ARTICOLO 1
Finalità della legge
1.
In attuazione di quanto previsto dall'
art. 19 dello Statuto
ed in conformità dell'
art. 1, lett. m), del DPR 15 gennaio 1972, n. 11
, e del Trattato e dei Regolamenti della Comunità Economica Europea, la Regione dell'Umbria concorre nel pagamento degli interessi sui prestiti agevolati di conduzione, della durata massima di un anno, concessi da Istituti ed Enti esercenti il credito agrario o autorizzati ad esercitarlo per il raggiungimento delle finalità di cui all'
art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760
, a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati e di cooperative agricole dell'Umbria.
2.
I prestiti sono accordati con preferenza ai coltivatori diretti proprietari ed affittuari, ai mezzadri ed ai coloni, nonchè alle cooperative, in modo particolare a quelle che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.
ARTICOLO 2
Tasso di interesse e importo massimo dei prestiti
1.
Il tasso di interesse a carico dei beneficiari di cui al precedente articolo viene fissato nella misura del 3%.
2.
Resta a carico della Regione la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'Istituto o Enti finanziatore, al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quello a carico delle ditte prestatarie nella misura prevista dal precedente comma, nei limiti comunque delle disponibilità finanziarie di cui al
successivo art. 7
e secondo le modalità di richiesta e ammissione alla concessione fissate dalla Giunta regionale.
3.
I prestiti di cui al
precedente art. 1
non possono superare l'importo di lire
4.000.000[5]
quando siano richiesti da imprenditori singoli ed associati, e di lire 20.000.000 quando si tratti di cooperative agricole.
(1)
4.
Per queste ultime, nei casi di dimostrata necessità , detto limite potrà essere superato, previo parere favorevole della Giunta regionale.
ARTICOLO 3
Istituti ed Enti autorizzati
1.
Il concorso della Regione, di cui al
secondo comma dell'art. 2
della presente legge, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli Istituti ed Enti esercitanti il credito agrario nell'ambito del territorio regionale, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quelle determinate annualmente con decreto interministeriale, ai sensi e per gli effetti dell'
art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454
.
2.
Apposite convenzioni, da stipulare tra gli Istituti ed Enti di cui al comma precedente e la Giunta regionale, regoleranno i relativi rapporti, da valere fino al termine di efficacia della presente legge.
ARTICOLO 4
Presentazione ed istruttoria delle domande
1.
Ai sensi dell'
art. 13, terzo comma, dello Statuto regionale
è affidato all'Ente di sviluppo nell'Umbria, per il raggiungimento delle finalità della presente legge, il compito di raccogliere le domande secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale ai sensi del
secondo comma del precedente art. 2
, di procedere alle relative istruttorie e di provvedere all'inoltro delle pratiche agli Istituti ed Enti convenzionati.
ARTICOLO 5
Rimborsi agli Istituti ed Enti
1.
Alla liquidazione del concorso regionale sugli interessi spettante a ciascun Istituto od Ente convenzionato, nei limiti delle assegnazioni disposte dalla presente legge, si provvederà , previa deliberazione della Giunta regionale, per mezzo di ordine di credito emesso dal Presidente della Giunta medesima ovvero dall'Assessore da lui delegato, sulla base di rendiconti trimestrali muniti del visto del Collegio dei Revisori dei conti, che ciascun Istituto od Ente dovrà produrre, rimanendo agli stessi la responsabilità dell'esatto impiego delle somme erogate.
2.
E' in facoltà della Giunta regionale di destinare ad altri Istituti ed Enti le assegnazioni finanziarie che non siano state in tutto o in parte utilizzate nei tempi previsti dalla convenzione ovvero, semprechè si verifichi una tale ipotesi, procedere ad una ridistribuzione dei fondi residui tra gli stessi Istituti ed Enti convenzionati.
ARTICOLO 6
Garanzia sussidiaria di rischio ed agevolazioni fiscali
1.
I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli ed associati, e di cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria prevista dall'
art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910
, tramite il Fondo interbancario di garanzia istituito dall'
art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454
, sino all'ammontare massimo dell'eventuale perdita che gli Istituti ed Enti convenzionati dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.
2.
Gli Istituti ed Enti convenzionati sono autorizzati ad effettuare, sull'importo originario del prestito accordato ai prestatari di cui al precedente comma, la trattenuta dello 0,10% da versare al Fondo interbancario di garanzia, semprechè quest'ultimo accordi la garanzia sussidiaria prevista dal
primo comma
del presente articolo.
3.
Alle operazioni di prestito di cui all'
art. 1
si applicano le agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti, in quanto compatibili.
ARTICOLO 7
Finanziamento
1.
Per il raggiungimento delle finalità , di cui alla presente legge, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975 la spesa di 300 milioni di lire.
2.
L'onere relativo all'esercizio 1973 sarà imputato al cap. 116, di nuova istituzione, del bilancio del corrente esercizio, denominato " Concorso della Regione sui prestiti di conduzione a favore degli operatori agricoli dell'Umbria".
3.
Al predetto onere si farà fronte mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento del cap. 460, " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del medesimo bilancio.
4.
Agli oneri relativi agli anni 1974 e 1975 si farà fronte con le disponibilità derivanti dalla quota di riparto del Fondo comune di cui all'
art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281
.
5.
I fondi non impegnati in un esercizio possono essere utilizzati negli esercizi successivi.
ARTICOLO 8
Divieto di cumulabilità
1.
I benefici di cui agli articoli precedenti non sono cumulabili con quelli previsti dall'
art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364
, nè con altre provvidenze statali o regionali disposte ai fini di accordare prestiti agevolati annuali di conduzione a favore dei soggetti indicati negli artt. 1 e 2 della presente legge.
ARTICOLO 9
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.