ARTICOLO 1
1.
Ad integrazione degli interventi previsti dalle leggi vigenti e concernenti i pescatori di mestiere delle acque interne, è disposto un finanziamento annuo di lire 42.000.000 a favore dei pescatori autonomi e delle cooperative di pescatori rispettivamente residenti o aventi sede nella regione.
2.
I fondi sono così ripartiti:
a)
lire 15.000.000 per compensazione del mancato guadagno in caso di malattia, infortunio o divieti temporanei dell' autorità all' esercizio della pesca di mestiere;
b)
lire 12.000.000 per concorso nelle spese per l' acquisto di carburanti;
c)
lire 5.000.000 per concorso nelle spese di funzionamento degli incubatori;
d)
lire 2.000.000 per concorso nelle spese di funzionamento degli stabulatori;
e)
lire 8.000.000 per assistenza tecnico - amministrativa e per ricerche di mercato.
3.
Gli interventi di cui alle lettere a) e b) riguardano i singoli pescatori di mestiere, autonomi o associati in cooperative.
4.
Gli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) riguardano le cooperative di pescatori ed il Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno.
5.
Per accedere ai contributi di cui alle lettere a) e b), i soggetti interessati debbono aver adempiuto agli obblighi sanciti dall'
art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 250
.
ARTICOLO 2
1.
L' assegnazione e l' erogazione dei contributi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'
art. 1
della presente legge sono delegate ai Comuni interessati.
2.
Per l' esercizio della delega i Comuni circumlacuali del Trasimeno costituiscono una Commissione intercomunale a cui parteciperà una rappresentanza del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno. La Commissione si avvarrà dell' assistenza tecnica del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno.
3.
I soggetti interessati debbono rivolgere domanda al Comune nel cui territorio risiedono o hanno la propria sede, allegando alla medesima la documentazione giustificante l' assegnazione del contributo.
4.
I Comuni delegati potranno avvalersi, nell' esercizio della delega, di parere espressi da apposite Commissioni composte da rappresentanti dei lavoratori e delle cooperative operanti nel settore.
5.
I finanziamenti di cui alla lettera e) dell' art. 1 della presente legge, sono erogati al Centro regionale umbro di assistenza tecnico - amministrativa e ricerche di mercato per le attività cooperative della pesca.
ARTICOLO 3
1.
I fondi stanziati sono ripartiti tra gli Enti delegati sulla base del numero dei pescatori di mestiere residenti nei rispettivi territori desunto dagli elenchi di cui all'
art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 250
.
2.
All' inizio di ogni anno la Giunta regionale provvede al riparto e alla assegnazione dei fondi agli Enti delegati.
ARTICOLO 4
1.
Qualora le Amministrazioni interessate non adempiano all' espletamento delle funzioni loro delegate con la presente legge, la Giunta regionale, sentite le medesime e previa fissazione di un breve termine, si sostituisce nel compimento degli atti di competenza delle Amministrazioni stesse.
2.
Entro i tre mesi successivi alla fine di ciascun anno gli Enti delegati sono tenuti a presentare alla Regione il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate allegando una relazione illustrativa sull' attività svolta.
ARTICOLO 5
1.
L' onere di lire 42.000.000 derivante alla Regione per l' attuazione della presente legge farà carico al bilancio dell' esercizio 1974 e di quelli successivi, con imputazione al cap. 88, di nuova istituzione, denominato " Interventi a favore dei pescatori di mestiere".
2.
All' onere medesimo si farà fronte con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'
art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
.