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Legge regionale 3 gennaio 1974, n.1


LEGGE REGIONALE n.1 del 3 gennaio 1974

Date di vigenza

25/01/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 25/01/1974
03/02/1977 modifica mostra documento vigente dal 03/02/1977
15/05/1980 abrogazione mostra documento vigente dal 15/05/1980

Documento vigente dal 25/01/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1974 ,n. 1
Provvidenze a favore della ricerca speleologica. Istituzione del Catasto speleologico.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 1 del 10/01/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. In attuazione di quanto disposto dal secondo comma dell' art. 9 dello Statuto regionale la Regione concorre a regolare l' esercizio dell' attività speleologica in Umbria mediante la concessione di sovvenzioni nella misura di complessive lire 6.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 di cui 3 milioni per le ricerche speleologiche e le attività didattiche e divulgative ad esse collegate, 2 milioni per il soccorso speleologico e 1 milione per l' istituzione ed il funzionamento del catasto speleologico.

[5]
Art. 2

1. Le sovvenzioni per le ricerche speleologiche riguardano in particolare:

a) l' acquisto e l' ammodernamento di attrezzature;

b) i corsi di speleologia;

c) i congressi, convegni e seminari; [7]

d) le pubblicazioni inerenti ricerche effettuate su grotte umbre. [9]

2. Le sovvenzioni per il soccorso riguardano in particolare:

a) l' adeguamento e l' ammodernamento delle dotazioni di materiali speleologici, la sostituzione di materiali deteriorati o smarriti a seguito di soccorso;

b) le spese di gestione e l' addestramento delle squadre di soccorso, nonchè l' attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti speleologici.

Art. 3

1. All' erogazione delle sovvenzioni di cui al precedente art. 2 sono delegate le Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni, fra le quali i fondi indicati   nell' art. 1 [12]     per le ricerche speleologiche e le attività ad esse collegate e per il soccorso speleologico dovranno essere ripartiti nella seguente misura: 2/3 alla Provincia di Perugia ed 1/3 alla Provincia di Terni.

2. Nell' esercizio della delega le Amministrazioni provinciali dovranno tenere conto dei seguenti criteri:

1) e sovvenzioni per le ricerche speleologiche e le attività collegate saranno erogate dopo aver richiesto il parere delle associazioni speleologiche aventi sede nel territorio della provincia;

2) le sovvenzioni per il soccorso speleologico saranno erogate dopo aver richiesto il parere dei centri di soccorso speleologico collegati con il Corpo nazionale soccorso alpino del CAI aventi sede nel territorio della provincia;

3) le sovvenzioni saranno concesse entro il 31 gennaio di ciascun anno con deliberazione della Giunta provinciale;

4) i soggetti beneficiari delle sovvenzioni dovranno fornire annualmente la dimostrazione e la documentazione dell' impiego dei fondi assegnati per gli scopi indicati dalla presente legge e dovranno presentare annualmente una relazione illustrativa dell'attività svolta;

5) i soggetti beneficiari dovranno dimostrare di aver provveduto all' assicurazione per responsabilità civile e infortuni di tutti i partecipanti alle ricerche e alle esercitazioni e operazioni di soccorso.

Art. 4

1. All' erogazione delle sovvenzioni per l' istituzione e il funzionamento del catasto speleologico è delegata l' Amministrazione provinciale di Perugia.

2. Nell' ipotesi che l' amministrazione provinciale di Perugia intenda affidare ad altri la formazione, l' aggiornamento e la conservazione del catasto speleologico, dovranno tenere conto dei criteri indicati nei punti 1, 2, 3 e 4 del comma secondo del precedente articolo, nonchè di quello indicato al punto 5, limitatamente alla assicurazione per responsabilità civile.

3. In tale ipotesi con il soggetto o i soggetti beneficiari della sovvenzione l' Amministrazione provinciale di Perugia dovrà stipulare apposita convenzione in cui figurino a carico del beneficiario i seguenti obblighi:

a) impianto e tenuta del catasto regionale con elenco di tutte le grotte della regione, descrizione di ciascuna di esse, indicazione dei dati topografici e metrici, dei rilievi speleologici eseguiti e di ogni altra notizia utile;

b) gratuità della consultazione del catasto speleologico e possibilità per chiunque di ottenere copia - a proprie spese - degli atti catastali.

[14]
Art. 5

1. Ai fini di cui all' art. 71, quarto comma, dello Statuto della Regione Umbria le Province delegate rimetteranno entro il 31 marzo di ciascun anno al Consiglio regionale  elenco[16]     delle sovvenzioni concesse e copia delle relazioni dei soggetti beneficiari, di cui all' art. 3, comma secondo, n. 4 della presente legge.

Art. 6

1. Gli oneri finanziari derivanti dall' attuazione della presente legge, previsti in lire 6.000.000 per ciascuno degli anni 1974 e 1975, saranno imputati al cap. 286 " Contributi a favore degli Enti locali per studi e progetti nel settore delle acque minerali e termali" dei bilanci d'esercizio 1974 e 1975.

[18]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 3 gennaio 1974

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 23 aprile 1980, n. 32.

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.

[11] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.

[20] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.