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Legge regionale 11 marzo 1974, n.14


LEGGE REGIONALE n.14 del 11 marzo 1974

Date di vigenza

19/03/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 19/03/1974
31/03/2000 abrogazione mostra documento vigente dal 31/03/2000

Documento vigente dal 19/03/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 11 marzo 1974 ,n. 14
Comunità montana zona omogenea "B". Approvazione dello Statuto ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 . (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 18/03/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. E' approvato, ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , lo Statuto della Comunità montana " Alto Chiascio" - Zona omogenea " B" con sede in Gubbio, nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 11 marzo 1974

Conti


ALLEGATI:
ALLEGATO
Statuto della Comunità montana " Alto Chiascio" - Zona omogenea " B"
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 18/03/1974
Art. 1

Costituzione e sede della Comunità montana.

1. Tra i Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia - Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica, i cui territori, classificati "montani" in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e dell' articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 , ricadono nella zona omogenea "B", delimitata con l' art. 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , ai sensi dell' art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , è costituita la Comunità montana dell' Alto Chiascio, ente di diritto pubblico a norma dell' art. 4 della citata legge n. 1102.

2. La Comunità ha sede in Gubbio.

Art. 2

Norme che regolano la Comunità.

1. La Comunità montana è regolata dalla legge nazionale 3 dicembre 1971, n. 1102 e dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta legge, dalla legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonchè dalle norme del presente Statuto o di sue modificazioni ed integrazioni regolarmente approvate.

Art. 3

Scopi della Comunità.

1. La Comunità , organo zonale di programmazione, si propone i seguenti scopi:

a) formulare ed aggiornare, con la partecipazione delle popolazioni interessate il piano pluriennale per lo sviluppo economico - sociale della zona, al fine di concorrere a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e del piano regionale di sviluppo, nell' ambito del quale il piano zonale stesso dovrà essere organicamente inserito e coordinato e al fine di concorrere alla difesa del suolo e alla protezione della natura;

b) redigere, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione, un piano di sviluppo urbanistico di zona, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani regolatori, dei programmi di fabbricazione e dei piani generali di bonifica;

c) predisporre, coordinare e attuare programmi di interventi intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

d) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;

e) fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall' ambiente monatano e in particolare ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti;

f) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della zona.

Art. 4

Attuazione dei fini istituzionali.

1. Nell' espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana:

a) può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono e dell' ente Regione, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;

b) può delegare ad altri enti operanti nel territorio della Comunità , di volta in volta, l' esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell' ambito della rispettiva competenza territoriale;

c) sostituisce, nell' esecuzione di opere, gli enti, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell' art. 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ;

d) può acquistare o prendere in affitto e gestire, terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali ai sensi dell' art. 9 della citata legge n. 1102.

Art. 5

Organi della Comunità.

1. Sono organi della Comunità montana: - il Consiglio; - la Giunta; - il Presidente; - il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6

Il Consiglio - composizione.

1. Il Consiglio della Comunità è costituito dai rappresentanti dei Comuni associati.

2. Ciascun Comune è rappresentato dal sindaco o suo delegato, da un consigliere di maggioranza e da uno di minoranza, eletti dai rispettivi Consigli comunali.

3. Il delegato del sindaco può essere designato in modo permanante, per la durata della sua carica, nella persona di un componente la Giunta municipale.

4. Nel caso il delegato del sindaco sia eletto a componente la Giunta della Comunità , lo stesso non potrà essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, da altro rappresentante. Potrà essere sostituito nella Giunta, mediante elezione del Consiglio, nel caso il sindaco provveda alla designazione di altro delegato.

5. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale.

Art. 7

Compiti del Consiglio.

1. Il Consiglio è l' organo deliberante della Comunità .

2. Compete al Consiglio l' adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che rientrino negli scopi sociali.

3. In particolare:

a) adotta lo Statuto e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) approva il piano pluriennale di sviluppo, il programma stralcio annuale e il piano di sviluppo urbanistico;

c) elegge il Presidente, il Vice Presidente, la Giunta e il Collegio dei revisori dei conti;

d) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e fissa i criteri per la determinazione dei contributi annui da corrispondersi dagli enti associati;

e) esamina e decide sui ricorsi e sulle osservazioni al piano pluriennale di sviluppo;

f) nomina il Comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 21;

g) nomina eventuali rappresentanti la Comunità presso altri enti, organizzazioni e commissioni;

h) delibera sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate dai Comuni alla Comunità ;

i) approva il regolamento degli uffici della Comunità ;

l) adotta le decisioni circa l' utilizzazione degli uffici dei Comuni o degli altri enti operanti nel territorio di cui all' art. 20, della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , previa intesa con gli enti interessati;

m) nomina il segretario, il direttore tecnico e il tesoriere della Comunità ;

n) il Consiglio delibera altresì sulla adesione della Comunità alle associazioni che perseguano finalità che rientrino in quelle proprie della Comunità medesima;

o) delibera infine su ogni altra materia non devoluta alla competenza della Giunta.

Art. 8

Validità delle sedute del Consiglio.

1. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

2. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza, tranne che per l' approvazione del bilancio e sue variazioni, per cui è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in carica e salvo quanto previsto per la elezione del Presidente e del Vice Presidente e per l' approvazione dello Statuto e integrazione e modifiche del medesimo.

Art. 9

Sedute ordinarie e straordinarie - convocazione.

1. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria tre volte all' anno. - entro il mese di luglio per l' approvazione del conto consuntivo dell' esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale; - entro il mese di settembre per approvare il programma stralcio annuale; - entro il mese di ottobre per l' approvazione del bilancio di previsione dell' anno successivo.

2. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta la Giunta esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

3. Le sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; se hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità , salvo sia altrimenti stabilito dalla Giunta, nel qual caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei Comuni della Comunità .

4. Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione.

5. In caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.

6. L' avviso di convocazione deve contenere l' indicazione del luogo, del giorno e dell' ora della riunione nonchè l' indicazione degli argomenti iscritti all' ordine del giorno della seduta.

7. La seconda convocazione potrà aver luogo non prima di tre giorni dalla prima e potrà essere preannunciata con l' avviso di prima convocazione.

Art. 10

Procedimento di discussione delle sedute del Consiglio.

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o per suo giustificato impedimento, la Presidenza spetta al Vice Presidente. In assenza di questi al Consigliere più anziano.

2. Dopo l' appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.

3. Gli scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

4. Entro due mesi dall' approvazione dello Statuto , il Consiglio della Comunità su proposta della Giunta approva apposito regolamento dei lavori per il funzionamento del Consiglio stesso.

Art. 11

Durata in carica del Consiglio.

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni e in ogni caso decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità .

2. I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi motivo, del loro mandato.

3. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all' interessato della proposta di decadenza, comunicata anche al Comune di appartenenza.

4. Nel caso di decadenza di un solo consigliere il rispettivo Consiglio comunale provvederà alla contemporanea rielezione sia del rappresentante di maggioranza che di minoranza.

5. Restano comunque in carica fino alla nomina dei successori, salvo il caso di decadenza di cui al precedente terzo comma .

6. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida dell' elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

Art. 12

La Giunta - composizione.

1. La Giunta delle Comunità è costituita: - dal Presidente e dal Vice Presidente, eletti dal Consiglio della Comunità a maggioranza assoluta dei componenti; - da numero cinque membri, eletti dal Consiglio nel proprio seno, con voto limitato a tre nominativi per assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare.

Art. 13

Compiti della Giunta.

1. La Giunta è l' organo esecutivo della Comunità , ispirato a una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti.

2. La Giunta: - assiste il Presidente nell' esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio della Comunità ; - adotta tutti i provvedimenti che non rientrano nella competenza del Consiglio della Comunità , ai sensi dell' art. 9 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 ; - predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale per sottoporli alla approvazione del Consiglio.

Art. 14

Riunioni della Giunta.

1. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente: - in sessione ordinaria ogni mese; - in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei membri della Giunta stessa.

2. La Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di questi dall' assessore più anziano.

3. La Giunta delibera a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

4. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

Art. 15

Durata in carica della Giunta.

1. Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti la Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio della Comunità e non possono ricoprire l' incarico per un periodo superiore a dieci anni.

2. La decadenza dalla carica di consigliere della Comunità montana comporta automaticamente la decadenza da membro della Giunta.

3. L' assenza a tre sedute consecutive della Giunta comporta la decadenza.

4. Il Presidente, il Vice Presidente e i membri della Giunta possono essere revocati dall' ufficio quando ricorrano gravi motivi che possono pregiudicare il regolare funzionamento dell' amministrazione. Possono essere revocati, in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio della Comunità o promossa dall' organo di controllo, con il voto favorevole e palese di due terzi dei componenti il Consiglio.

5. La revoca non produce effetto se entro trenta giorni il Consiglio non provvede alla sostituzione delle persone revocate.

6. In caso di decadenza anche di un solo membro della Giunta si provvederà alla elezione dell' intera Giunta nella seduta del Consiglio che verrà convocato entro i successivi quindici giorni.

Art. 16

Il Presidente - attribuzioni.

1. Il Presidente: - rappresenta ad ogni effetto la Comunità di fronte a terzi ed in giudizio e vigila su tutto l' andamento di essa; - convoca e presiede le riunioni del Consiglio e quelle della Giunta; - firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e gli altri documenti inerenti l' attività della Comunità ; - compie tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari della Comunità con enti pubblici e privati, accetta eredità con beneficio di inventario, lasciti, donazioni e sovvenzioni, rilascia quietanze liberatorie, il tutto in forza di regolari delibere del Consiglio o della Giunta; - dà esecuzione ad ogni delibera del Consiglio e della Giunta.

2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 17

Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Consiglio elegge tra i propri membri, non facenti parte della Giunta, i revisori dei conti in numero di tre, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

2. Il Collegio dura in carica un anno.

3. Il Collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l' andamento della contabilità della Comunità montana e ne riferisce al Consiglio mediante una relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.

4. I revisori dei conti possono essere confermati.

5. La decadenza dalla carica di consiglieri e l' elezione a membro della Giunta comportano automaticamente la decadenza da membro del Collegio.

6. I revisori possono essere revocati dall' ufficio quando ricorrono gravi motivi che influiscono sull' espletamento del loro mandato e il regolare funzionamento del Collegio. Vale la procedura prevista al precedente art. 15.

Art. 18

Personale della Comunità .

1. Il personale dipendente della Comunità sarà comandato dall' amministrazione della Regione o da quella degli altri enti locali, d' intesa con la Comunità medesima.

2. Accordi particolari per il rimborso degli oneri, di intesa con gli enti interessati, saranno stipulati dalla Giunta.

Art. 19

Segretario della Comunità .

1. Il segretario della Comunità è nominato dal Consiglio.

2. Il Consiglio stabilisce le ulteriori funzioni del segretario ove ciò non sia già disciplinato nel regolamento del personale.

3. Il segretario assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente.

4. Tiene i registri di contabilità della Comunità montana.

5. Sovraintende a tutte le funzioni amministrative della Comunità .

Art. 20

Direttore tecnico.

1. Il direttore tecnico della Comunità è nominato dal Consiglio.

2. Sovraintende a tutte le funzioni tecniche della Comunità, salvo che il Consiglio stabilisca le ulteriori funzioni del direttore tecnico, ove ciò non sia già disciplinato nel regolamento del personale.

Art. 21

Comitato tecnico consultivo. Rapporti con altri enti operanti nel territorio. Partecipazione alla Comunità .

1. Il Consiglio della Comunità , allo scopo di stabilire i necessari coordinamenti e collegamenti per la redazione e l' aggiornamento del piano di sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali e del piano di sviluppo urbanistico, ai sensi ed effetti degli artt. 5, secondo e quinto comma , e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , nomina un Comitato tecnico consultivo del quale fanno parte i rappresentanti degli enti operanti nel territorio della Comunità.

2. Il Consiglio della Comunità sentiti gli enti interessati costituirà con proprio atto il predetto Comitato tecnico consultivo.

3. I rappresentanti di detti enti devono altresì essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio della Comunità , senza diritto di voto, dedicate all' esame e all' approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali nonchè del piano di sviluppo urbanistico.

4. La collaborazione tra la Comunità montana e gli enti operanti nel territorio viene attuata, per l' espletamento dei fini istituzionali della Comunità medesima, anche mediante quanto previsto al terzo e quarto comma dell' art. 20 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 .

5. Gli enti suddetti, nonchè le associazioni ed altri eventuali enti portatori delle istanze sociali, economiche e sindacali operanti nel territorio della Comunità , sono costantemente consultati, informati ed invitati alle attività della Comunità mediante le procedure e le iniziative decise dal Consiglio della Comunità medesima.

Art. 22

Piano pluriennale di sviluppo della Comunità e programmi - stralcio annuali.

1. Entro un anno dalla sua costituzione, la Comunità appronta un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona il quale, in base alle indicazioni del piano regionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona medesima e tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale o dell' eventuale piano generale di bonifica montana, o dei piani degli altri enti operanti nel territorio, con i quali viene stabilito il coordinamento previsto all' art. 21 del presente Statuto, dovrà provvedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi e sociali e dei servizi indicando a tale scopo il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati, ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

2. Il Consiglio della Comunità decide tutte le iniziative atte ad attuare la partecipazione delle popolazioni interessate alla predisposizione del piano, sottoponendo la bozza del piano stesso, predisposta dal Consiglio, all' esame dei Consigli comunali della Comunità , alle forze politiche, sindacali ed economiche della zona ed anche prevedendo forme di iniziativa popolare per la proposta dei programmi ed interventi attinenti al piano di sviluppo della Comunità .

3. Il piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato dal Consiglio della Comunità , viene affisso per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data informazione con pubblicazione di manifesti e di avvisi su quotidiani e periodici di larga diffusione nella zona, per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla pubblicazione nei Comuni.

4. Il Consiglio della Comunità esaminate le osservazioni e proposte ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette per l' esame e l' approvazione alla Regione.

5. Il Consiglio della Comunità , inoltre, approva e trasmette alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma stralcio del piano pluriennale ai fini del suo finanziamento da parte della Regione stessa.

6. Il Consiglio della Comunità , ottenuto dalla Regione l' affidamento dello stanziamento annuale, approva il bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.

7. Il Consiglio, inoltre, entro i termini previsti per l' approvazione del conto consuntivo dell' esercizio precedente, approva una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale, nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modifiche dello stesso e la inoltra alla Regione.

8. Il piano generale di sviluppo ed i piani annuali di intervento vengono attuati e coordinati dalla Comunità la quale può avvalersi anche della delega di cui all' art. 4, lettera b) del presente Statuto.

9. La Comunità montana si attiene a quanto altro previsto all' art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed inoltre alle norme regionali relative alla preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali, previste all' art. 4 lettera c) della citata legge 1102.

Art. 23

Verbali e deliberazioni.

1. I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere inviati in copia a ciascun Comune facente parte della Comunità montana e a tutti i membri del Consiglio.

2. I verbali debbono essere approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.

3. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbono essere pubblicate nell' albo pretorio della Comunità entro il quindicesimo giorno dall' adozione della delibera e per quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio sede della Comunità ed in quello di ciascun Comune della Comunità stessa.

4. Debbono essere inviate entro quindici giorni alla competente Sezione provinciale del Comitato di controllo sulle Province, sui Comuni e sugli altri Enti locali ai sensi dell' art. 21 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 . Le determinazioni anche interlocutorie adottate dal Comitato in ordine alle deliberazioni stesse e provvedimenti non soggetti a controllo debbono essere altresì pubblicati nell' albo della Comunità.

5. La Comunità montana stabilirà ogni opportuna intesa affinchè ogni Comune e gli altri enti operanti nel territorio che fanno parte del Comitato tecnico consultivo di cui all' art. 21 inviino in visione alla Comunità stessa copia delle deliberazioni e degli atti che trattino materie che interessano comunque la Comunità medesima al fine del coordinamento e dell' aggiornamento delle iniziative in sede di Comunità.

Art. 24

Tesoriere.

1. Il servizio di tesoreria è affidato, con delibera del Consiglio ad un Istituto di credito. La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese sono effettuate esclusivamente tramite il tesoriere in base a regolari reversali e mandati.

2. I rapporti con il tesoriere verranno regolati da apposita convenzione.

Art. 25

Finanziamento della Comunità .

1. Alle spese necessarie per il funzionamento della Comunità montana si provvede con i fondi costituiti da:

a) assegnazioni di finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;

b) contributi annui dei Comuni membri della Comunità determinati ai sensi dell' art. 7 dal Consiglio della Comunità stessa;

c) eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi.

Art. 26

Demanio e patrimonio.

1. La Comunità potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , la cui gestione verrà determinata dal Consiglio.

Art. 27

Indennità e rimborso spese ai componenti degli organi della Comunità.

1. Al Presidente ed al Vice Presidente viene corrisposta un' indennità di carica rispettivamente pari all'ammontare dell' indennità massima stabilita dalle vigenti disposizioni legislative in materia per il sindaco ed il vice sindaco di un Comune con popolazione sino a 30.000 abitanti.

2. A tutti i componenti gli organi della Comunità viene corrisposto un compenso forfettario di partecipazione ad ogni seduta degli organi stessi, fissato dal Consiglio della Comunità in misura non superiore ad un decimo dell' indennità di carica spettante al Presidente.

3. Spetta inoltre a tutti i componenti gli organi della Comunità il rimborso delle spese rispettivamente sostenute per l' espletamento del proprio mandato, con le modalità che fisserà il Consiglio.

Art. 28

Integrazioni e modifiche dello Statuto .

1. Le integrazioni e modifiche del presente Statuto devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, salvo il caso di modifiche fissate per legge, nel quale è sufficiente la maggioranza semplice.

Art. 29

Estinzione della Comunità.

1. La Comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale.

Art. 30

Norma transitoria.

1. Entro sette giorni dall' approvazione del presente Statuto da parte della Regione, il Consiglio della Comunità procede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta esecutiva in sostituzione degli organi provvisori.

[4] [1]

Note della redazione

(1) - 

L'abrogazione della presente legge è stata confermata dall'art. 40, comma 1, lettera c), L.R. 24 settembre 2003, n. 18