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Legge regionale 15 gennaio 1973, n.7


LEGGE REGIONALE n.7 del 15 gennaio 1973

Date di vigenza

04/02/1973 entrata in vigore mostra documento vigente dal 04/02/1973
31/03/2000 abrogazione mostra documento vigente dal 31/03/2000

Documento vigente dal 04/02/1973

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1973 ,n. 7
Criteri di ripartizione tra le Comunità montane ai sensi dell' art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , dei fondi assegnati alla Regione ai sensi dell' art. 15 della stessa legge.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 2 del 20/01/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. In applicazione dell'art. 4, comma quarto, punto 3, ed ai fini dell' art. 15 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , la Regione dell'Umbria stabilisce i seguenti criteri di ripartizione tra le Comunità montane dei fondi assegnati con la medesima legge:

1) per il 30% in parti uguali;

2) per il 50% in base alla superficie montana risultante dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 , articoli 1 e 14;

3) per il 20% in base alla popolazione montana risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 15 gennaio 1973

Conti

[1]