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Legge regionale 22 ottobre 1973, n.35


LEGGE REGIONALE n.35 del 22 ottobre 1973

Date di vigenza

25/10/1973 entrata in vigore mostra documento vigente dal 25/10/1973
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 25/10/1973

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1973 ,n. 35
Concessione indennità di missione al personale comandato presso la Regione dell'Umbria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 35 del 25/10/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al personale comandato, ai sensi dell' art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , a prestare servizio presso gli uffici della Regione dell'Umbria, è corrisposta, con decorrenza 1 marzo 1973 e fino alla data di inquadramento nel ruolo organico della Regione, la indennità di missione prevista dalla legge 15 aprile 1961, n. 291 .

ARTICOLO 2

1. All'onere di lire 30.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 5 per lire 7.000.000 e 23 per lire 23.000.000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1973.

ARTICOLO 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 22 ottobre 1973

Conti

[1]