Art. 1
Costituzione e sede della Comunità montana.
1.
Tra i Comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera i cui territori classificati "montani" in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della
legge 25 luglio 1952, n. 991
, e dell' articolo unico della
legge 30 luglio 1957, n. 657
, ricadono nella zona omogenea "D", delimitata con l'
art. 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23
, ai sensi dell'
art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102
, è costitutita la Comunità montana della Valnerina, ente di diritto pubblico a norma dell' art. 4 della citata legge n. 1102.
2.
La Comunità ha sede in Norcia.
Art. 2
Norme che regolano la Comunità .
1.
La Comunità montana è regolata dalla legge nazionale 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta legge, dalla
legge regionale 6 settembre 1972, n. 23
, e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonchè dalle norme del presente Statuto o di sue modificazioni ed integrazioni regolarmente approvate.
Art. 3
Scopi della Comunità
1.
La Comunità , organo zonale di programmazione, si propone i seguenti scopi:
a)
formulare ed aggiornare, con la partecipazione delle popolazioni interessate, il piano pluriennale per lo sviluppo economico - sociale della zona, al fine di concorrere a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e del piano regionale di sviluppo, nell' ambito del quale il piano zonale stesso dovrà essere organicamente inserito e coordinato e al fine di concorrere alla difesa del suolo e alla protezione della natura;
b)
predisporre, coordinare e attuare programmi di interventi intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
c)
individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa, in special modo attraverso lo strumento cooperativistico;
d)
fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall' ambiente montano al fine di impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti;
e)
favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della zona;
f)
redigere, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione, un piano di sviluppo urbanistico della zona, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani regolatori, dei programmi di fabbricazione e dei piani generali di bonifica.
Art. 4
Attuazione dei fini istituzionali.
1.
Nell' espletamento dei prorpi fini istituzionali la Comunità montana:
a)
può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;
b)
può delegare ad altri enti operanti nel territorio della Comunità , di volta in volta, l' esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell' ambito della rispettiva competenza territoriale;
c)
può assumere le funzioni di Consorzio di bonifica montana, a norma dell'
art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991
, qualora non esista o non si intenda costituire il Consorzio dei proprietari;
d)
sostituisce, nell' esecuzione di opere, gli enti, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'
art. 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102
;
e)
può acquistare o prendere in affitto e gestire, terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali ai sensi dell' art. 9 della citata legge n. 1102;
f)
può espropriare terreni non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per i fini ed in riferimento all' art. 9, comma primo e secondo, della
legge 3 dicembre 1971, n. 1102
.
Art. 5
Organi della Comunità .
1.
Sono organi della Comunità montana:
- il Consiglio;
- la Giunta;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 6
Il Consiglio - composizione.
1.
Il Consiglio della Comunità è costituito dai rappresentanti dei Comuni associati.
2.
Ciascun Comune è rappresentato dal sindaco o suo delegato, da un consigliere di maggioranza e da uno di minoranza, eletti dai rispettivi Consigli comunali.
3.
Il delegato del sindaco può essere dallo stesso designato in modo permanente per la durata della sua carica.
4.
Nel caso il delegato del sindaco sia eletto a componente la Giunta della Comunità , lo stesso non potrà essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, da altro rappresentante. Potrà essere sotituito nella Giunta, mediante elezione del Consiglio, nel caso il sindaco provveda alla designazione di altro delegato.
Art. 7
Compiti del Consiglio.
1.
Il Consiglio è l' organo deliberante della Comunità .
2.
Compete al Consiglio l' adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che rientrino negli scopi sociali.
3.
In particolare:
a)
adotta lo
Statuto
e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b)
approva il piano pluriennale di sviluppo, il programma stralcio annuale e il piano di sviluppo urbanistico;
c)
elegge il Presidente, il Vice Presidente, la Giunta e il Collegio dei revisori dei conti;
d)
approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e fissa la misura dei contributi annui da corrispondersi dagli enti associati;
e)
esamina e decide sui ricorsi e sulle osservazioni al piano pluriennale di sviluppo;
f)
nomina il Comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 21;
g)
delibera sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate dai Comuni alla Comunità ;
h)
approva il regolamento degli uffici della Comunità ;
i)
adotta le decisioni circa l' utilizzazione degli uffici dei Comuni o degli altri enti operanti nel territorio;
l)
nomina il direttore tecnico e il tesoriere della Comunità ;
m)
il Consiglio delibera sulla adesione della Comunità ad associazioni che perseguano finalità che rientrino in quelle proprie della Comunità medesima;
n)
delibera, altresì , su ogni altra materia non devoluta alla competenza della Giunta.
Art. 8
Validità delle sedute del Consiglio.
1.
Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.
2.
In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.
3.
La riunione è dichiarata deserta se, trascorsa un' ora da quella indicata nell' avviso di convocazione, non sia stato raggiunto il quorum strutturale di cui ai commi precedenti.
4.
Il Consiglio delibera a maggioranza secondo le norme della legge comunale e provinciale, salvo quanto previsto per la elezione del Presidente e del Vice Presidente, per l' adozione dello
Statuto
, l' integrazione e le modifiche del medesimo.
Art. 9
Sedute ordinarie e straordinarie - convocazione.
1.
Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria tre volte all' anno:
- entro il mese di luglio per l' approvazione del conto consuntivo dell' esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;
- entro il mese di settembre per approvare il programma stralcio annuale; - entro il mese di ottobre per l' approvazione del bilancio di previsione dell' anno successivo.
2.
Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta la Giunta esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
3.
Le sedute del Consiglio della Comunità cono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità , salvo sia altrimenti stabilito dalla Giunta, nel qual caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei Comuni della Comunità .
4.
Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione.
5.
In caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.
6.
L' avviso di convocazione deve contenere l' indicazione del luogo, del giorno e dell' ora della riunione nonchè l' indicazione degli argomenti iscritti all' ordine del giorno della seduta.
7.
La seconda convocazione potrà aver luogo non prima di tre giorni dalla prima e potrà essere preannunciata con l' avviso di prima convocazione.
Art. 10
Procedimento di discussione delle sedute del Consiglio.
1.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza o per suo giustificato impedimento, la Presidenza spetta al Vice Presidente.
2.
Dopo l' appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.
3.
Gli scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio e con lui accertano il risultato delle votazioni.
4.
Il Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all' ordine del giorno.
5.
Il Consiglio dovrà darsi un proprio regolamento per lo svolgimento delle sedute.
Art. 11
Durata in carica del Consiglio.
1.
Il Consiglio dura in carica cinque anni e in ogni caso decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità .
2.
I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi motivo, del loro mandato.
3.
I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all' interessato della proposta di decadenza, comunicata anche al Comune di appartenenza.
4.
In caso di decadenza di uno dei rappresentanti comunali (escluso il sindaco) occorrerà provvedere alla rielezione di entrambi i rappresentanti stessi.
5.
I consiglieri decaduti restano comunque in carica fino alla nomina dei successori, salvo il caso di decadenza di cui al
precedente terzo comma
.
6.
In caso di scioglimento di un Consiglio comunale i tre rappresentanti del Comune restano in carica fino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale.
7.
Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida dell' elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
Art. 12
La Giunta - composizione.
1.
La Giunta della Comunità è costituita: - dal Presidente e dal Vice Presidente, eletti dal Consiglio della Comunità a maggioranza assoluta dei componenti; - da numero nove membri, eletti dal Consiglio nel proprio seno, con voto limitato ai due terzi, per assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare.
Art. 13
Compiti della Giunta.
1.
La Giunta è l' organo esecutivo della Comunità , ispirato a una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti.
2.
La Giunta:
- assiste il Presidente nell' esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio della Comunità ;
- pone in essere gli interventi necessari ad assicurare il buon svolgimento ed il massimo coordinamento dell' attività dei singoli enti;
- nomina eventuali rappresentati della Comunità presso altri enti, organizzazioni o commissioni;
- delibera in materia contrattuale e patrimoniale nel quadro del bilancio preventivo e nei limiti dei piani di sviluppo e dei programmi di intervento;
- adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di compentenza del Consiglio e ad esso li sottopone per la ratifica in occasione della prima riunione. Da tali provvedimenti sono esclusi i piani di sviluppo, il piano stralcio annuale e il piano di sviluppo urbanistico;
- predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale per sottoporli alla approvazione del Consiglio.
Art. 14
Riunioni della Giunta.
1.
La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente:
- in sessione ordinaria ogni mese;
- in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei membri della Giunta stessa.
2.
La Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
3.
La Giunta delibera a maggioranza, con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
4.
Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.
Art. 15
Durata in carica della Giunta.
1.
Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti la Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio della Comunità e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente per lo stesso incarico.
2.
La decadenza dalla carica di consigliere comporta automaticamente la decadenza da membro della Giunta.
3.
L' assenza a tre sedute consecutive della Giunta comporta la decadenza secondo la procedura prevista al precedente art. 11.
4.
Il Presidente, il Vice Presidente e i membri della Giunta possono essere revocati dall' ufficio quando ricorrano gravi motivi che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell' amministrazione. Possono essere revocati, in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio della Comunità o promossa dall' organo di controllo, con il voto favorevole e palese di due terzi dei componenti il Consiglio.
5.
La revoca non produce effetto se entro trenta giorni il Consiglio non provvede alla sostituzione delle persone revocate.
Art. 16
Il Presidente - attribuzioni.
1.
Il Presidente:
- rappresenta ad ogni effetto la Comunità di fronte a terzi ed in giudizio e vigila su tutto l' andamento di essa;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio e quelle della Giunta;
- firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e gli altri documenti inerenti l' attività della Comunità ;
- compie tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari della Comunità con enti pubblici e privati, accetta eredità con beneficio di inventario, lasciti, donazioni e sovvenzioni, rilascia quietanze liberatorie, il tutto in forza di regolari delibere del Consiglio o della Giunta;
- provvede all' esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta della Comunità .
2.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Art. 17
Collegio dei revisori dei conti.
1.
Il Consiglio elegge tra i propri membri, non facenti parte della Giunta, i revisori dei conti in numero di tre, di cui uno in rappresentanza della minoranza.
2.
Il Collegio dura in carica un anno.
3.
Il Collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l' andamento della Contabilità della comunità montana e ne riferisce al Consiglio mediante una relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.
4.
I revisori dei conti possono essere riconfermati.
5.
La decadenza dalla carica di consigliere e l' elezione a membro della Giunta comportano automaticamente la decadenza da membro del Collegio.
6.
I revisori possono essere revocati dall' ufficio quando ricorrono gravi motivi che influiscono sull'espletamento del loro mandato o il regolare funzionamento del Collegio.
7.
Vale la procedura prevista al precedente art. 15.
Art. 18
Segretario della Comunità.
1.
Il segretario della Comunità , che dovrà essere comandato dall' amministrazione della Regione o da quella di altri Enti locali, assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta, redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente, coordina e sovrintende a tutte le funzioni amministrative della Comunità.
Art. 19
Direttore tecnico.
1.
Il direttore tecnico della Comunità è nominato dal Consiglio. Coordina e sovraintende i servizi tecnici della Comunità.
Art. 20
Personale della Comunità.
1.
Il personale dipendente della Comunità è comandato dalla Regione o da altri enti locali, d' intesa con la Comunità medesima.
Art. 21
Comitato tecnico consultivo - Rapporti con altri enti operanti nel territorio - Partecipazione alla Comunità .
1.
Il Consiglio della Comunità , allo scopo di stabilire i necessari coordinamenti e collegamenti per la redazione e l' aggiornamento del piano di sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali e del piano di sviluppo urbanistico, di cui agli artt. 5, secondo e quinto comma, e 7 della legge n. 1102, nomina un Comitato tecnico consultivo del quale fanno parte i rappresentanti degli enti operanti nel territorio della Comunità nonchè tecnici ed esperti.
2.
I rappresentanti di detti enti devono altresì essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio della Comunità , dedicate all' esame e all' approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali nonchè del piano di sviluppo urbanistico.
3.
La collaborazione tra la Comunità montana e gli enti operanti nel territorio viene attuata, per l' espletamento dei fini istituzionali della Comunità medesima, anche secondo quanto previsto dal terzo e
quarto comma dell' art. 20 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23
.
4.
Il Consiglio della Comunità disciplina con apposito regolamento la partecipazione di enti ed associazioni del Comitato tecnico consultivo.
Art. 22
Verbali e deliberazioni.
1.
I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere inviati in copia a ciascun Comune facente parte della Comunità montana.
2.
I verbali debbono inoltre essere approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.
3.
Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbono essere pubblicate nell' albo pretorio della Comunità nei termini di legge. Dovranno essere pubblicate anche le decisioni e le determinazioni interlocutorie adottate dal Comitato di controllo.
4.
Debbono essere inoltre inviate, entro sette giorni alla competente Sezione provinciale del Comitato di controllo sulle Province, sui Comuni e sugli altri Enti locali.
Art. 23
Tesoriere.
1.
Il servizio di tesoreria è affidato, con delibera del Consiglio, ad un Istituto di credito. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese saranno effettuate esclusivamente tramite il tesoriere in base a regolari reversali e mandati. I rapporti con il tesoriere verranno regolati da apposita convenzione.
Art. 24
Finanziamento della Comunità .
1.
Alle spese necessarie per il funzionamento della Comunità montana si provvede con i fondi costituiti da:
a)
assegnazioni di finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;
b)
dal contributo annuo dei Comuni, membri della Comunità , nella misura fissata dal Consiglio;
c)
da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi.
Art. 26
Indennità e rimborso spese ai componenti gli organi della Comunità .
1.
Al Presidente ed al Vice Presidente viene corrisposta un' indennità di carica rispettivamente non superiore all' ammontare dell' indennità massima stabilita dalle vigenti disposizioni legislative in materia per il sindaco ed il vice sindaco di un Comune con popolazione sino a 30.000 abitanti.
2.
A tutti i componenti gli organi della Comunità viene corrisposto un compenso forfettario di partecipazione ad ogni seduta degli organi stessi che viene fissata dal Consiglio della Comunità in misura non superiore ad un decimo dell' indennità di carica spettante al Presidente.
3.
Spetta inoltre a tutti i componenti gli organi della Comunità il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l' espletamento del proprio mandato.
Art. 27
Integrazioni e modifiche dello
Statuto
.
1.
Le integrazioni e le modifiche al presente Statuto devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 28
Estinzione della Comunità .
1.
La Comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale.
Art. 29
Norma transitoria.
1.
Entro venti giorni dall' approvazione del presente Statuto da parte della Regione, il Consiglio della Comunità procede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta esecutiva in sostituzione degli organi provvisori.