ARTICOLO 1
1.
In attuazione dell'
art. 57, secondo comma, dello Statuto
, il Vice Presidente e gli altri membri della Giunta regionale, i quali ultimi dalla data di entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di assessori, esercitano, nell'ambito delle materie e delle competenze loro assegnate ai sensi dell'
art. 54 lett. i) dello Statuto
, le attribuzioni relative:
a)
alla esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale;
b)
alla soprintendenza, coordinamento ed organizzazione funzionale degli Uffici e servizi regionali;
c)
alla istruzione degli affari e delle pratiche nella fase preparatoria e alla predisposizione degli schemi e delle proposte di provvedimenti da sottoporre all'esame degli organi istituzionali della Regione;
d)
alla sottoscrizione di atti della Regione, determinati con decreto del Presidente della Giunta, sempre nell'ambito delle materie e delle competenze loro assegnate.
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