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Legge regionale 26 gennaio 1974, n.8


LEGGE REGIONALE n.8 del 26 Gennaio 1974

Date di vigenza

14/02/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 14/02/1974
28/07/2013 abrogazione mostra documento vigente dal 28/07/2013

Documento vigente dal 14/02/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 Gennaio 1974 ,n. 8
Interventi finanziari in favore delle Province e dei Comuni a sostegno delle spese inerenti all' attuazione di programmi di prevenzione e di medicina preventiva, nonchè all' avvio della costituzione delle unità locali per i servizi sanitari e per le strutture della vigilanza igienico - sanitaria. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 4 del 30/01/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 370 milioni per assegnare ai Comuni e alle Province dell' Umbria contributi finanziari per le spese delle attività sanitarie, con particolare riguardo a quelle inerenti a programmi richiesti dalla Regione, e per agevolare l' impianto delle unità locali per i servizi sanitari e per le strutture della vigilanza igienico - sanitaria.

ARTICOLO 2

1. I contributi di cui al precedente articolo saranno erogati alle Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni ed ai Comuni individuati, all' atto del riparto di cui all' art. 3 .

2. La quota parte destinata ai Comuni sarà assegnata sulla base delle proposte concordate tra i Comuni compresi in ogni zona sanitaria, e presentati alla Regione dal Comune individuato come centro zonale.

ARTICOLO 3

1. Al riparto si provvederà con atto amministrativo del Consiglio regionale sulla base dei criteri che terranno conto:
 
- della consistenza demografica dei comuni e delle province e della loro estensione territoriale;
 
- della situazione socio - economica;
 
- dello stato dei servizi sanitari.

ARTICOLO 4

1. Per il finanziamento della predetta spesa, da imputare al cap. 200 dei bilanci 1972 e 1973, sono autorizzate le seguenti variazioni di bilancio: Bilancio 1972:
 
in diminuzione:
 
cap. 460 " Fondo per i provvedimenti legislativi in corso" L. 151.000.000
 
in aumento:
 
cap. 200 " Fondo sanitario regionale" L. 151.000.000 Bilancio 1973:
 
in diminuzione:
 
cap. 313 " Fondo per i provvedimenti legislativi in corso" L. 219.000.000
 
in aumento:
 
cap. 200 " Fondo sanitario regionale" L.219.000.000


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 26 gennaio 1974

Conti

[1]

Note della redazione

(1) - 

Le disposizioni di cui alla presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime. (Vedi art. 3, comma 2, L.R. 27/9/2013, n. 19)