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Legge regionale 26 febbraio 1973, n.14


LEGGE REGIONALE n.14 del 26 febbraio 1973

Documento vigente dal 11/12/1973

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1973 ,n. 14
Costituzione della SpA denominata "Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 del 28/02/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

[ 1. ] [7]

1. La Regione dell?Umbria promuove la costituzione di una Società per azioni denominata «Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell?Umbria», alla quale partecipano Enti pubblici, compresi gli Enti locali, aziende a partecipazione statale ed istituti di credito e soggetti privati [8]

2. La Società concorre alla realizzazione dell'equilibrato sviluppo economico della regione e si pone come strumento della programmazione regionale, in armonia con i principi contenuti nello Statuto dell'Umbria .

ARTICOLO 2

1. La Società è tenuta a presentare alla Giunta regionale, che provvederà all'inoltro al Consiglio regionale almeno due mesi prima dell'inizio del nuovo esercizio, i programmi di attività da svolgere nell'anno successivo.

2. Il Consiglio regionale esamina i programmi di attività della Società con riferimento agli indirizzi della programmazione economica regionale e adotta i provvedimenti di sua competenza.

[9]
ARTICOLO 3

1. Nei limiti ed in conformità dei principi di cui al secondo comma dell'art. 1 , la Società opera:

a) mediante attività di assistenza tecnica, organizzativa ed amministrativa che saranno realizzate anche con la formazione di organizzazioni specifiche, anche al fine di dotare di servizi e di attrezzature adeguate le aree destinate nel territorio regionale ad attività economiche;

b) mediante assistenza finanziaria, anche sotto forma di concessioni di garanzie, alle società di cui al punto c), a società di persone, ad imprenditori individuali ed artigiani che svolgano, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali;

c) mediante l'assunzione di partecipazioni in minoranza nelle società di capitali, nelle società cooperative e nei consorzi di piccole e medie dimensioni già costituiti o da costituirsi che svolgano, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali.

[12]
ARTICOLO 4

1. Per la costituzione della Società dovranno essere osservate le seguenti condizioni:

a) la Regione assume e mantiene nella Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria una partecipazione comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale;

b) è riservata al Consiglio regionale la nomina, con voto limitato, di un numero di amministratori e sindaci proporzionale al capitale sociale sottoscritto dalla Regione e comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti dei relativi collegi.
 
La Giunta regionale nomina il presidente del Consiglio di amministrazione ed il presidente del Collegio sindacale nell'ambito dei membri nominati dal Consiglio regionale; [14]

c) gli interventi operativi della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria previsti dall'art. 3, lett. b) e c), dovranno essere preferibilmente indirizzati verso società di capitali di piccole e medie dimensioni, specie se organizzate in forma cooperativa, e verso quelle attività che direttamente o indirettamente comportino i maggiori effetti di impiego e di occupazione;

d) nelle società in cui la Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria assuma partecipazioni, alla stessa deve essere assicurata una rappresentanza, nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale,    proporzionale alla quota del capitale sottoscritto.   

ARTICOLO 5

1. La Regione può concorrere al finanziamento dei programmi di attività della Società mediante contributi da disporre con legge regionale.

2. La Regione, nei modi previsti dall' art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , potrà effettuare investimenti relativi alle materie di cui ai punti a) e b) dell' art. 3 della presente legge da affidare in gestione alla Società.

ARTICOLO 6

1. Il bilancio dell'esercizio della Società , corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'Assemblea, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell' art. 2435 del codice civile , alla Giunta regionale  che lo sottopone all'esame del Consiglio regionale[21]     .

ARTICOLO 7

1. La Giunta regionale ed il suo Presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Società.

ARTICOLO 8

1. La Regione concorre alla costituzione della Società sottoscrivendo azioni per l'ammontare di lire 550.000.000. La predetta spesa di lire 550.000.000 è così ripartita:
 
- lire 160.000.000 per l'anno 1972;
 
- lire 390.000.000 per l'anno 1973;
 
e farà carico, per i corrispondenti importi, ai bilanci degli esercizi finanziari 1972 e 1973, con imputazione al cap. n. 458, di nuova istituzione, denominato " Partecipazione della Regione alla Società per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria".

2. Alla spesa medesima sarà fatto fronte per l'anno 1972, mediante il prelievo della somma di lire 160.000.000 dal cap. 460 " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del bilancio dell'esercizio 1972, e per l'anno 1973, mediante il prelievo della somma di lire 390.000.000 dal cap. 460 " Fondo per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso" del bilancio dell'esercizio 1973.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 26 febbraio 1973

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 27 gennaio 2009, n. 1.

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 legge Regione Umbria 22 novembre 1973, n. 41.

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 legge Regione Umbria 22 novembre 1973, n. 41.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1995, n. 2.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1995, n. 2. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 9 giugno 1999, n. 12.

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 9 giugno 1999, n. 12.

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1995, n. 2.

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1995, n. 2.

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1995, n. 2.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1995, n. 2.

[16] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 27 gennaio 1995, n. 2.

[17] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 27 gennaio 1995, n. 2.

[18] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 27 gennaio 1995, n. 2.

[19] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 27 gennaio 1995, n. 2.

[20] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 27 gennaio 1995, n. 2.

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1995, n. 2.

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1995, n. 2.