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Legge regionale 15 dicembre 1972, n.27


LEGGE REGIONALE n.27 del 15 Dicembre 1972

Date di vigenza

04/01/1973 entrata in vigore mostra documento vigente dal 04/01/1973
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 04/01/1973

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 15 Dicembre 1972 ,n. 27
Decisione in via amministrativa dei ricorsi in materia di spedalità .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 36 del 20/12/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Oggetto delle controversie - Competenza a decidere

1. Le controversie fra Province, Comuni, Istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, Enti ospedalieri e Consorzi provinciali antitubercolari, già previste nell' art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, sono decise, in via amministrativa, dal Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di una Commissione regionale.

ARTICOLO 2

Composizione della Commissione

1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, costituisce la Commissione che è così composta:

a) Presidente della Giunta o componente della Giunta regionale dallo stesso delegato;

b) Presidente;

c) un funzionario medico della Regione - membro;

d) un funzionario della Regione esperto in diritto amministrativo - membro;

e) due componenti eletti con voto limitato dal Consiglio provinciale di Perugia - membri;

f) due componenti eletti con voto limitato dal Consiglio provinciale di Terni - membri.

ARTICOLO 3

Segretario

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono affidate con lo stesso decreto di cui all' art. 2 , ad un funzionario della Regione.

ARTICOLO 4

Funzionamento della Commissione - Durata

1. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

2. La Commissione esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti.

3. I componenti della Commissione durano in carica 5 anni e sono tutti rieleggibili.

ARTICOLO 5

Rimborso spese

1. I componenti della Commissione residenti fuori del territorio comunale di Perugia hanno diritto al rimborso delle spese nella misura, a forfait, di lire 5.000 (cinquemila) per ogni giorno di seduta.

ARTICOLO 6

Finanziamento

1. All'onere derivante dalla presente legge ammontante, per l' anno 1972, a lire 200.000 (duecentomila) sarà fatto fronte con imputazione al capitolo 35 (ex 22) " Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza e compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla amministrazione regionale, di Consigli, Comitati e Commissioni", che presenta la necessaria disponibilità .

2. Per gli anni successivi, saranno effettuati appositi stanziamenti in bilancio.


La presente legge regionale verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 15 dicembre 1972

Conti

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