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Legge regionale 15 gennaio 1973, n.6


LEGGE REGIONALE n.6 del 15 Gennaio 1973

Date di vigenza

21/01/1973 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/01/1973
28/09/2013 abrogazione mostra documento vigente dal 28/09/2013

Documento vigente dal 21/01/1973

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 15 Gennaio 1973 ,n. 6
Norme per la composizione ed il funzionamento dei Consigli provinciali di sanità (1) .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 2 del 20/01/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall' art. 71 dello Statuto , le attribuzioni di cui agli articoli 11, 12, 14 e 17 del DPR 11 febbraio 1961, n. 257 , in ordine ai Consigli provinciali di sanità sono esercitate dagli organi regionali in conformità alla legge regionale 19 luglio 1972, n. 13 , salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

ARTICOLO 2

Composizione

1. Il Consiglio provinciale di sanità di ciascuna provincia della regione è presieduto dal Presidente della Amministrazione provinciale o da un assessore da lui delegato ed è composto dai membri di cui all' art. 12, comma primo, del DPR 11 febbraio 1961, n. 257 .

2. La decadenza di cui all' art. 17, comma terzo, del DPR 11 febbraio 1961, n. 257 , è pronunciata dal Consiglio regionale.

ARTICOLO 3

Segreteria

1. Le funzioni di segretario del Consiglio provinciale di sanità di ciascuna provincia sono disimpegnate da un funzionario della Regione, designato dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 4

Disposizioni finali

1. Restano ferme, per quanto non disposto dalla presente legge, tutte le norme contenute nel DPR 11 febbraio 1961, n. 257 , disciplinanti le attribuzioni, la composizione, la durata, l'ordinamento ed il funzionamento dei Consigli provinciali di sanità.

ARTICOLO 5

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 15 gennaio 1973

Conti

[1]

Note della redazione

(1) - 

Le disposizioni di cui alla presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime. (Vedi art. 3, comma 2, L.R. 27/9/2013, n. 19)