ARTICOLO 1
Oggetto delle controversie - Competenza a decidere
1.
Le controversie fra Province, Comuni, Istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, Enti ospedalieri e Consorzi provinciali antitubercolari, già previste nell'
art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972
e successive modificazioni, sono decise, in via amministrativa, dal Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di una Commissione regionale.
ARTICOLO 2
Composizione della Commissione
1.
Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, costituisce la Commissione che è così composta:
a)
Presidente della Giunta o componente della Giunta regionale dallo stesso delegato;
b)
Presidente;
c)
un funzionario medico della Regione - membro;
d)
un funzionario della Regione esperto in diritto amministrativo - membro;
e)
due componenti eletti con voto limitato dal Consiglio provinciale di Perugia - membri;
f)
due componenti eletti con voto limitato dal Consiglio provinciale di Terni - membri.
ARTICOLO 3
Segretario
1.
Le funzioni di Segretario della Commissione sono affidate con lo stesso decreto di cui all'
art. 2
, ad un funzionario della Regione.
ARTICOLO 4
Funzionamento della Commissione - Durata
1.
Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
2.
La Commissione esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti.
3.
I componenti della Commissione durano in carica 5 anni e sono tutti rieleggibili.
ARTICOLO 5
Rimborso spese
1.
I componenti della Commissione residenti fuori del territorio comunale di Perugia hanno diritto al rimborso delle spese nella misura, a forfait, di lire 5.000 (cinquemila) per ogni giorno di seduta.
ARTICOLO 6
Finanziamento
1.
All'onere derivante dalla presente legge ammontante, per l' anno 1972, a lire 200.000 (duecentomila) sarà fatto fronte con imputazione al capitolo 35 (ex 22) " Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza e compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla amministrazione regionale, di Consigli, Comitati e Commissioni", che presenta la necessaria disponibilità .
2.
Per gli anni successivi, saranno effettuati appositi stanziamenti in bilancio.