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Legge regionale 28 gennaio 1974, n.10


LEGGE REGIONALE n.10 del 28 Gennaio 1974

Documento vigente dal 14/02/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 28 Gennaio 1974 ,n. 10
Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli Enti locali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 4 del 30/01/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Titolo I

CONTRIBUTO AGLI ENTI LOCALI PER L' ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Art. 1

1. La Regione interviene per agevolare l' esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione parziale e totale, ampliamento e manutenzione delle opere pubbliche realizzate dagli Enti locali.

[9]
Art. 2

1. I soggetti abilitati ad operare con le norme della presente legge sono:

1) i Comuni e loro Consorzi;

2) le Province;

3) le Comunità montane;

4) gli Enti ospedalieri.

[10]
Art. 3

1. Gli interventi finanziari della Regione consistono in:

a) contributi in conto capitale nella misura variabile del 50 per cento al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

2. Il Consiglio regionale, nell' approvare il programma delle opere da ammettere ai benefici della presente legge, determina per ogni singolo intervento la specie e l' entità del contributo, tenendo presente la disponibilità dei diversi fondi di finanziamento e della situazione economico - finanziaria degli Enti interessati.

3. Gli interventi per il triennio 1973- 1975 saranno indirizzati in via prioritaria alla realizzazione di programmi a carattere comprensoriale nei settori del rifornimento idrico, delle opere igienico - sanitarie e di preservazione dell' ambiente.

[11]
Art. 4

1. Le richieste di contributi per l' esercizio delle opere di cui all' art. 1 , da parte degli Enti interessati, debbono essere accompagnate da una relazione esplicativa e debbono essere presentate in motivato ordine di priorità ; esse debbono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Consiglio regionale, in base ai programmi presentati dagli Enti, approva, entro i novanta giorni successivi, il piano di assegnazione di contributi per il triennio, predisposto dalla Giunta regionale e verifica la compatibilità delle opere con il Piano regionale di sviluppo e con i programmi pluriennali di attività e spese di cui all' art. 16, terzo comma, dello Statuto .

3. Dell' intero programma di opere ammesse ai benefici della presente legge è data notizia agli Enti interessati dalla Giunta regionale, che fisserà il termine entro il quale gli Enti stessi dovranno presentare i progetti esecutivi.

4. Detti progetti debbono indicare anche la spesa per imprevisti, per progettazione, direzione dei lavori, collaudazione, eventuali espropriazioni ed oneri fiscali a carico dell' Ente.

5. La Giunta regionale, sulla base dei progetti presentati, concede i contributi di cui all' art. 3 .

[12]
Art. 5

1. I contributi in conto capitale sono posti a disposizione dell' Ente interessato appena questi, ricevuta la comunicazione dell' approvazione dell' atto, avrà inviato alla Giunta regionale copia conforme del verbale di aggiudicazione dei lavori corredato della richiesta di accreditamento dei fondi.

2. I contributi in annualità costanti sono erogati direttamente agli Enti interessati ovvero agli Istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di ammortamento dei mutui, con provvedimento della Giunta regionale sulla base del verbale di aggiudicazione dei lavori corredato della richiesta di somministrazione dei fondi. [14]

3. L' Ente interessato disporrà i pagamenti a favore dell' impresa esecutrice dei lavori in base a stati di avanzamento vistati dal capo dell' ufficio tecnico oppure, se questo manchi, dal direttore dei lavori.

4. Qualora l' Ente interessato debba contrarre un mutuo a copertura della quota di spesa a suo carico e non abbia sufficienti cespiti da delegare, la Regione interviene con garanzia fidejussoria.

[13]
Art. 6

1. Nei limiti dell' importo contrattuale delle somme a disposizione per imprevisti, nonchè del ribasso d' asta, l' Ente interessato dispone, a mezzo di apposite perizie suppletive e di variante, l' esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti di cui si presenti la necessità , sempre che non alterino la natura o la destinazione dell' opera.

2. Per le finalità indicate nel comma precedente l' Ente interessato concorda, altresì , con l' impresa assuntrice, in base alle vigenti disposizioni, i nuovi prezzi per l' esecuzione di categorie di opere non comprese nel progetto principale.

[16]
Art. 7

1. Gli Enti interessati assumono ogni responsabilità tecnica ed amministrativa e debbono comunicare semestralmente alla Giunta regionale la percentuale di avanzamento dei lavori, corredandola di breve relazione.

2. La Giunta regionale, sulla base degli elementi che ad essa pervengono, promuovere le iniziative utili ad assicurare la più spedita realizzazione dei programmi stessi.

[17]
Art. 8

1. L' ammissione delle opere ai benefici di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità , nonchè indifferibilità ed urgenza delle opere stesse.

[18]
Art. 9

1. La nomina dei collaudatori delle opere di cui alla presente legge è di competenza degli Enti beneficiari, i quali provvedono ad approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo, dandone notizia alla Giunta regionale.

[19]
Art. 10

1. Per quanto non espressamente disposto con la presente legge si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

[20]
Titolo II

CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI

Art. 11

1. Per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici, la Regione concede contributi nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai Comuni o loro Consorzi ed alle Comunità montane.

2. Gli strumenti urbanistici per i quli possono essere concessi i contributi sono i seguenti:

1) piani urbanistici comprensoriali;

2) piani regolatori generali e loro varianti;

3) programmi di fabbricazione;

4) piani particolareggiati;

5) piani di zona per l' edilizia economica e popolare;

6) piani urbanistici delle Comunita montane, di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 .

3. Dai contributi di cui al presente titolo sono esclusi i Comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti.

Art. 12

1. I contributi di cui all' articolo precedente sono corrisposti sulla base di un unico programma per gli esercizi 1973, 1974 e 1975.

2. Le domande per la concessione dei contributi debbono essere dirette al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le domande debbono essere corredate da copia delle deliberazioni relative all' affidamento degli incarichi a liberi professionisti o ad uffici pubblici per la redazione dei piani che si intendono predisporre e da un preventivo di spesa.

4. La spesa dovrà essere comprensiva degli oneri occorrenti per le eventuali consulenze ed indagini preliminari.

Art. 13

1. La Giunta regionale predispone il programma di spesa tenuto conto dell' importanza e dell' urgenza degli strumenti urbanistici per la cui realizzazione è stato richiesto il contributo.

2. Il programma predetto sarà approvato dal Consiglio regionale entro novanta giorni successivi alla presentazione della proposta della Giunta regionale.

3. Nella formulazione delle graduatorie saranno considerate prioritarie le domande relative a piani urbanistici comprensoriali.

Art. 14

1. Dopo l' approvazione del programma il Presidente della Giunta regionale comunica all' Ente richiedente il termine entro il quale deve essere adottato e trasmesso per le approvazioni il piano urbanistico per la cui redazione è stato concesso il contributo, avvertendo l' Ente che, scaduto il termine, il contributo verrà revocato.

2. La deliberazione con la quale l' Ente incarica della redazione del piano urbanistico dovrà essere adottata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo e trasmessa alla Regione entro breve termine.

Art. 15

1. La concessione del contributo spetta alla Giunta regionale.

2. L' erogazione dei contributi è disposta in due fasi: per il 50 per cento all' atto della presentazione alla Regione per l' approvazione degli strumenti urbanistici; per il restante 50 per cento dopo l' approvazione degli strumenti stessi da parte del competente organo regionale.

Art. 16

1. Per l' attuazione della presente legge sono disposte, per il triennio 1973- 75, le seguenti autorizzazioni di spesa:

A) lire 11.080 milioni per la concessione di contributi in conto capitale previsti all' art. 3, lett. a), così ripartiti:
 
- lire 3.500 milioni per l' anno 1973;
 
- lire 3.700 milioni per l' anno 1974;
 
- lire 3.880 milioni per l' anno 1975;

con imputazione, su rispettivi bilanci per gli esercizi 1973, 1974 e 1975, al cap. 380 Tit. II, Sez. 3, Rubr. 1, Catg. XI) di nuova istituzione denominato «Contributi in conto capitale sulla spesa per la costruzione, ristrutturazione parziale o totale, ampliamento e manutenzione delle opere pubbliche realizzate dagli Enti locali».

Al predetto onere sarà fatto fronte come segue:
 
1) per l' anno 1973:
 
mediante prelievo:
 
- di L. 100.000.000 dallo stanziamento del cap. 386;
 
- di L. 80.000.000 dallo stanziamento del cap. 390;
 
- di L. 778.000.000 dallo stanziamente del cap. 460; per lire 2.542 milioni con il netto ricavo di un mutuo;
 
2) per ciascuno degli anni 1974 e 1975:
 
- quanto a lire 180 milioni con le entrate tributarie regionali;
 
- quanto a lire 3.520 milioni e lire 3.700 milioni, rispettivamente per il 1974 e 1975, mediante il netto ricavo di mutui.

[21]

B) lire 240 milioni, per gli interventi previsti dall'art. 11 così ripartiti:
 
- lire 60 milioni per l' anno 1973;
 
- lire 100 milioni per l' anno 1974;
 
- lire 80 milioni per l' anno 1975;

con imputazione, sui rispettivi bilanci, per gli esercizi 1973, 1974 e 1975, al cap. 119 di nuova istituzione, denominato «Contributo a Comuni o loro Consorzi, e alle Comunità montane per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici».

Agli oneri di cui sopra si farà fronte, per l' anno 1973, mediante il prelievo della somma di lire 60 milioni dallo stanziamento del cap. 120 del bilancio per l' esercizio 1973; per gli anni 1974 e 1975 mediante le entrate tributarie di cui all' art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

C) per la concessione dei contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento e di cui all' art. 3, lett. b), con esclusione delle opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera, sono autorizzati i seguenti limiti d' impegno:
 
- lire 250 milioni per l' anno 1973;
 
- lire 250 milioni per l' anno 1974;
 
- lire 250 milioni per l' anno 1975.

Le annualità da iscrivere in bilancio in dipendenza dei suindicati limiti di impegno sono così stabiliti:
 
- lire 250 milioni per l' esercizio 1973;
 
- lire 500 milioni per l' esercizio 1974;
 
- lire 750 milioni per l' esercizio dal 1975 al 2007;
 
- lire 500 milioni per l' esercizio 2008;
 
- lire 250 milioni per l' esercizio 2009;

e saranno imputate al cap. 381( Tit. II Sez. 3, Rub. I, Catg. XI) di nuova istituzione, denominato «Contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento sulla spesa per le opere di cui all' art. 3, lett. b), della legge regionale» del bilancio dell' esercizio 1973 e successivi.

Agli oneri medesimi si farà fronte, per l' anno 1973, mediante il prelievo:
 
- della somma di lire 100 milioni dallo stanziamento del cap. 412;
 
- della somma di lire 20 milioni dallo stanziamento del cap. 420;
 
- della somma di lire 130 milioni dallo stanziamento del cap. 460, del bilancio dell' esercizio 1973;

per gli anni 1974 e 1975 mediante le entrate tributarie regionali quanto a lire 120 milioni e con la quota del Fondo dei programmi regionali di sviluppo di cui all' art. 9 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281, quanto a lire 380 milioni e a lire 630 milioni, rispettivamente del bilancio dell' esercizio 1974 e 1975.

[23]

D) per la concessione dei contributi in annualità costanti trentacinquennali sulla spesa per le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:
 
- lire 165 milioni per l' anno 1973;
 
- lire 165 milioni per l' anno 1974;
 
- lire 165 milioni per l' anno 1975.

Le annualità da iscrivere in bilancio in dipendenza dei suindicati limiti d' impegno sono così stabilite:
 
- lire 165 milioni per l' esercizio 1973;
 
- lire 330 milioni per l' esercizio 1974;
 
- lire 495 milioni per l' esercizio dal 1975 al 2007;
 
- lire 330 milioni per l' esercizio 2008;
 
- lire 165 milioni per l' esercizio 2009;

e saranno imputate al cap. 413( tit. II, Sez. 2, Rub. 5, Catg. XI) di nuova istituzione denominato «Contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento sulla spesa per le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera» del bilancio dell' esercizio 1973 e successivi.

Agli oneri di cui sopra si farà fronte, per l' anno 1973, mediante il prelievo della somma di lire 165 milioni dallo stanziamento del cap. 460 del bilancio dell' esercizio 1973, e per gli anni 1974 e 1975, mediante la quota del Fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all' art. 9 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281.

[27]

E) per la concessione delle fidejussioni di cui all'art. 5, comma quarto, sono autorizzati i seguenti limiti d' impegno:
 
- lire 40 milioni per l' esercizio 1973;
 
- lire 40 milioni per l' esercizio 1974;
 
- lire 40 milioni per l' esercizio 1975.

Le annualità da iscrivere in bilancio in dipendenza dei suindicati limiti d' impegno sono così determinate:
 
- lire 40 milioni per l' esercizio 1973;
 
- lire 80 milioni per l' esercizio 1974;
 
- lire 120 milioni per l' esercizio dal 1975 al 2007;
 
- lire 80 milioni per l' esercizio 2008;
 
- lire 40 milioni per l' esercizio 2009;

e sara imputato al cap. 428( Tit. II, Sez. 3, Rub. 7, Catg. XI) di nuova istituzione denominato «Fedejussione della Regione sui mutui contratti dagli Enti locali, per l' esecuzione di opere pubbliche (art. 5, comma quarto, legge regionale) » del bilancio dell'esercizio 1973 e successivi.

All' onere medesimo, si farà fronte per l' anno 1973, mediante il prelievo della somma di lire 40 milioni dal cap. 460 del bilancio dell' esercizio 1973, e per gli anni 1974 e 1975 mediante la quota del Fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all' art. 9 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

[29]

Art. 17

1. Per l' attuazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario e comunque ad un tasso non superiore al 9 per cento, mutui per l' importo netto complessivo di lire 9.762 milioni, da estinguere in 25 anni.

2. La somministrazione delle somme relative alle spese previste nel bilancio dell' esercizio 1975, dovrà avvenire dopo il 31 dicembre 1974.

3. Gli oneri derivanti alla Regione per l' ammortamento dei mutui di cui al precedente comma sono calcolati in lire 617.150.000 per l' anno 1974, in lire 993.835.000 per gli anni dal 1975 al 1998 e in lire 376.685.000 per l' anno 1999.

4. Per uguali importi, sono determinate le annualità da iscrivere nei bilanci dei corrispondenti esercizi finanziari, dal 1974 al 1999, nel rispetto del limite del 20 per cento previsto all' art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .

5. Agli oneri predetti si farà fronte con la quota del Fondo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .

[33]
Art. 18

1. Gli impegni e i pagamenti effettuati sugli stanziamenti dei capitoli di spesa 386 e 390 nonchè quelli dei capitoli 412 e 420 del bilancio dell' esercizio 1973 sono considerati assunti ed eseguiti, corrispondentemente, sul cap. 380 e sul cap. 381 dello stesso bilancio.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 28 gennaio 1974

Conti

Note sulla vigenza

[9] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 15 novembre 1999, n. 30.

[10] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 15 novembre 1999, n. 30.

[11] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 15 novembre 1999, n. 30. - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 15 novembre 1999, n. 30.

[12] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 15 novembre 1999, n. 30.

[13] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 15 novembre 1999, n. 30.

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 30 giugno 1976, n. 28.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 30 giugno 1976, n. 28.

[16] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 15 novembre 1999, n. 30.

[17] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 15 novembre 1999, n. 30.

[18] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 15 novembre 1999, n. 30.

[19] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 15 novembre 1999, n. 30.

[20] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 15 novembre 1999, n. 30.

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1975, n. 14.

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1975, n. 14.

[23] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1975, n. 14.

[24] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1975, n. 14. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 23 gennaio 1976, n. 8.

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 23 gennaio 1976, n. 8. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 3 febbraio 1977, n. 9.

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 3 febbraio 1977, n. 9.

[27] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1975, n. 14.

[28] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1975, n. 14.

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1975, n. 14.

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1975, n. 14. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 23 gennaio 1976, n. 8.

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 23 gennaio 1976, n. 8. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 3 febbraio 1977, n. 9.

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 3 febbraio 1977, n. 9.

[33] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 21 maggio 1974, n. 36.

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 21 maggio 1974, n. 36.

[35] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 30 giugno 1976, n. 28.

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 30 giugno 1976, n. 28.

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 30 giugno 1976, n. 28.

[38] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 30 giugno 1976, n. 28.

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 30 giugno 1976, n. 28.

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 4 legge Regione Umbria 23 gennaio 1975, n. 8.

[41] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 4 legge Regione Umbria 23 gennaio 1975, n. 8.

[42] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 30 giugno 1976, n. 28.

[43] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 21 maggio 1974, n. 36.

[44] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 4 legge Regione Umbria 23 gennaio 1975, n. 8.

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 4 legge Regione Umbria 23 gennaio 1975, n. 8.