Titolo I
FINALITA' DELLA LEGGE E TIPI DI INTERVENTO
Art. 1
Finalità della legge.
1.
Le provvidenze di cui alla presente legge sono dirette a favorire il potenziamento e lo sviluppo delle imprese artigiane singole, associate o consorziate, nell'ambito delle finalità indicate nell'
art. 21 dello Statuto
ed in conformità degli obiettivi fissati dal programma regionale di sviluppo.
Art. 2
Tipi di provvidenze e settori di intervento.
1.
Le provvidenze previste nell'articolo precedente sono costituite:
a)
da contributi in conto capitale sulla spesa, dichiarata ammissibile, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori artigiani, per l'acquisizione delle relative aree di insediamento degli impianti, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature occorrenti, ovvero per ristrutturarne ed ammodernarne l'attività ;
b)
dal concorso regionale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di esercizio, effettuate dalle imprese artigiane con gli Istituti bancari abilitati al credito artigiano, per l'acquisto di materie prime e di quanto altro necessario alla normale gestione aziendale.
Art. 3
Destinatari delle provvidenze.
1.
Destinatari delle provvidenze sono le imprese artigiane iscritte nell'Albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della
legge 25 luglio 1956, n. 860
e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che operino nell'ambito del territorio regionale.
2.
La concessione dei contributi in conto capitale è riservata esclusivamente alle imprese artigiane associate o consorziate ai sensi dell'
art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860
.
Art. 4
Misura delle provvidenze.
1.
La misura delle provvidenze di cui all'
art. 2
è la seguente:
a)
il contributo in conto capitale non potrà superare il 35 per cento della spesa ritenuta ammissibile; non potrà in ogni caso eccedere la misura massima fissata in 45 milioni di lire;
b)
nel caso che l'impresa richiedente abbia già usufruito delle provvidenze previste dal DLCPS 15 dicembre 1947, n. 1418, e successive modificazioni ed integrazioni, la misura del contributo verrà ridotta per un importo pari al credito accordato in base al predetto decreto, per la parte che non sia ancora estinta;
c)
il concorso regionale nel pagamento degli interessi è determinato in misura tale che, a carico dell'impresa artigiana, rimanga solo il 2 per cento.
Art. 5
Convenzioni con gli Istituti bancari.
1.
Ai fini del concorso regionale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di esercizio a favore delle imprese artigiane, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito artigiano.
2.
Nella convenzione dovrà essere previsto tra l'altro:
a)
la misura del tasso di interesse, che non potrà comunque superare l'aliquota massima stabilita dal Ministero del tesoro ai sensi dell'
art. 37 della legge 25 luglio 1952 N. 949
e successive modificazioni ed integrazioni;
b)
le modalità di erogazione dei prestiti concessi;
c)
le modalità di pagamento dei ratei da parte dei beneficiari dei prestiti, il cui rimborso non potrà avere inizio prima che siano scaduti sei mesi dall'effettiva erogazione, e la durata di ogni singola operazione di prestito che non potrà superare i ventiquattro mesi dal momento stabilito per il rimborso della prima rata;
d)
la misura del prestito concedibile, che non potrà superare lire 5.000.000, elevabile fino a lire 20.000.000, per le imprese artigiane associate o consorziate;
e)
le modalità e la misura massima del rischio da coprire, in relazione al mancato rientro, parziale o totale, del prestito accordato;
f)
le garanzie sussidiarie che dovrà prestare la Regione per le perdite che gli Istituti di credito dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.
Titolo II
DELEGA DI FUNZIONI ALLE PROVINCE
Art. 6
Contenuto della delega.
1.
Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle Province di Perugia e di Terni, ai sensi dell'
art. 71 dello Statuto
, nei limiti e con i decreti seguenti:
a)
prima di deliberare sulla concessione delle provvidenze di cui all'
art. 2
, i competenti organi provinciali dovranno verificarne la coerenza con il programma regionale di sviluppo;
b)
nella concessione dei contributi in conto capitale dovranno essere tenute in particolare considerazione le domande concernenti iniziative suscettibili di determinare favorevoli riflessi sull'occupazione e dovranno altresì essere privilegiate le iniziative intese a favorire gli acquisti collettivi nonchè la valorizzazione dei prodotti;
c)
la ripartizione dei fondi per i tipi di provvidenze di cui all'
art. 2
, verrà effettuata sulla base del 50 per cento per la concessione di contributi in conto capitale e del 50 per cento per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di esercizio, con possibilità di compensazione delle percentuali qualora, al termine di ogni esercizio finanziario, si verificassero parziali utilizzazioni nell'uno o nell'altro tipo di provvidenza.
Art. 7
Presentazione delle domande e documentazione relativa.
1.
Le domande tendenti ad ottenere le provvidenze di cui all'art. 2 verranno dirette e presentate al Presidente dell'Amministrazione provinciale della provincia ove ha sede l'impresa artigiana richiedente.
2.
Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
1.
- Per accedere al contributo in conto capitale:
a)
certificato di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modificazioni ed integrazioni;
b)
eventuale certificato di iscrizione allo schedario generale della cooperazione, o atto valido a comprovare la condizione di impresa artigiana associata o consorziata;
c)
progetto tecnico, qualora trattasi di lavori inerenti laboratorio artigiano, debitamente approvato dalla competente autorità comunale;
d)
piano finanziario corredato delle necessarie indicazioni relative ai modi e tempi di ammortamento dell'investimento globale;
e)
relazione illustrativa intesa ad evidenziare gli obiettivi cui tende l'investimento finanziario.
2.
- Per beneficiare del concorso regionale nel pagamento degli interessi:
a)
certificato di cui alla lettera a), del precedente punto 1), qualora trattasi di imprese artigiane singole;
b)
certificati di iscrizione di cui alle lettere a) e b), del precedente punto 1), qualora la richiesta venga avanzata da impresa artigiana associata o consorziata;
c)
relazione tecnico - finanziaria dalla quale risulti con chiarezza la situazione economico ' patrimoniale dell'impresa e la sua capacità di restituzione del prestito entro i termini convenuti;
d)
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino elencati i contributi e i finanziamenti già accordati per la stessa iniziativa ovvero quelli in corso di richiesta.
Art. 8
Delibera del Consiglio provinciale ed erogazione delle provvidenze.
1.
Sulle domande tendenti ad ottenere le provvidenze di cui alla presente legge delibera il Consiglio provinciale, sentita la Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'
art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860
, nonchè le organizzazioni di categoria più rappresentative, e la relativa erogazione viene disposta con provvedimento del Presidente della Provincia.
2.
Con il provvedimento con cui viene erogato il contributo in conto capitale, il Presidente della Provincia autorizza il prelievo della corrispondente somma dal fondo appositamente istituito nella parte speciale del bilancio di previsione dell'Amministrazione provinciale a seguito dei finanziamenti assegnati da parte della Regione.
3.
La concessione del contributo rimane in ogni caso subordinata all'accertamento tecnico dell'inizio dei lavori da parte degli uffici dell'Amministrazione provinciale, che provvedono altresì alle operazioni di collaudo di fine opera.
4.
A richiesta delle imprese interessate potranno essere concesse anticipazioni sul finanziamento accordato in coincidenza con l'inizio dei lavori, ovvero nel corso dei medesimi, per un importo non superiore al 40 per cento del contributo concesso.
5.
Le provvidenze concernenti il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio vengono disposte a favore degli Istituti bancari secondo le modalità previste nelle convenzioni di cui all'
articolo 5
.
Art. 9
Revoca delle provvidenze.
1.
Le provvidenze di cui alla presente legge, qualora i contributi in conto capitale o i prestiti di esercizio non vengano utilizzati entro i termini previsti ovvero utilizzati per fini diversi, potranno, previa contestazione, essere revocate dall'Amministrazione provinciale.
Art. 10
Ripartizione delle disponibilità finanziarie.
1.
I mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione ai sensi dell'
art. 1
verranno annualmente accreditati alle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni nella misura rispettivamente del 75 per cento e 25 per cento per una quota pari ad un terzo dello stanziamento triennale, di cui al
successivo art. 13
.
Art. 11
Rendiconto.
1.
Le Amministrazioni provinciali sono tenute a presentare semestralmente alla Regione il rendiconto finanziario sulle singole operazioni effettuate nel corso del semestre, corredato della documentazione ad esse relativa e, alla fine di ogni anno solare, una relazione illustrativa dell'attività svolta con particolare riguardo agli effetti economico - produttivi che le provvidenze siano suscettibili di determinare.
Art. 12
Rapporti finanziari tra la Regione e le Province.
1.
I rapporti finanziari tra la Regione e le Province di Perugia e di Terni relativi al rimborso delle spese, ivi comprese quelle di carattere generale, che queste incontreranno nello svolgimento delle funzioni delegate, verranno regolati con apposite convenzioni.
2.
La Regione in ogni caso corrisponderà alle Province di Perugia e Terni un contributo per ogni pratica espletata nella misura non superiore al 5 per cento della somma erogata a titolo di concorso sugli interessi per le operazioni di prestito, ovvero per quelle concernenti la concessione in conto capitale.
Titolo III
MEZZI FINANZIARI
Art. 13
Autorizzazione di spesa.
1.
Per l'attuazione delle norme contenute nella presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.460.000.000, così ripartita:
1
- lire 400.000.000 annue, durante il triennio 1973- 75, per le iniziative di cui all'art. 2 , da suddividere in parti uguali tra i contributi in conto capitale e il concorso nel pagamento degli interessi;
2
- lire 200.000.000 per gli interventi di cui all'art. 5 lett. f) così suddivisi:
-
lire 70.000.000 per l'anno 1973;
-
lire 65.000.000 per l'anno 1974;
-
lire 65.000.000 per l'anno 1975;
3
- lire 60.000.000 per gli oneri di cui all' art. 12 , così suddivisi:
-
lire 12.000.000 per l'anno 1973;
-
lire 24.000.000 per l'anno 1974;
-
lire 24.000.000 per l'anno 1975.
2.
Le spese di cui al precedente punto 1) saranno imputate sul bilancio dell'esercizio 1973 e su quelli successivi, rispettivamente al cap. 457, di nuova istituzione, denominato " Contributi regionali in conto capitale per l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori artigiani, per l'acquisizione delle relative aree di insediamento, dei macchinari e attrezzature, e per ammodernarne l'attività" e al cap. 292, di nuova istituzione, denominato: " Concorso regionale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di esercizio effettuate dalle imprese artigiane con gli Istituti bancari abilitati al credito artigiano".
3.
Le spese di cui ai precedenti punti 2) e 3) saranno imputate sul bilancio dell'esercizio 1973 e successivi, rispettivamente al cap. 293, di nuova istituzione, denominato " Fondo regionale di garanzia sui prestiti alle imprese artigiane" e al cap. 294, di nuova istituzione denominato " Rimborso alle Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni delle spese e oneri per l'esercizio della delega in materia di provvidenze a favore delle imprese artigiane".
4.
Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte, per l'anno 1973, mediante prelievo della somma di lire 482.000.000 dallo stanziamento al cap. 460 " Fondo per i provvedimenti legislativi in corso" del bilancio dell'esercizio 1973: per gli anni 1974 e 1975 con la quota del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'
art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
.
5.
Le somme non utilizzate in un esercizio possono essere impegnate nell'esercizio successivo.