oratore contro ed uno a favore motivando il proprio punto di vista, e per non più di dieci minuti ciascuno.

ARTICOLO 53

Presentazione e discussione degli ordini del giorno.

1. Durante la discussione, o prima che la stessa si apra, possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della proposta, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano d' istruzione alle commissioni, nel caso di rinvio alle stesse per ulteriore esame.

2. L' ordine del giorno può essere illustrato da un solo proponente per un tempo non eccedente dieci minuti.

3. Nel caso di discussione di proposte di legge, di regolamento o di atti amministrativi di carattere generale, ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale, ma senza diritto di svolgimento da parte del proponente.

4. Durante la discussione delle mozioni possono ugualmente essere presentati ordini del giorno dopo la chiusura della discussione, ma anche in questo caso i proponenti non avranno diritto di svolgerli.

5. Nel caso di discussioni di leggi, regolamenti o di atti amministrativi di carattere generale, tutti gli ordini del giorno vanno posti in votazione al termine della discussione generale; nel caso di discussione di mozioni, vanno posti in votazione prima del voto sulla mozione stessa.

ARTICOLO 54

Chiusura della discussione.

1. Nel caso in cui la discussione superi i limiti di tempo stabiliti dalle conferenze dei capigruppo o dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, la chiusura della discussione può essere chiesta da almeno tre consiglieri. Il Presidente pone ai voti la richiesta; se c' è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro e poi ad uno a favore, per non oltre dieci minuti ciascuno.

ARTICOLO 55

Modalità di votazione.

1. Le votazioni si fanno per alzata di mano, a meno che almeno tre consiglieri chiedano la votazione per appello nominale. [13]

2. La richiesta deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente inviti il Consiglio a votare.

3. Nelle questioni riguardanti persone, la votazione è fatta a scrutinio segreto.

ARTICOLO 56

Votazioni.

1. Per la votazione con appello nominale il Presidente indica il significato del SI e del NO, e per quella a scrutinio segreto precisa i termini ed il significato della votazione ed illustra i modi della stessa.

2. In entrambi i casi il Presidente incarica i segretari di eseguire l' appello dei consiglieri in ordine alfabetico. Esaurito l' appello si procede subito ad un nuovo appello dei consiglieri risultati assenti.

3. I segretari tengono nota e procedono al computo dei voti. Il Presidente proclama i risultati della votazione.

ARTICOLO 57

Dichiarazione di voto.

1. Prima di ogni votazione è consentita ai consiglieri una dichiarazione di voto o una spiegazione della astensione o della non partecipazione, di durata non superiore a cinque minuti.

2. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ARTICOLO 58

Astensioni.

1. L' Ufficio di presidenza accerta il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti.

ARTICOLO 59

Irregolarità delle votazioni.

1. Quando il numero dei voti risultasse diverso dal numero dei votanti, o si verificassero altre irregolarità , il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

ARTICOLO 60

Proclamazione del risultato della votazione.

1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".

DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE, DI REGOLAMENTO E DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 61

Procedura d' urgenza.

1. Dopo la presentazione di un provvedimento di competenza del Consiglio, il Presidente della Giunta o il consigliere proponente possono chiedere al Consiglio che sia adottata la procedura d' urgenza. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano.

2. Nel caso in cui il progetto di provvedimento sia dichiarato urgente, tutti i termini regolamentari sono ridotti a metà , ma il Consiglio può stabilire un termine anche più breve e disporre che la relazione venga fatta oralmente.

3. Un progetto respinto dal Consiglio non può essere ripresentato se non dopo sei mesi.

ARTICOLO 62

Discussione generale.

1. All'esame dei progetti di legge, di regolamento e di provvedimenti amministrativi di carattere generale, precede la discussione generale.

2. Chiusa la discussione generale, è data facoltà di parlare ai relatori, al Presidente della Giunta ed agli altri componenti di essa.

ARTICOLO 63

Emendamenti.

1. La Giunta ed ogni consigliere hanno diritto di proporre emendamenti, i quali vengono discussi secondo l' ordine di presentazione o secondo quello logico che il Presidente inappellabilmente reputi opportuno per la discussione.

2. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi o emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio sull' argomento. Il Presidente, previa lettura, decide inappellabilmente.

3. Gli emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi, devono essere presentati almeno il giorno precedente la discussione degli articoli cui si riferiscono al Presidente che li trasmette alle commissioni ed alla Giunta. Essi sono distribuiti ai consiglieri al principio della seduta.

4. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta.

5. Ai relatori ed alla Giunta è consentito di presentare emendamenti senza osservanza di termini. [16]

6. Gli emendamenti, che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata, sono trasmessi, appena presentati, anche alla commissione competente perchè siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie.

ARTICOLO 64

Ritiro di emendamenti.

1. Un emendamento ritirato dal presentatore può essere fatto proprio da altri.

2. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporre la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti.

ARTICOLO 65

Questioni sospensive e pregiudiziali.

1. La questione sospensiva, per il rinvio della discussione, e la questione pregiudiziale, per la non discussione di un dato argomento, possono essere proposte da ogni consigliere prima della chiusura della discussione generale su un progetto di legge o di regolamento o su un provvedimento amministrativo di carattere generale.

2. La discussione può continuare soltanto dopo che il Presidente ha concesso la parola ad un oratore contro e ad un oratore a favore e la questione sia stata respinta per alzata di mano.

ARTICOLO 66

Facoltà di respingere emendamenti.

1. Il Presidente ha facoltà di non porre in discussione emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti o siano relativi ad argomenti estranei all' oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide senza discussione per alzata di mano.

ARTICOLO 67

Correzioni formali.

1. Prima della votazione finale, i relatori, la Giunta o un consigliere possono richiamare l' attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma che il progetto richiede, nonchè sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della legge e con alcune delle sue disposizioni, e proporre le rettifiche che ritengano opportune. Il Consiglio, sentiti il presentatore dell' emendamento, i relatori e la Giunta, delibera.

ARTICOLO 68

Votazione delle proposte.

1. La discussione e la votazione si fanno su ogni articolo o sugli emendamenti che si propongono.

2. Dopo l' approvazione dei singoli articoli si procede a votazione finale sull' intero testo.

3. Il Consiglio può deliberare che la votazione delle proposte di regolamento o di provvedimento amministrativo di carattere generale sia effettuata soltanto sull' intero testo.

ARTICOLO 69

Votazione degli emendamenti.

1. Nel caso di presentazione di emendamenti la votazione ha luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi; modificativi; del testo del progetto; emendamenti aggiuntivi.

2. E' sempre ammessa la votazione per parti separate.

3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

ARTICOLO 70

Interrogazioni.

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Presidenza della Giunta o sia esatto che la Giunta o i componenti della Giunta abbiano preso od intendano prendere risoluzioni su determinati oggetti.

ARTICOLO 71

Limitazione del numero delle interrogazioni.

1. I consiglieri non possono svolgere più di una interrogazione nella stessa seduta.

ARTICOLO 72

Svolgimento delle interrogazioni.

1. Il Presidente della Giunta o un componente della Giunta rispondono alle interrogazioni.

2. Se l' interrogante non si trova presente quando arriva il suo turno, decade dallo svolgimento orale e l' interrogazione si considera presentata con richiesta di risposta scritta.

ARTICOLO 73

Replica.

1. Le dichiarazioni o risposte su ciascuna interrogazione possono dare luogo a replica dell' interrogante, il quale può dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda.

2. Il tempo concesso all' interrogante non può eccedere i cinque minuti.

ARTICOLO 74

Risposta scritta.

1. Nel presentare un' interrogazione il consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro quindici giorni, la Giunta dà risposta scritta all' interrogante e la comunica per copia al Presidente del Consiglio, il quale, nella prima seduta successiva, ne informa l' Assemblea.

2. La risposta scritta è inserita nel processo verbale della seduta.

ARTICOLO 75

Interpellanze.

1. L' interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

ARTICOLO 76

Limitazione del numero delle interpellanze.

1. Nessun consigliere può svolgere più di una interpellanza nella stessa seduta.

ARTICOLO 77

Svolgimento delle interpellanze.

1. Per lo svolgimento delle interpellanze vale quanto previsto per le interrogazioni, salva la facoltà dell'interpellante di illustrare la propria interpellanza per non oltre dieci minuti.

2. La Giunta può consentire che la interpellanza sia svolta nella prima seduta destinata alle interrogazioni e alle interpellanze o in una seduta qualsiasi precedente o successiva; in ogni caso dichiara se e quando intenda rispondere.

3. Se la Giunta dichiara di respingere l' interpellanza o chiede di rinviarla oltre i trenta giorni dalla sua presentazione, l' interpellante può chiedere al Consiglio che l' interpellanza venga svolta nella seduta che egli propone.

ARTICOLO 78

Trasformazione dell' interpellanza in mozione.

1. Qualora l' interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta deve presentare una mozione.

2. Se l' interpellante non si avvale di tale facoltà , la mozione può essere presentata da altro consigliere.

ARTICOLO 79

Interrogazioni e interpellanze svolte in commissione.

1. Le interrogazioni e interpellanze di cui al primo comma dell' art. 29 devono essere presentate al presidente della commissione competente il quale la comunica alla Giunta.

2. Il Presidente della Giunta o un componente da lui delegato deve rispondere in una seduta della commissione non oltre quindici giorni dalla presentazione, o comunque nella prima seduta successiva alla scadenza del termine indicato.

ARTICOLO 80

Mozione.

1. La mozione consiste in un atto inteso a promuovere un voto da parte del Consiglio.

ARTICOLO 81

Limitazione del numero delle mozioni.

1. Nessun consigliere può svolgere più di una mozione nella stessa seduta.

ARTICOLO 82

Svolgimento delle mozioni.

1. Quale che sia il numero dei firmatari della mozione, la stessa può essere illustrata solo dal primo firmatario o da uno dei firmatari successivi e per un tempo non eccedente i quindici minuti.

2. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non eccedente i dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i dieci minuti.

3. Non sono permessi altri interventi, nemmeno a titolo di dichiarazione di voto. [18]

ARTICOLO 83

Emendamenti alle mozioni.

1. Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti.

2. Tali emendamenti sono discussi e votati separatamente.

DISPOSIZIONI COMUNI A INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

ARTICOLO 84

Votazione delle mozioni e degli ordini del giorno.

1. Le mozioni e gli ordini del giorno vengono posti in votazione nel loro complesso se non è chiesta, anche da un solo consigliere, la votazione per parti separate.

2. In questo caso, dopo la votazione delle parti delle quali sia stata richiesta la separazione, la mozione o l' ordine del giorno viene votato nel suo complesso.

ARTICOLO 85

Modalità di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni per essere iscritte all' ordine del giorno della prima seduta successiva alla loro presentazione, devono essere depositate presso la Presidenza del Consiglio almeno dieci giorni liberi prima della seduta del Consiglio. La Presidenza del Consiglio le trasmette per conoscenza alla Giunta ed a tutti i consiglieri regionali.

2. Esse vengono iscritte all' ordine del giorno secondo l' ordine di presentazione    .

3. La Giunta può chiedere il rinvio della discussione delle interrogazioni e delle interpellanze.

ARTICOLO 86

Discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

1. La discussione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve essere fatta a parte di ogni altra discussione.

2. Quando una mozione, un' interpellanza od una interrogazione siano iscritte all' ordine del giorno da trenta giorni, non compresi i periodi di vacanza, e il proponente non abbia richiesto una nuova iscrizione all' ordine del giorno, si intendono decadute e vengono cancellate dall' ordine del giorno.

3. In caso di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni con richiesta di trattazione immediata, sull' urgenza e sull' inserimento nei lavori del Consiglio delibera l' Ufficio di presidenza, sentito il Presidente della Giunta.

4. Non sono ammesse a giudizio insindacabile del Presidente, sentito l' Ufficio di presidenza, interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose e sconvenienti.

ARTICOLO 87

Riunione di interrogazioni, interpellanze e mozioni in un' unica discussione.

1. Il Presidente dispone che più interrogazioni, interpellanze e mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, formino oggetto di una discussione unica.

2. In questo caso, se una o più mozioni sono ritirate, uno dei firmatari di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione.

3. 3. La stessa norma si applica nel caso in cui sullo stesso argomento siano presentate interrogazioni ed interpellanze.

4. Qualora uno o più interpellanze e mozioni siano state fatte oggetto di un' unica discussione, gli interpellanti sono iscritti a parlare sulle mozioni in discussione subito dopo i proponenti di esse e i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate.

DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI REVOCA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLA GIUNTA

ARTICOLO 88

Proposta di revoca della Giunta e del Presidente della Giunta.

1. Per la discussione della proposta di revoca di cui all' art. 50 dello Statuto non si applicano i limiti stabiliti dall' art. 82 .

DELLE DEPUTAZIONI

ARTICOLO 89

Deputazioni.

1. Le deputazioni sono nominate dal Presidente, di norma secondo la proporzione dei gruppi consiliari.

2. Esse sono presiedute dal Presidente, o, in sua mancanza, da uno dei vice presidenti.


La presente legge regionale verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 6 settembre 1972

Conti

[1]