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Legge regionale 16 marzo 1973, n.18


LEGGE REGIONALE n.18 del 16 Marzo 1973

Date di vigenza

04/04/1973 entrata in vigore mostra documento vigente dal 04/04/1973
17/03/2000 abrogazione mostra documento vigente dal 17/03/2000

Documento vigente dal 04/04/1973

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 16 Marzo 1973 ,n. 18
Attuazione del quarto comma dell'art. 16 dello Statuto regionale . Norme per la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano regionale di sviluppo.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 20/03/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

FORMAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO

ARTICOLO 1

Piano regionale di sviluppo

1. Il Piano regionale di sviluppo stabilisce gli obiettivi dello sviluppo regionale ed indica le azioni programmatiche per la loro realizzazione.

2. Il Piano regionale di sviluppo è anche momento di concorso alla determinazione degli obiettivi del piano economico nazionale stabilendo gli indirizzi per la partecipazione della Regione alla formazione ed alla attuazione del piano medesimo.

ARTICOLO 2

Iniziative per la proposta del Piano

1. Il Piano regionale di sviluppo è proposto dalla Giunta regionale al Consiglio regionale.

ARTICOLO 3

Norme per la proposta della Giunta regionale

1. Ai fini dell'elaborazione della propria proposta la Giunta regionale provvede alla raccolta dei dati occorrenti presso gli enti locali, le organizzazioni sindacali, gli uffici dello Stato, gli istituti di credito e le aziende private.

2. Le aziende regionali e gli enti amministrativi dipendenti dalla Regione comunicano alla Giunta regionale i propri programmi e forniscono ogni altra informazione utile ai fini della programmazione regionale.

3. La proposta della Giunta regionale dovrà fornire indicazioni sulla compatibilità fra gli obiettivi in essa enunciati ed i programmi autonomamente elaborati dagli enti locali territoriali.

4. Per assicurare il necessario collegamento fra gli obiettivi dello sviluppo economico e sociale e le linee dell'assetto territoriale, la Giunta procede contestualmente all'elaborazione della proposta di cui al presente articolo e di quella concernente il Piano urbanistico regionale.

5. Ai fini della elaborazione della proposta di programma la Giunta regionale può costituire gruppi di lavoro.

ARTICOLO 4

Norme per la formazione consiliare del Piano

1. La proposta della Giunta regionale è trasmessa al Consiglio regionale che, nel rispetto delle norme della legge regionale sulla partecipazione 10 luglio 1972, n. 4, provvede agli adempimenti relativi.

ARTICOLO 5

Contenuti del Piano

1. Il Piano contiene:

a) un quadro generale di riferimento anche come strumento di informazione per gli organi nazionali della programmazione e di contrattazione nei rapporti tra gli organi centrali dello Stato e la Regione concernente lo stato di sviluppo economico e sociale e le conseguenti ipotesi di assetto territoriale;

b) l'indicazione di azioni programmatiche generali anche relative a singoli settori o a gruppi di settori o di materie e delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;

c) una spesa previsionale corrispondente agli obiettivi, quantificati laddove possibile, per il periodo di durata del Piano contenente la indicazione delle risorse disponibili e la loro ripartizione di massima tra le diverse azioni programmatiche.

ARTICOLO 6

Strumenti tecnici per la formazione del Piano

1. Ai fini dell'elaborazione della proposta della Giunta e della formazione consiliare del Piano, la Giunta ed il Consiglio si avvalgono degli Uffici regionali e del CRURES.

TITOLO II

ADOZIONE, ATTUAZIONE, AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO

ARTICOLO 7

Adozione del Piano regionale di sviluppo

1. Il Piano è adottato dal Consiglio regionale con la forma prevista per gli atti di indirizzo politico.

ARTICOLO 8

Durata del Piano regionale di sviluppo

1. Il Piano regionale di sviluppo ha durata pluriennale fissata dal Consiglio regionale.

ARTICOLO 9

Programmi pluriennali

1. Il Piano regionale di sviluppo è attuato mediante programmi pluriennali di attività e di spese relative a settori organici di materie; tali programmi sono predisposti dalla Giunta regionale e sono approvati dal Consiglio regionale con le modalità di cui all' art. 7 .

2. Gli stanziamenti di bilancio necessari per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente sono autorizzati con legge.

ARTICOLO 10

Attuazione annuale del Piano

1. I programmi pluriennali di cui all'articolo precedente sono attuati ed aggiornati attraverso il bilancio previsionale annuale della Regione.

ARTICOLO 11

Revisione globale del Piano

1. Alla revisione globale del Piano regionale di sviluppo si provvede con le stesse forme previste per la sua formazione ed adozione.


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