TITOLO II
IL BILANCIO
ARTICOLO 3
1.
L'Ufficio di presidenza, sentiti i capigruppo consiliari, redige annualmente il bilancio preventivo con cui determina il fabbisogno di spesa per il funzionamento del Consiglio ai sensi dell'art. 11, n. 2, del Regolamento interno e lo presenta al Consiglio per la relativa approvazione, la quale deve avvenire entro il 15 giugno.
2.
Intervenuta l'approvazione, il Presidente del Consiglio comunica alla Giunta il fabbisogno di spesa necessario per il funzionamento del Consiglio, perchè venga inserito nel bilancio regionale sotto apposita rubrica intestata alla "Presidenza del Consiglio regionale ".
ARTICOLO 4
1.
Il bilancio preventivo è suddiviso in capitoli ed in articoli.
2.
Non sono consentite gestioni fuori bilancio.
ARTICOLO 5
1.
Nel bilancio preventivo è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste e per la integrazione dei capitoli divenuti insufficienti.
2.
Il prelievo di somme dal fondo di riserva è disposto dal Presidente del Consiglio su conforme decisione dell'Ufficio di presidenza, sentiti i capigruppo consiliari.
ARTICOLO 6
1.
Le somme stanziate per le spese del Consiglio vengono trasferite in apposito conto corrente intestato all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
ARTICOLO 7
1.
L'Ufficio di presidenza redige annualmente il conto consuntivo e lo presenta, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti previsto dall'art. 17 del Regolamento interno, al Consiglio per la relativa approvazione, la quale deve intervenire entro il 30 marzo. Le risultanze del rendiconto approvato dal Consiglio vengono trasmesse alla Giunta che le include nel conto consuntivo della Regione di cui all'
art. 75, ultimo comma, dello Statuto
.
TITOLO III
IL SERVIZIO DI CASSA
ARTICOLO 8
1.
Il servizio di cassa per la gestione dei fondi del Consiglio regionale è affidato al Tesoriere regionale che lo esercita in conformità del presente Regolamento e di apposita convenzione.
ARTICOLO 9
1.
La durata della convenzione di cui all'
art. 8
non può comunque superare quella stabilita per il servizio di tesoreria regionale.
2.
La convenzione dovrà tra l'altro:
a)
regolare il conto corrente bancario;
b)
stabilire i tassi di interesse;
c)
disporre che i pagamenti avvengano sulla base della emissione degli ordinativi di pagamento nei limiti delle somme disponibili;
d)
disciplinare la tenuta da parte dell'istituto di credito di un conto di cassa onde consentire all'Ufficio di presidenza la verifica delle operazioni compiute.
3.
La convenzione è approvata dal Consiglio regionale.
TITOLO IV
LE SPESE
ARTICOLO 10
1.
Tutti gli impegni di spesa sono assunti dall'Ufficio di presidenza nei limiti degli stanziamenti dei capitoli di bilancio, previa eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'
art. 5
.
2.
Ogni impegno di spesa è comunicato alla Ragioneria del Consiglio che ne cura l'annotazione negli appositi registri.
ARTICOLO 11
1.
Gli impegni di spesa debbono riferirsi soltanto all'esercizio in corso, ad eccezione delle spese ripartite dalla legge in più esercizi e di quelle per le quali ciò sia indispensabile al fine di assicurare la continuità della prestazione o del servizio. In tali casi i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio.
ARTICOLO 12
1.
La liquidazione e l'ordinazione della spesa, salvo quanto previsto dall'
art. 13
, sono disposte con provvedimento del Presidente del Consiglio. I mandati di pagamento, redatti a norma dell'
art. 14
, sono firmati dal Presidente e controfirmati dal responsabile della Ragioneria del Consiglio che verifica la regolarità dell'imputazione e la disponibilità delle somme impegnate nei capitoli di competenza.
2.
Al pagamento delle indennità ai componenti del Consiglio, degli stipendi del personale del Consiglio, dei fitti e delle spese di importo e scadenze determinate, si provvede con mandati sulla base dei ruoli approvati dall'Ufficio di presidenza.
ARTICOLO 13
1.
Alla liquidazione delle spese per forniture e lavori provvede l'Ufficio di presidenza sulla base dei titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori, vistati dall'Economo quale attestazione dell'avvenuta esecuzione delle forniture o dei lavori in conformità a quanto pattuito.
[6]
ARTICOLO 14
1.
Ogni mandato di pagamento deve contenere:
a)
l'esercizio cui si riferisce la spesa;
b)
il numero d'ordine;
c)
il capitolo e l'articolo cui va imputata la spesa;
d)
il cognome, nome e qualità del creditore o dei creditori e di chi per loro fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;
e)
la causale di pagamento;
f)
l'importo lordo da pagare, le ritenute e l'importo netto;
g)
la data di emissione.
2.
Con lo stesso mandato non possono essere disposti pagamenti su più articoli o capitoli di bilancio.
3.
I mandati, numerati progressivamente, devono essere emessi in ordine cronologico e vanno registrati nell'apposito documento contabile di cui all'
art. 21
.
ARTICOLO 15
1.
Nel caso di morte del creditore, il mandato deve essere intestato agli eredi legittimi o testamentari i quali dovranno provare la loro qualità nelle forme previste dalla legge.
ARTICOLO 16
1.
Per i mandati non pagati entro il mese di gennaio successivo all'esercizio in cui sono stati emessi, sono applicabili le norme contenute nell'art. 68 bis della legge di contabilità generale dello Stato 18 novembre 1923, n. 2440.
TITOLO V
I CONTRATTI
ARTICOLO 17
1.
Tutti i contratti da cui derivi un'entrata o una spesa a carico del bilancio del Consiglio sono stipulati secondo forme e modalità stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato, in quanto applicabile.
[8]
ARTICOLO 18
1.
Per le spese minute e per quelle di ordinaria manutenzione dei mobili e degli impianti l'Ufficio di presidenza delibera all'inizio di ogni esercizio finanziario l'anticipazione all'Economo della somma di L. 2.000.000. L'Economo effettua le spese in esecuzione degli ordini di servizio che l'Ufficio di presidenza emette sulla base delle richieste dei vari uffici. L'Economo rende periodicamente il conto, con gli allegati documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio di presidenza.
2.
Quest'ultimo, approvato il conto, provvede al reintegro del fondo predetto.
[14]
TITOLO VII
L'UFFICIO DI RAGIONERIA
ARTICOLO 20
1.
L'Ufficio di ragioneria è costituito presso la Segreteria del Consiglio dai cui dipende. Esso:
1. - provvede alla tenuta delle scritture cronologiche e sistematiche necessarie a far risultare, in ogni loro particolare, gli effetti degli atti amministrativi in relazione alle entrate, alle spese ed al movimento di cassa;
2. - fornisce gli elementi occorrenti per la preparazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Consiglio;
3. - vigila e riferisce sul servizio di cassa e di economato;
4. - segnala tempestivamente le esigenze per cui possono rendersi necessari prelevamenti dal fondo di riserva o variazioni di bilancio;
5. - fornisce gli elementi occorrenti per gli atti dell'Ufficio di presidenza comportanti spesa;
6. - allega ai mandati estinti le deliberazioni di impegno, le fatture debitamente liquidate ed ogni altro documento giustificativo delle spese, curandone la conservazione per il rendiconto.
ARTICOLO 21
1.
L'Ufficio di ragioneria provvede alla tenuta dei seguenti libri contabili:
1. - registro cronologico degli avvisi di introito e dei mandati di pagamento;
2. - registro partitario delle spese.
2.
Nel registro cronologico si trascrivono tutte le operazioni di entrata e di uscita nel giorno in cui sono disposte.
3.
Nel registro partitario si aprono tanti conti quanti sono i capitoli di bilancio e, se del caso, quanti sono gli articoli di uno stesso capitolo e vi si annotano le operazioni di impegno e di pagamento per modo che la situazione degli articoli e dei capitoli sia tenuta in evidenza.
TITOLO VIII
L'ECONOMO
ARTICOLO 22
1.
L'incarico di Economo è conferito ad un funzionario dell'Ufficio di segreteria del Consiglio con decisione dell'Ufficio di presidenza.
2.
L'Economo è il consegnatario di tutti i beni mobili e degli Uffici del Consiglio e ne cura l'inventario, che costituisce parte integrante dell'inventario della Regione.
3.
Gestisce il fondo di cui all'
art. 18
ed esercita ogni funzione prevista dal Regolamento.
4.
Tratta con i fornitori in ordine ai prezzi, alle quantità e alle altre modalità relative agli acquisti nei limiti del presente Regolamento.
ARTICOLO 23
1.
L'Economo, tenuto conto delle ordinarie esigenze degli Uffici e dei servizi del Consiglio, riferisce al funzionario responsabile dell'Ufficio di segreteria e chiede la relativa autorizzazione delle spese a norma dell'
art. 18
.
2.
Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del catalogo generale degli stampati e dei modelli in uso presso i vari uffici, approvati dall'Ufficio di presidenza.
ARTICOLO 24
1.
L'Economo, accertata la regolarità di ciascuna fattura o lavoro, promuove gli atti per la relativa liquidazione.
2.
A tal uopo, sulla scorta delle fatture inviate dalle ditte fornitrici:
a)
esamina se siano stati regolarmente applicati i prezzi e rispettate le altre condizioni prestabilite;
b)
rivede l'esattezza dei conteggi;
c)
propone all'Ufficio di presidenza l'applicazione di eventuali riduzioni e, se del caso, anche delle penalità , tenuti presenti i termini di consegna e gli altri obblighi assunti dalle ditte fornitrici;
d)
indica l'importo definitivo di ogni fornitura o lavoro.
ARTICOLO 25
1.
L'Economo provvede alla tenuta delle seguenti scritture:
1. - giornale di cassa relativo alla gestione del fondo di cui all'
art. 18
;
2. - bollettario delle ordinazioni;
3. - bollettario dei buoni di carico;
4. - bollettario dei buoni di discarico.
2.
Fino a quando non siano entrate in vigore le norme di legge sulla tenuta dell'inventario generale dei beni immobili della Regione, l'Economo provvede alla tenuta di un elenco descrittivo di tutti gli arredi, macchinari, automezzi ed ogni altro bene mobile non di immediato consumo, in uso presso gli Uffici.
3.
Le fatture dei fornitori possono essere liquidate solo se accompagnate dai rispettivi buoni di carico.
ARTICOLO 26
1.
Nel bollettario dei buoni di carico vengono registrati tutti i beni che entrano in amministrazione.
2.
Nel bollettario dei buoni di scarico vengono registrati tutti gli oggetti di consumo distribuiti tra i vari uffici del Consiglio.