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Legge regionale 15 dicembre 1972, n.28


LEGGE REGIONALE n.28 del 15 dicembre 1972

Date di vigenza

04/01/1973 entrata in vigore mostra documento vigente dal 04/01/1973
13/01/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 13/01/2007

Documento vigente dal 04/01/1973

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1972 ,n. 28
Proroga per il biennio 1973/74 della classificazione alberghiera in atto in Umbria ai sensi del RDL 18 gennaio 1937, n. 975 convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 . (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 36 del 20/12/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La classifica degli alberghi, delle pensioni e delle locande, stabilita per le province di Perugia e Terni, ai sensi del RDL 18 gennaio 1937, n. 975 , convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, e avente efficacia per il biennio 1971- 72 è prorogata a tutti gli effetti per il biennio 1973- 74.

ARTICOLO 2

1. Fino a quando non sia disposto diversamente sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme vigenti nella materia che forma oggetto della presente legge.


La presente legge regionale verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 15 dicembre 1972

Conti

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. b) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13