Art. 1
1.
In attuazione di quanto disposto dal
secondo comma dell' art. 9 dello Statuto regionale
la Regione concorre a regolare l' esercizio dell' attività speleologica in Umbria mediante la concessione di sovvenzioni nella misura di complessive lire 6.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 di cui 3 milioni per le ricerche speleologiche e le attività didattiche e divulgative ad esse collegate, 2 milioni per il soccorso speleologico e 1 milione per l' istituzione ed il funzionamento del catasto speleologico.
[5]
Art. 2
1.
Le sovvenzioni per le ricerche speleologiche riguardano in particolare:
a)
l' acquisto e l' ammodernamento di attrezzature;
b)
i corsi di speleologia;
c)
i congressi, convegni e seminari;
[7]
d)
le pubblicazioni inerenti ricerche effettuate su grotte umbre.
[9]
2.
Le sovvenzioni per il soccorso riguardano in particolare:
a)
l' adeguamento e l' ammodernamento delle dotazioni di materiali speleologici, la sostituzione di materiali deteriorati o smarriti a seguito di soccorso;
b)
le spese di gestione e l' addestramento delle squadre di soccorso, nonchè l' attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti speleologici.
Art. 3
1.
All' erogazione delle sovvenzioni di cui al
precedente art. 2
sono delegate le Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni, fra le quali i fondi indicati
nell'
art. 1
[12]
per le ricerche speleologiche e le attività ad esse collegate e per il soccorso speleologico dovranno essere ripartiti nella seguente misura: 2/3 alla Provincia di Perugia ed 1/3 alla Provincia di Terni.
2.
Nell' esercizio della delega le Amministrazioni provinciali dovranno tenere conto dei seguenti criteri:
1)
e sovvenzioni per le ricerche speleologiche e le attività collegate saranno erogate dopo aver richiesto il parere delle associazioni speleologiche aventi sede nel territorio della provincia;
2)
le sovvenzioni per il soccorso speleologico saranno erogate dopo aver richiesto il parere dei centri di soccorso speleologico collegati con il Corpo nazionale soccorso alpino del CAI aventi sede nel territorio della provincia;
3)
le sovvenzioni saranno concesse entro il 31 gennaio di ciascun anno con deliberazione della Giunta provinciale;
4)
i soggetti beneficiari delle sovvenzioni dovranno fornire annualmente la dimostrazione e la documentazione dell' impiego dei fondi assegnati per gli scopi indicati dalla presente legge e dovranno presentare annualmente una relazione illustrativa dell'attività svolta;
5)
i soggetti beneficiari dovranno dimostrare di aver provveduto all' assicurazione per responsabilità civile e infortuni di tutti i partecipanti alle ricerche e alle esercitazioni e operazioni di soccorso.
Art. 4
1.
All' erogazione delle sovvenzioni per l' istituzione e il funzionamento del catasto speleologico è delegata l' Amministrazione provinciale di Perugia.
2.
Nell' ipotesi che l' amministrazione provinciale di Perugia intenda affidare ad altri la formazione, l' aggiornamento e la conservazione del catasto speleologico, dovranno tenere conto dei criteri indicati nei punti 1, 2, 3 e 4 del comma secondo del precedente articolo, nonchè di quello indicato al punto 5, limitatamente alla assicurazione per responsabilità civile.
3.
In tale ipotesi con il soggetto o i soggetti beneficiari della sovvenzione l' Amministrazione provinciale di Perugia dovrà stipulare apposita convenzione in cui figurino a carico del beneficiario i seguenti obblighi:
a)
impianto e tenuta del catasto regionale con elenco di tutte le grotte della regione, descrizione di ciascuna di esse, indicazione dei dati topografici e metrici, dei rilievi speleologici eseguiti e di ogni altra notizia utile;
b)
gratuità della consultazione del catasto speleologico e possibilità per chiunque di ottenere copia - a proprie spese - degli atti catastali.
[14]
Art. 6
1.
Gli oneri finanziari derivanti dall' attuazione della presente legge, previsti in lire 6.000.000 per ciascuno degli anni 1974 e 1975, saranno imputati al cap. 286 " Contributi a favore degli Enti locali per studi e progetti nel settore delle acque minerali e termali" dei bilanci d'esercizio 1974 e 1975.
[18]