ARTICOLO 1
1.
E' disposta l' erogazione di un contributo speciale di lire 11.000.000 al Comune di Spoleto e di lire 4.000.000 al Comune di Città di Castello perchè intervengano a favore delle famiglie dei lavoratori dello Stabilimento Pozzi di Spoleto e degli Stabilimenti del Gruppo Nardi di Città di Castello e San Giustino in considerazione della situazione di grave disagio economico a seguito degli avvenimenti verificatesi nel mese di luglio 1972.
ARTICOLO 2
1.
I Comuni di Spoleto e di Città di Castello, sentite le Confederazioni sindacali della CGIL, CISL e UIL, sono incaricati della liquidazione del contributo alle famiglie dei lavoratori di cui all'
art. 1, primo comma
, in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare.
ARTICOLO 3
1.
I fondi stanziati con la presente legge sono accreditati dal Presidente della Giunta regionale a favore dei Comuni di Spoleto e Città di Castello in appositi conti correnti da aprire presso l' Istituto di tesoreria della Regione e sottoposti alle stesse condizioni del conto di Tesoreria.
ARTICOLO 4
1.
I Comuni di cui agli articoli precedenti sono tenuti a presentare il rendiconto finanziario delle operazioni effettuate allegando copia degli estratti dei conti correnti di cui all' articolo precedente e, alla fine delle operazioni, una relazione illustrativa dell' attività svolta.
ARTICOLO 5
1.
L' onere derivante dall' attuazione della presente legge, previsto in 15 milioni di lire, farà carico al capitolo 252 " Contributo speciale ai Comuni di Spoleto e di Città di Castello a favore delle famiglie dei lavoratori dello Stabilimento Pozzi di Spoleto e degli Stabilimenti Nardi di Città di Castello e San Giustino" di nuova istituzione, del bilancio 1972, che viene finanziato con riduzione di pari importo del cap. 312 " Fondo di riserva per le spese impreviste" dello stesso bilancio.