link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 7 marzo 1973, n.15


LEGGE REGIONALE n.15 del 7 Marzo 1973

Date di vigenza

25/03/1973 entrata in vigore mostra documento vigente dal 25/03/1973
01/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 01/12/1999

Documento vigente dal 25/03/1973

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 7 Marzo 1973 ,n. 15
Contributo quadriennale al Comune di Perugia per l'esercizio dell'aeroporto regionale di S. Egidio.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 7 del 10/03/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. E' autorizzata la concessione al Comune di Perugia di un contributo quadriennale, dell'ammontare complessivo di lire 75 milioni, sulla spesa di lire 250 milioni che il Comune stesso si assume per l'istituzione e l'esercizio di un servizio di linea aerea tra Perugia - S. Egidio e Milano.

ARTICOLO 2

1. Il contributo di cui al precedente art. 1 è stabilito nelle seguenti misure:

a) lire 30.000.000 per il primo anno di esercizio;

b) lire 22.500.000 per il secondo anno di esercizio;

c) lire 15.000.000 per il terzo anno di esercizio;

d) lire 7.500.000 per il quarto anno di esercizio;
 
e sarà erogato in rate semestrali posticipate.

ARTICOLO 3

1. L'onere complessivo di lire 75 milioni farà carico per lire 30 milioni al bilancio per l'esercizio 1973;
 
per lire 22.500.000 al bilancio per l'esercizio 1974;
 
per lire 15 milioni al bilancio per l'esercizio 1975;
 
per lire 7.500.000 al bilancio per l'esercizio 1976.

2. La spesa di lire 30.000.000 per l'esercizio 1973 farà carico al cap. 245 del bilancio per l'esercizio 1973, denominato " Contributi a Enti pubblici e privati per l'esercizio e la gestione degli aeroporti esistenti nel territorio della regione e contributi agli Enti locali e alle Società con prevalente capitale pubblico per l'esercizio e la gestione di linee urbane ed extraurbane", che presenta la necessaria disponibilità.

3. Agli oneri previsti per gli esercizi dal 1974 al 1976 si farà fronte con le entrate tributarie di cui all' art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .

4. Le somme non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 7 marzo 1973

Conti

[1]