ARTICOLO UNICO
1.
In attesa dell'emanazione del Piano regionale ospedaliero dell'Umbria, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'
art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132
, e per gli effetti previsti dalla detta legge, la fusione dell'Ente ospedaliero " Riuniti Ospedali Santa Maria della Misericordia e San Nicolò degli Incurabili" con sede in Perugia, che amministra un ospedale generale regionale, con l'Ente ospedaliero " Ospedale specializzato tisiopneumatologico Pietro Grocco", con sede in Perugia, che amministra un ospedale specializzato provinciale.
2.
L'Ente unico predetto, con sede in Perugia, assume la seguente denominazione: Ente ospedaliero " Riuniti Ospedali di Santa Maria della Misericordia, San Nicolò degli Incurabili e Pietro Grocco".