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Legge regionale 31 ottobre 1972, n.25


LEGGE REGIONALE n.25 del 31 Ottobre 1972

Date di vigenza

25/11/1972 entrata in vigore mostra documento vigente dal 25/11/1972
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 25/11/1972

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 31 Ottobre 1972 ,n. 25
Norme relative alla assegnazione di buoni libro agli studenti delle scuole medie inferiori per l' anno scolastico 1972- 73.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 31 del 10/11/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. In attesa di un riordinamento organico della materia connessa con l' assistenza scolastica per la sua trasformazione in servizi, è istituito un fondo di lire 120.000.000 per l' assegnazione di buoni - libro di lire 15.000 agli alunni bisognosi frequentanti le scuole medie inferiori statali o riconosciute dallo Stato.

ARTICOLO 2

1. La gestione dei fondi e l' assegnazione dei buoni libro è affidata ai Comuni. La Regione curerà la ripartizione di un contingente pari al 70% dell' intera somma tra i Comuni della regione proporzionalmente al numero di alunni della scuola media inferiore iscritti nelle scuole di ogni singolo comune.

2. Il restante 30% dello stanziamento verrà assegnato, proporzionalmente al numero degli allievi, alle Province di Perugia e Terni per interventi perequativi a favore di alcuni dei comuni con popolazione di condizione socio - economica particolarmente depressa.

ARTICOLO 3

1. La spesa occorrente per gli interventi di cui alla presente legge farà carico al cap. 232 del bilancio 1972 per lire 45.000.000 e al capitolo apposito del 1973 per lire 75.000.000.


La presente legge regionale verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 31 ottobre 1972

Conti

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