ARTICOLO 1
1.
La Regione dell' Umbria istituisce un fondo speciale con il quale concorre alle spese per la costruzione di asili - nido e scuole materne.
ARTICOLO 2
1.
Per la realizzazione delle strutture di cui al
precedente art. 1
, gestite da Comuni, singoli o associati, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, singoli o associati, contributi una tantum in conto capitale fino ad un massimo di lire 4.800.000 e di lire 7.200.000 rispettivamente per ogni asilo - nido e per ogni scuola materna.
2.
Sulla spesa residua ammissibile la Giunta regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi in annualità , per 20 anni, nella misura del 5 per cento.
3.
Il Consiglio regionale adotta il piano di riparto delle spese per un importo totale di lire 2 miliardi.
4.
L' inclusione delle opere nel piano di cui al precedente comma, equivale a dichiarazione di pubblica utilità , nonchè di indifferibilità ed urgenza dell' opera, ai sensi e per gli effetti della
legge 22 ottobre 1971, n. 865
.
ARTICOLO 3
1.
I contributi verranno erogati con preferenza, a quei Comuni, singoli o associati, che si orienteranno alla realizzazione contestuale dell' asilo - nido e della scuola materna.
ARTICOLO 4
1.
Il contributo potrà essere erogato anche per finanziare opere richieste e non ammesse a finanziamento ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1044
.
ARTICOLO 5
1.
Lo stesso contributo di cui al
precedente art. 2
può essere concesso a favore dei Comuni, singoli o associati, anche sulla spesa per il riattamento di edifici esistenti.
ARTICOLO 6
1.
L' erogazione dei contributi di cui alla presente legge decorre dalla data di stipulazione del contratto di appalto delle singole opere.
2.
La liquidazione dei contributi concessi ai sensi della presente legge viene effettuata, ad annualità posticipate, entro il 10 gennaio di ogni anno.
3.
I Comuni, singoli o associati, che non realizzino l' opera ammessa a contributo entro due anni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, decadono dai benefici della presente legge.
ARTICOLO 7
1.
Il Consiglio regionale detterà , con apposito atto amministrativo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari per la presentazione della richiesta di contributo.
2.
I Comuni, singoli o associati, dovranno avanzare la richiesta di contributo alla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 8
1.
Per gli asili - nido ammessi al beneficio dei contributi ai sensi della presente legge, i Comuni, singoli o associati, sono soggetti alla normativa regionale in attuazione dell'
art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044
; per le scuole materne i Comuni, singoli o associati, sono soggetti alla vigente normativa statale.
ARTICOLO 9
1.
Ai fini dell' attuazione della presente legge è istituito un fondo per la concessione di garanzie sussidiarie ai Comuni, singoli o associati, i quali non possono fornire in proprio le necessarie garanzie sui mutui da contrarre per il finanziamento delle opere oggetto del contributo.
2.
La liquidazione dei contributi, nel caso di cui al comma precedente, viene effettuata ad annualità posticipate, il primo gennaio di ogni anno, sulla base di elenchi contenenti gli estremi dei contratti di mutuo, trasmessi da ciascun istituto di credito alla Regione dell' Umbria. Per la prima liquidazione - relativa al rateo compreso tra la data di stipulazione dei contratti di mutuo ed il successivo primo gennaio - l' istituto mutuante deve trasmettere alla Regione copia del contratto di mutuo.
3.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l' applicazione della presente legge.
4.
In relazione alla garanzia prestata ai sensi del
primo comma
, la Giunta regionale, nel caso di mancato pagamento da parte dell' ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte dell' ente mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi legali, rimanendo la Regione sostituita agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell' ente mutuatario.
[3]
ARTICOLO 10
1.
Per l' attuazione degli interventi di cui al
comma primo dell' art. 2
è autorizzata la spesa di lire 240 milioni con imputazione al cap. 450, di nuova istituzione, denominato " Contributi in conto capitale sulla spesa per la costruzione di asili - nido e di scuole materne" del bilancio dell'esercizio 1974.
2.
All' onere medesimo si farà fronte mediante prelievo della somma di lire 120.000.000 dal cap. 460 del bilancio dell' esercizio 1972 e di lire 120.000.000 dal cap. 460 del bilancio dell' esercizio 1973.
3.
Per la corresponsione dei contributi di cui al
secondo comma dell' art. 2
, nonchè delle garanzie di cui all'
art. 9
, è autorizzato lo stanziamento in bilancio della somma complessiva di lire 120.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1993, di cui lire 20.000.000 per la concessione delle garanzie sussidiarie.
[4]
4.
Gli oneri predetti saranno imputati al cap. 451, di nuova istituzione, denominato " Fondo regionale per le strutture dell' infanzia, contributi in annualità e garanzie fidejussorie", del bilancio dell' esercizio 1974 e di quelli successivi e ad essi si farà fronte con le entrate tributarie di cui all'
art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281
.