ARTICOLO UNICO
1.
E' riconosciuto al personale in posizione di distacco o di comando, richiesto dalla Giunta regionale, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 20 del 16 settembre 1970, n. 92 del 5 aprile 1971, n. 112 del 30 aprile 1971, n. 138 del 25 giugno 1971, n. 205 del 29 novembre 1971 e n. 227 del 12 gennaio 1972, nonchè al personale comunque in servizio alla Regione alla data del 9 febbraio 1973, il diritto di essere inquadrato a domanda, previo accertamento degli organi competenti, nei ruoli regionali, sentite le organizzazioni sindacali.
2.
Le leggi regionali, concernenti l'ordinamento degli Uffici, lo stato giuridico, il trattamento economico del personale regionale, terranno conto del servizio comunque prestato nella Regione e nella Amministrazione di provenienza e delle qualifiche presso queste ultime rivestite, avuto riguardo agli studi compiuti, agli eventuali titoli di specializzazione, di esperienza professionale e di produzione scientifica, salvaguardando, nello stesso tempo, i diritti acquisiti all'atto dell'inquadramento nel ruolo della Amministrazione di provenienza.
3.
Al personale, di cui al
primo comma
, sono estesi tutti i benefici previsti per gli impiegati dello Stato che passeranno alle dipendenze della Regione in applicazione dei decreti delegati.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
e dell'
art. 65 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.