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Legge regionale 21 febbraio 1973, n.11


LEGGE REGIONALE n.11 del 21 Febbraio 1973

Date di vigenza

15/03/1973 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/03/1973
12/02/1976 modifica mostra documento vigente dal 12/02/1976
06/06/1980 modifica mostra documento vigente dal 06/06/1980
31/08/1984 abrogazione mostra documento vigente dal 31/08/1984

Documento vigente dal 15/03/1973

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 Febbraio 1973 ,n. 11
Funzionamento dei gruppi consiliari.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 del 28/02/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. A ciascun gruppo costituito secondo quanto previsto dall' art. 40, secondo comma, dello Statuto regionale e in conformità del Regolamento consiliare viene assegnata, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza numerica.

2. L'allestimento e l'arredamento di tali sedi riservate ai gruppi consiliari, nonchè il riscaldamento, l'illuminazione e la pulizia sono a carico della Regione conformemente a quanto si provvede per gli altri uffici del Consiglio.

3. Inoltre l'Ufficio di presidenza del Consiglio fornirà i gruppi di una o più macchine da scrivere a seconda della loro consistenza numerica e di un apparecchio telefonico interno per ciascun gruppo; tale apparecchio sarà collegato al centralino con possibilità di conversazioni limitatamente all'Umbria.

4. L'Ufficio di presidenza potrà autorizzare di volta in volta, su richiesta dei presidenti dei gruppi, l'uso di una sala per riunioni convocate dai gruppi.

Art. 2

1. Per il funzionamento dei gruppi consiliari viene corrisposto inoltre un contributo fisso da erogarsi mensilmente con mandato intestato ai presidenti dei gruppi consiliari, rappresentato:

a) da una quota di lire 200.000 per ciascun gruppo, quale ne sia la consistenza;

b) da una quota di lire 50.000 per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo, oltre al primo.

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Art. 3

1. Gli oneri conseguenti alla applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dall' art. 40 dello Statuto .

Art. 4

1. L'applicazione della presente legge decorre dal 1º agosto 1970.

2. Sui versamenti da effettuare ai gruppi consiliari per gli importi maturati fino all'entrata in vigore della presente legge verranno effettuati i conguagli con gli acconti già versati in base agli atti amministrativi della Giunta regionale di cui al successivo art. 5 .

Art. 5

1. Alla copertura della spesa di cui all' art. 2 , di complessive lire 73.650.000 per il periodo dall'1 agosto 1970 al 31 dicembre 1972 (lire 12.750.000 per l'anno 1970; lire 30.600.000 per l'anno 1971; lire 25.500.000 per il periodo dall'1 gennaio 1972 al 31 ottobre 1972; lire 4.800.000 per il periodo dall'1 novembre 1972 al 31 dicembre 1972), si farà fronte come segue:

a) per lire 5.971.590 con imputazione al cap. 1 dei residui passivi relativi all'anno 1970 (deliberazione della Giunta regionale n. 173 del 30 dicembre 1970);

b) per lire 41.088.410 - corrispondenti alla differenza tra gli acconti versati ai gruppi per gli anni 1970 (lire 5.880.020 con deliberazione della Giunta regionale n. 173 del 30 dicembre 1970), 1971 (lire 5.450.000 con deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 21 maggio 1971; lire 5.450.000 con deliberazione della Giunta regionale n. 605 del 9 novembre 1971; lire 2.180.000 con deliberazione della Giunta regionale n. 735 del 31 dicembre 1971) e 1972 (lire 3.270.000 con deliberazione della Giunta regionale n. 331 del 16 maggio 1972; lire 4.360.000 con deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 25 agosto 1972) e le somme da versare al 31 dicembre 1972 a norma della presente legge - con imputazione al cap. 1 del bilancio per l'anno finanziario 1972.

2. All'onere annuo di lire 28.800.000 derivante dalla applicazione dell' art. 2 della presente legge, a partire dal 1973, si farà fronte con imputazione sui bilanci dei corrispondenti esercizi finanziari.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 febbraio 1973

Conti

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