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Legge regionale 9 marzo 1973, n.16


LEGGE REGIONALE n.16 del 9 Marzo 1973

Date di vigenza

14/03/1973 entrata in vigore mostra documento vigente dal 14/03/1973
01/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 01/12/1999

Documento vigente dal 14/03/1973

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 9 Marzo 1973 ,n. 16
Personale in servizio presso la Regione per la prima costituzione degli Uffici regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 8 del 13/03/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. E' riconosciuto al personale in posizione di distacco o di comando, richiesto dalla Giunta regionale, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 20 del 16 settembre 1970, n. 92 del 5 aprile 1971, n. 112 del 30 aprile 1971, n. 138 del 25 giugno 1971, n. 205 del 29 novembre 1971 e n. 227 del 12 gennaio 1972, nonchè al personale comunque in servizio alla Regione alla data del 9 febbraio 1973, il diritto di essere inquadrato a domanda, previo accertamento degli organi competenti, nei ruoli regionali, sentite le organizzazioni sindacali.

2. Le leggi regionali, concernenti l'ordinamento degli Uffici, lo stato giuridico, il trattamento economico del personale regionale, terranno conto del servizio comunque prestato nella Regione e nella Amministrazione di provenienza e delle qualifiche presso queste ultime rivestite, avuto riguardo agli studi compiuti, agli eventuali titoli di specializzazione, di esperienza professionale e di produzione scientifica, salvaguardando, nello stesso tempo, i diritti acquisiti all'atto dell'inquadramento nel ruolo della Amministrazione di provenienza.

3. Al personale, di cui al primo comma , sono estesi tutti i benefici previsti per gli impiegati dello Stato che passeranno alle dipendenze della Regione in applicazione dei decreti delegati.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 9 marzo 1973

Conti

[1]