ARTICOLO 1
Funzioni delegate.
1.
In attuazione di quanto disposto dall'
art. 118 della Costituzione
e dagli artt. 7, 13 e 71 dello
Statuto
l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di assistenza scolastica nella scuola materna è delegato ai Comuni, singoli o associati, secondo le disposizioni della presente legge.
ARTICOLO 2
Principi e criteri per l'esercizio delle funzioni delegate.
1.
Gli interventi attuati nell'esercizio delle funzioni delegate dovranno tendere alla gratuità e generalizzazione del servizio ed essere rivolti, in considerazione delle particolari caratteristiche delle istituzioni in favore dell'infanzia, alla organizzazione ed alla erogazione di servizi secondo il seguente ordine di priorità :
a)
mensa;
b)
trasporto e relativi oneri assicurativi;
c)
altri servizi o prestazioni di natura assistenziale intesi ad agevolare la frequenza degli alunni ed a qualificare l'attività della scuola, su richiesta delle istituzioni operanti nella materia di cui all'
art. 1
.
2.
I servizi di cui al comma precedente devono essere organizzati, senza pregiudizio per la loro qualità , in forma organica con gli altri servizi gestiti dai Comuni, singoli o associati, in materia di assistenza, con specifico riferimento a quelli per la prima infanzia e per la scuola dell'obbligo.
ARTICOLO 3
Coordinamento delle attività.
1.
Tutti gli enti, istituzioni ed organizzazioni locali, operanti nella materia oggetto della presente legge, laddove intendano avvalersi dei servizi di cui al precedente articolo, sono tenuti a coordinare la propria attività nel campo specifico con quella degli enti destinatari della delega. Tale coordinamento dovrà tendere a realizzare, attraverso le opportune verifiche, una complessiva parità di condizioni tra gli alunni delle scuole materne statali e quelli delle scuole materne non statali.
2.
Gli enti destinatari della delega, nella erogazione dei servizi, dovranno assicurare le generalità della destinazione. In ogni caso dovranno essere assicurati alla scuola materna statale i servizi previsti dalle leggi dello Stato. Contributi finanziari potranno essere erogati, in via subordinata, solo sulla base di progetti organici.
3.
I Comuni, singoli o associati, provvederanno, prima dell'inizio dell'anno scolastico, alla elaborazione del programma annuale di intervento avvalendosi dell'apporto degli altri enti e soggetti operanti nel settore.
4.
Per la determinazione delle scelte i Comuni, singoli o associati, devono assicurare la più ampia partecipazioni dei cittadini, e in particolare delle famiglie, anche attraverso la promozione di appositi organismi partecipativi nei quali, comunque, deve essere garantita la presenza di rappresentanti delle famiglie, di operatori della scuola materna e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nel territorio; tale partecipazione dovrà estendersi, laddove tecnicamente possibile, alla gestione dei servizi programmati.
ARTICOLO 4
Poteri di indirizzo e coordinamento della Regione.
1.
La funzione di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate ai sensi della presente legge è esercitata dal Consiglio regionale, nei limiti delle leggi in vigore, tenuto conto delle esigenze della programmazione regionale nel settore dell'infanzia.
2.
La Giunta regionale provvede alla raccolta degli elementi ritenuti utili dal Consiglio regionale per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
ARTICOLO 5
Poteri di vigilanza.
1.
La funzione di vigilanza spetta alla Giunta regionale alla quale gli enti destinatari della delega trasmettono copia delle deliberazioni adottate nell'esercizio delle funzioni delegate.
2.
Qualora le amministrazioni interessate non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la Giunta regionale, sentite le medesime e previa fissazione di un adeguato periodo di tempo per provvedere, si sostituisce nel compimento degli atti di competenza delle amministrazioni stesse.
ARTICOLO 6
Riparto dei fondi.
1.
Entro il mese di febbraio di ogni anno i fondi occorrenti per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono ripartiti tra gli enti destinatari, con provvedimento della Giunta regionale, in base ai seguenti criteri:
a)
per l'ottanta per cento in proporzione diretta alla popolazione in età compresa tra i tre anni ed i sei anni, rilevata in ogni comune al 31 dicembre dell'anno precedente;
b)
per il dieci per cento in proporzione diretta alla popolazione attiva occupata nell'agricoltura, desunta dai dati ufficiali;
c)
per il dieci per cento in proporzione diretta alla estensione del territorio comunale, desunta dai dati ufficiali.
ARTICOLO 7
Rendiconto.
1.
Entro il mese di gennaio dell'anno successivo gli enti destinatari della delega sono tenuti a presentare alla Regione il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate nell'anno scolastico precedente, allegando una relazione illustrativa sull'attività svolta.
2.
Eventuali somme residue non utilizzate dai predetti enti nell'esercizio di competenza andranno ad incremento del fondo loro assegnato nell'esercizio successivo.
ARTICOLO 8
Finanziamento.
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 180.350.000 per l'anno 1973, di lire 250.000.000 per l'anno 1974 e di lire 300.000.000 per l'anno 1975 e per ciascuno degli anni successivi.
2.
La spesa medesima sarà imputata al capitolo 230 "Spese e contributi per il finanziamento delle scuole materne" del bilancio dell'esercizio finanziario 1973 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi e ad essa si farà fronte con le entrate tributarie di cui all'
art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281
.
ARTICOLO 9
Regolamentazione dei rapporti finanziari.
1.
Alla regolamentazione dei rapporti finanziari inerenti agli oneri di carattere organizzativo che i Comuni, singoli o associati, sosterranno nell'espletamento delle funzioni delegate con la presente legge, verrà provveduto con apposita legge.