link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 21 maggio 1973, n.24


LEGGE REGIONALE n.24 del 21 Maggio 1973

Date di vigenza

14/06/1973 entrata in vigore mostra documento vigente dal 14/06/1973
05/02/1983 modifica mostra documento vigente dal 05/02/1983
01/04/2000 abrogazione mostra documento vigente dal 01/04/2000

Documento vigente dal 14/06/1973

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 Maggio 1973 ,n. 24
Determinazione delle attribuzioni dei componenti la Giunta regionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 17 del 30/05/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. In attuazione dell' art. 57, secondo comma, dello Statuto , il Vice Presidente e gli altri membri della Giunta regionale, i quali ultimi dalla data di entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di assessori, esercitano, nell'ambito delle materie e delle competenze loro assegnate ai sensi dell' art. 54 lett. i) dello Statuto , le attribuzioni relative:

a) alla esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale;

b) alla soprintendenza, coordinamento ed organizzazione funzionale degli Uffici e servizi regionali;

c) alla istruzione degli affari e delle pratiche nella fase preparatoria e alla predisposizione degli schemi e delle proposte di provvedimenti da sottoporre all'esame degli organi istituzionali della Regione;

d) alla sottoscrizione di atti della Regione, determinati con decreto del Presidente della Giunta, sempre nell'ambito delle materie e delle competenze loro assegnate.

[5]
ARTICOLO 2

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Giunta e del Vice Presidente, l'Assessore più anziano per età fra gli intervenuti alla seduta della Giunta ne assume la presidenza.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 maggio 1973

Conti

[1]