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Legge regionale 11 marzo 1974, n.13


LEGGE REGIONALE n.13 del 11 marzo 1974

Date di vigenza

19/03/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 19/03/1974
31/03/2000 abrogazione mostra documento vigente dal 31/03/2000

Documento vigente dal 19/03/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 11 marzo 1974 ,n. 13
Comunità  montana zona omogenea "A". Approvazione dello Statuto ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 . (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 18/03/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. E' approvato, ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , lo Statuto della Comunità  montana " Alto Tevere umbro" - Zona omogenea " A" con sede in Città  di Castello, nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 11 marzo 1974

Conti


ALLEGATI:
ALLEGATO 1 - Allegato
Statuto della Comunità  montana " Alto Tevere umbro" - Zona omogenea " A"
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 18/03/1974
Art. 1

Costituzione e sede della Comunità montana.

1. Tra i Comuni di Citerna, Città  di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide, i cui territori, classificati "montani" in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e dell' articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 , ricadono nella zona omogenea "A", delimitata con l' art. 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , ai sensi dell' art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , è costituita la Comunità  montana "Alto Tevere umbro", ente di diritto pubblico a norma dell' art. 4 della citata legge n. 1102.

2. La Comunità  ha sede in Città  di Castello.

Art. 2

Norme che regolano la Comunità.

1. La Comunità  montana è regolata dalla legge nazionale 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta legge, dalla legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonchè dalle norme del presente Statuto e di sue modificazioni ed integrazioni regolarmente approvate.

Art. 3

Scopi della Comunità.

1. La Comunità  , organo zonale di programmazione, si propone i seguenti scopi:

a) formulare ed aggiornare, con la partecipazione delle popolazioni interessate, degli Enti locali, sindacati ed associazioni, il piano pluriennale per lo sviluppo economico - sociale della zona, al fine di concorrere a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e del piano regionale di sviluppo, nell' ambito del quale il piano zonale stesso dovrà  essere organicamente inserito e coordinato e al fine di concorrere alla difesa del suolo e alla protezione della natura;

b) predisporre, coordinare ed attuare programmi di interventi intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità  e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;

d) fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall' ambiente montano e in particolare ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti;

e) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della zona;

f) redigere, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche della Regione, un piano di sviluppo urbanistico della zona, di cui si dovrà  tener conto nella redazione dei piani regolatori, dei programmi di fabbricazione e dei Piani generali di bonifica;

g) coopera con le altre Comunità  , con le Province e con la Regione per il coordinamento dei Piani zonali ai fini della programmazione regionale.

Art. 4

Attuazione dei fini istituzionali.

1. Nell' espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità  montana:

a) può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono quando siano dagli stessi delegata a svolgerle;

b) per l' attuazione di tutti gli interventi che riguardano in modo specifico uno o più Comuni della Comunità, affida ai Comuni interessati la realizzazione degli interventi garantendo loro l' aiuto necessario a questo fine;

c) può delegare ad altri enti operanti nel territorio della Comunità  , di volta in volta, l' esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell' ambito della rispettiva competenza territoriale;

d) può assumere le funzioni di Consorzio di bonifica montana, a norma dell' art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991 ;

e) sostituisce, nell' esecuzione di opere, gli enti, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell' art. 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ;

f) può acquistare o prendere in affitto, e gestire, terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali ai sensi dell' art. 9 della citata legge n. 1102 e cedere in gestione a cooperative o associazioni di lavoratori produttori agricoli che abbiano finalità  sociali e caratteristiche democratiche;

g) può promuovere forme associative e cooperative per fini di cui alla precedente lettera f) ;

h) può espropiare terreni non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati, o anche parzialmente boscati, per giungere ad una generale ed omogenea ricomposizione fondiaria per una utilizzazione razionale ed economica delle risorse agricole della zona. Il tutto a norma dell' art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , e cioè dopo aver fatto il tentativo di conciliazione previsto.

Art. 5

Organi della Comunità.

1. Sono organi della Comunità  montana: - il Consiglio; - la Giunta; - il Presidente; - il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6

Il Consiglio - composizione.

1. Il Consiglio della Comunità  è costituito dai rappresentanti dei Comuni associati.

2. Ciascun Comune è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato scelto tra i membri del Consiglio comunale, da un consigliere di maggioranza e da uno di minoranza, eletti dai rispettivi Consigli comunali.

3. Il delegato del sindaco può essere designato in modo permanente, per la durata della sua carica.

4. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e cioè anche in caso di gestione commissariale.

Art. 7

Attribuzioni del Consiglio.

1. Il Consiglio è l' organo deliberante della Comunità.

2. Compete al Consiglio l' adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che rientrino negli scopi sociali. In particolare:

a) adotta lo Statuto e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) approva il piano pluriennale di sviluppo, il programma stralcio annuale e il piano di sviluppo urbanistico;

c) verifica la conformità, con il piano di sviluppo e con il piano urbanistico, dei piani degli altri enti operanti nel territorio, e ne riferisce ai com petenti organi regionali e agli altri enti interessati;

d) approva i progetti di lavori, competenze professionali, contratti e le spese superiori a lire 500.000;

e) delibera in ordine alla locazione di immobili, alla contrazione di mutui, all' acquisto e all' alienazione di immobili, all' affitto e all' esproprio dei terreni;

f) elegge il Presidente, il vice Presidente, la Giunta, il Collegio dei revisori dei conti;

g) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, lo storno dei fondi e fissa la misura dei contributi annui da corrispondersi dagli enti associati;

h) esamina e decide sui ricorsi e sulle osservazioni al piano pluriennale di sviluppo;

i) nomina il Comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 21 e le Commissioni consiliari per i singoli settori di attività;

l) esprime il parere della Comunità  su ogni questione sottoposta alla medesima;

m) delibera sulle modalità  per l' assunzione di funzioni proprie dei Comuni su delega di questi, siano essi la totalità  o una parte dei componenti la Comunità;

n) approva il regolamento degli uffici della Comunità;

o) adotta le decisioni circa la utilizzazione degli uffici dei Comuni e degli altri enti operanti nel territorio di cui al successivo art. 20. Accordi particolari per il rimborso degli oneri saranno stipulati dalla Giunta per gli enti interessati;

p) nomina il segretario, il direttore tecnico e il tesoriere della Comunità;

q) decide sulla costituzione di un proprio ufficio tecnico al fine della preparazione ed esecuzione dei piani di sviluppo economico;

r) adotta le decisioni circa l' utilità  di pubblicare un proprio periodico per la divulgazione e il dibattito inerenti problemi della Comunità;

s) nomina eventuali rappresentanti della Comunità  presso enti, organizzazioni, commissioni;

t) adotta ogni altro provvedimento non esplicitamente affidato, dalle leggi e dallo Statuto , ad altri organi della Comunità.

Art. 8

Validità  delle sedute del Consiglio.

1. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà  dei suoi consiglieri in carica.

2. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, salvo che per gli argomenti di cui alle lettere a), b), e), f), g), h) e n) del precedente art. 7 per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio in carica.

Art. 9

Sedute ordinarie e straordinarie - convocazione.

1. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria tre volte all' anno: - entro il mese di luglio per l' approvazione del conto consuntivo dell' esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale; - entro il mese di settembre per approvare il programma stralcio annuale; - entro il mese di ottobre per l' approvazione del bilancio di previsione dell' anno successivo.

2. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta la Giunta esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o da tre Comuni associati.

3. Le sedute del Consiglio della Comunità  sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità  , salvo sia altrimenti stabilito dalla Giunta, che può determinare la riunione anche nelle sedi dei Comuni della Comunità  interessati agli argomenti iscritti all' ordine del giorno. In ogni caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei Comuni della Comunità. 

4. Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, e soltanto in casi di urgenza per sua determinazione, mediante avviso raccomandata da spedirsi almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione.

5. In caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.

6. L' avviso di convocazione deve contenere l' indicazione del luogo, del giorno e dell' ora della riunione nonchè l' indicazione degli argomenti iscritti all' ordine del giorno della seduta.

7. Nel caso che non sia raggiunto il numero legale per la validità  della seduta, la successiva convocazione potrà  aver luogo non prima di 48 ore dalla seduta andata deserta, semprechè rimanga invariato l' ordine del giorno.

Art. 10

Procedimento di discussione delle sedute del Consiglio.

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o impedimento la presidenza spetta al vice Presidente.

2. Dopo l' appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.

3. Gli scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

4. Il Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all' ordine del giorno.

Art. 11

Durata in carica del Consiglio Convalida elezione - Decadenza

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni e in ogni caso decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità.

2. I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi motivo, del loro mandato.

3. I consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all' interessato della proposta di decadenza, comunicata anche al Comune di appartenenza.

4. I consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati.

5. Restano comunque in carica fino alla nomina dei successori, salvo il caso di decadenza di cui al precedente terzo comma .

6. Il Consiglio, nella sua prima seduta procede alla convalida dell' elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

Art. 12

La Giunta - composizione.

1. La Giunta delle Comunità  è costituita: - dal Presidente e dal Vice Presidente, eletti dal Consiglio della Comunità a maggioranza assoluta dei componenti; - da numero sette membri eletti dal Consiglio nel proprio seno, con voto limitato a due terzi, per assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare.

Art. 13

Attribuzioni della Giunta.

1. La Giunta èl' organo esecutivo della Comunità  , ispirato a una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti.

2. La Giunta: - assiste il Presidente nell' esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio della Comunità ; - pone in essere gli interventi necessari ad assicurare il buon svolgimento e il massimo coordinamento dell' attività dei singoli enti; - delibera in materia contrattuale e patrimoniale nel quadro del bilancio preventivo approvato dal Consiglio e nei limiti dei Piani di sviluppo e dei programmi di intervento; - adotta in casi di urgenza i provvedimenti attribuiti al Consiglio e ad esso li sottopone per la ratifica in occasione della prima riunione. Da tali provvedimenti sono escluse le deliberazioni concernenti le materie riservate al Consiglio dall' art. 9 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 ; - predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale per sottoporli alla approvazione del Consiglio.

Art. 14

Riunioni della Giunta.

1. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente: - in sessione ordinaria ogni mese; - in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei membri della Giunta stessa.

2. La Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

3. La Giunta delibera a maggioranza, con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

4. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

5. Possono essere invitati alle riunioni di Giunta, a titolo consultivo, amministratori, tecnici, esperti, rappresentanti sindacali e di categoria.

Art. 15

Durata in carica della Giunta.

1. Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti la Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio della Comunità  e possono essere rieletti.

2. La decadenza dalla carica di consiglieri della Comunità  comporta automaticamente la decadenza da membro della Giunta.

3. L' assenza a tre sedute ordinarie consecutive della Giunta comporta la decadenza secondo la procedura prevista dal precedente art. 11.

4. Il Presidente, il Vice Presidente e i mebri della Giunta possono essere revocati dall' ufficio quando ricorrano gravi motivi che possono pregiudicare il regolare funzionamento dell' amministrazione.

5. Possono essere revocati, in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio della Comunità  o promossa dall'organo di controllo, con il voto favorevole e palese di due terzi dei componenti il Consiglio.

6. La revoca non produce effetto se entro quaranta giorni il Consiglio non provvede alla sostituzione delle persone revocate.

Art. 16

Il Presidente - attribuzioni.

1. Il Presidente: - rappresenta ad ogni effetto la Comunità  di fronte a terzi ed in giudizio e vigila su tutto l' andamento di essa; - convoca e presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta; - firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e gli altri documenti inerenti l' attività  della Comunità  ; - compie tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari della Comunità  con enti pubblici nazionali, regionali, locali e con privati, accetta eredità  con beneficio di inventario, lasciti, donazioni e sovvenzioni, rilascia quietanze liberatorie, il tutto in forza di regolari delibere del Consiglio e della Giunta.

2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 17

Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Consiglio elegge tra i propri membri, non facenti parte della Giunta, i revisori dei conti in numero di tre, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

2. Il Collegio dura in carica un anno.

3. Il Collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l' andamento della contabilità  della Comunità  montana e ne riferisce al Consiglio mediante una relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.

4. I revisori dei conti possono essere confermati.

5. La decadenza dalla carica di consigliere e l' elezione a membro della Giunta comportano automaticamente la decadenza da membro del Collegio.

6. I revisori possono essere revocati dall' ufficio quando ricorrono gravi motivi che influiscono sull' espletamento del loro mandato e il regolare funzionamento del Collegio. Vale la procedura prevista dal precedente art. 15.

Art. 18

Segretario della Comunità.

1. Il segretario della Comunità è nominato dal Consiglio.

2. Il segretario assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente.

3. Tiene i registri di contabilità  della Comunità  montana.

4. Sovraintende a tutte le funzioni amministrative della Comunità .

Art. 19

Direttore tecnico.

1. Il Consiglio provvederà  alla nomina del direttore tecnico della Comunità  .

Art. 20

Personale della Comunità.

1. Il personale dipendente della Comunità  è comandato dall' amministrazione della Regione e da quelle degli altri enti locali, su richiesta della Comunità  medesima.

2. Per l' espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità  si avvale anche degli uffici dei Comuni e dei Consorzi tra i Comuni o degli altri Enti (Provincia e Regione) e altri operanti nel territorio ( art. 20 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 ).

3. Il Consiglio della Comunità  decide in merito.

Art. 21

Comitato tecnico consultivo. Rapporti con altri enti operanti nel territorio. Partecipazione alla Comunità.

1. Il Consiglio della Comunità, allo scopo di stabilire i necessari coordinamenti e collegamenti per la redazione e l' aggiornamento del piano di sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali e dell' eventuale piano di sviluppo urbanistico, di cui agli artt. 5, secondo e quinto comma , e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , oltre alle commissioni per singoli settori di attività, nomina un Comitato tecnico consultivo del quale fanno parte i rappresentanti degli enti operanti nel territorio della Comunità  quali l' Amministrazione provinciale, l' Ente di sviluppo ed altri enti che il Consiglio riterrà  opportuni ed idonei, tecnici ed esperti, organizzazioni sindacali, associazioni, cooperative e categorie interessate.

2. I rappresentanti di detti enti devono altresì essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio della Comunità , senza diritto di voto, dedicate all' esame e all' approvazione del Piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali nonchè dell' eventuale piano di sviluppo urbanistico.

3. La collaborazione tra la Comunità  montana e gli enti operanti nel territorio viene attuata, per l' espletamento dei fini istituzionali della Comunità  medesima, anche mediante quanto previsto al secondo e terzo comma del precedente art. 20, alla lettera c) dell' art. 4 e dell' art. 20, terzo e quarto comma , della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 .

4. Gli enti suddetti, nonchè le associazioni ed altri enti portatori delle istanze sociali, economiche e sindacali operanti nel territorio della Comunità, sono costantemente consultati, informati ed invitati alle attività  della Comunità  mediante le procedure e le iniziative decise dal Consiglio della Comunità  con apposito regolamento.

5. La Comunità  montana, al fine di coordinare l' elaborazione dei programmi pluriennali, dei Piani annuali di sviluppo e dei piani urbanistici promuove opportuni incontri con gli altri enti operanti nel territorio, anche per verificare la conformità  dei piani di questi, a norma dell' art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 .

Art. 22

Comunità e Comuni associati.

1. Nel quadro delle indagini conoscitive degli atti di piano economico e territoriale, il Consiglio della Comunità  predispone progetti che vengono sottoposti all' esame dei Consigli comunali dei Comuni associati.

2. Tenuto conto dei pareri espressi dai Comuni, il Consiglio della Comunità  provvede quindi all' elaborazione e all' adozione dei piani.

3. Ciascun consigliere comunale di un Comune associato ha diritto di prendere visione degli atti riguardanti l' attività della Comunità  montana.

Art. 23

Piano pluriennale di sviluppo della Comunità e programmi - stralcio annuali.

1. Entro un anno dalla sua costituzione, la Comunità  appronta un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona il quale, in base alle indicazioni del piano regionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà  della zona medesima e tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale o dell' eventuale piano generale di bonifica montana, o dei Piani degli altri enti operanti nel territorio, con i quali viene stabilito il coordinamento previsto dall' art. 21 del presente Statuto, dovrà  provvedere le concrete possibilità  di sviluppo nei vari settori economici, produttivi e sociali e dei servizi indicando a tale scopo il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati, ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali, privilegiando cooperative o associazioni di lavoratori produttori agricoli che abbiano finalità  e caratteristiche democratiche.

2. Il Consiglio della Comunità  decide tutte le iniziative atte ad attuare la partecipazione delle popolazioni interessate alla predisposizione del Piano, sottoponendo la bozza del Piano stesso, predisposta dal Consiglio, all' esame dei Consigli comunali della Comunità  , alle forze politiche, sindacali ed economiche della zona ed anche prevedendo forme di iniziativa popolare per la proposta dei programmi ed interventi al Piano di sviluppo della Comunità  .

3. Il Piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato dal Consiglio della Comunità  , viene affisso per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data informazione con pubblicazione di manifesti ed avvisi su quotidiani e periodici di larga diffusione nella zona, su di un numero speciale del Bollettino della Comunità  e con ogni altra forma di pubblicità  per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla pubblicazione nei Comuni.

4. Il Consiglio della Comunità  esaminate le osservazioni e proposte ed eventualmente rielaborato il Piano, lo trasmette per l' esame e l' approvazione alla Regione, a norma dell' art. 5, comma quarto, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 .

5. Il Consiglio della Comunità, inoltre, approva e trasmette alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma stralcio del piano pluriennale ai fini del suo finanziamento da parte della Regione stessa.

6. Il Consiglio della Comunità  , ottenuto dalla Regione l' affidamento dello stanziamento annuale, approva il bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.

7. Il Consiglio, inoltre, entro i termini previsti per l' approvazione del conto consuntivo dell' esercizio precedente, approva una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale, nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modifiche dello stesso e la inoltra alla Regione.

8. Il Piano generale di sviluppo ed i piani annuali di intervento vengono attuati e coordinati dalla Comunità  la quale può avvalersi anche della delega di cui all' art. 4, lettera c), del presente Statuto.

9. La comunità  montana si attiene inoltre alle norme regionali, relative alla preparazione dei Piani zonali e dei programmi annuali, previsti dall' art. 4, lettera c) della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 .

Art. 24

Verbali e deliberazioni.

1. I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere inviati in copia a ciascun Comune facente parte della Comunità montana e a tutti i membri del Consiglio.

2. I verbali inoltre debbono essere approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.

3. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta e i provvedimenti non soggetti a controllo debbono essere pubblicati nell' albo pretorio della Comunità  non oltre sette giorni dalla data della loro adozione.

4. Le determinazioni, anche se interlocutorie, adottate dal Comitato regionale di controllo in ordine alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, debbono essere pubblicate nell' albo della Comunità.

5. Le deliberazioni stesse saranno inviate ai Comuni membri con l' invito ad esporle nei rispettivi albi pretori.

6. Debbono essere inviate alla competente Sezione provinciale del Comitato di controllo sulle Province, sui Comuni e sugli altri Enti locali ai sensi dell' art. 21 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , entro sette giorni dall' adozione.

7. I Comuni membri della Comunità  e gli enti che fanno parte del Comitato tecnico consultivo di cui all' art. 21 sono impegnati ad inviare in visione alla Comunità  montana copia delle deliberazioni e degli atti che trattino materie che interessano comunque la Comunità  medesima al fine del coordinamento e dell' aggiornamento delle iniziative in sede di Comunità.

Art. 25

Tesoriere.

1. Il servizio di tesoreria è affidato, con deliberazione del Consiglio, ad un Istituto di credito.

2. La riscossione delle entrate e il pagamento della spese sono effettuate esclusivamente tramite il tesoriere in base a regolari reversali e mandati.

3. I rapporti con il tesoriere verranno regolati da apposita convenzione.

Art. 26

Finanziamento della Comunità.

1. Alle spese necessarie per il funzionamento della Comunità montana si provvede con i fondi costituiti da:

a) assegnazioni di finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;

b) dal contributo annuo dei Comuni membri della Comunità  nella misura fissata dal Consiglio;

c) da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi.

Art. 27

Demanio e patrimonio.

1. La Comunità  potrà  disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ; per decisione del Consiglio può affidarne la gestione a cooperative di lavoratori agricoli.

Art. 28

Indennità e rimborso spese ai componenti gli organi della Comunità.

1. Al Presidente ed al Vice Presidente viene corrisposta un' indennità di carica rispettivamente pari all'ammontare dell' indennità massima stabilita dalle vigenti disposizioni legislative in materia per il sindaco ed il vice sindaco di un Comune con popolazione sino a 30.000 abitanti.

2. A tutti i componenti gli organi della Comunità  viene corrisposto un compenso forfettario di partecipazione ad ogni seduta degli organi stessi, fissato dal Consiglio della Comunità  in misura non superiore ad un decimo dell' indennità  di carica spettante al Presidente.

3. Spetta inoltre a tutti i componenti gli organi della Comunità  il rimborso delle spese rispettivamente sostenute per l' espletamento del proprio mandato.

4. Il compenso di partecipazione alle sedute non è cumulabile per più sedute nella stessa giornata.

Art. 29

Adesione all' UNCEM e ad altre associazioni.

1. La Comunità  montana può aderire all' Unione nazionale dei Comuni ed enti montani (UNCEM) e ad altre associazioni, previa deliberazione del Consiglio.

Art. 30

Integrazioni e modifiche dello Statuto .

1. Le integrazioni e modifiche del presente Statuto devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, salvo il caso di modifiche fissate per legge, nel quale è sufficiente la maggioranza semplice.

2. Anche per le modifiche dello Statuto deve seguire il momento della partecipazione prevista.

Art. 31

Estinzione della Comunità.

1. La Comunità  si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale.

Art. 32

Norma transitoria.

1. Entro trenta giorni dalla approvazione del presente Statuto da parte della Regione, il Consiglio della Comunità  procede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta esecutiva in sostituzione degli organi provvisori.

[4] [1]

Note della redazione

(1) - 

L'abrogazione della presente legge è stata confermata dall'art. 40, comma 1, lettera c), L.R. 24 settembre 2003, n. 18.