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Legge regionale 11 marzo 1974, n.18


LEGGE REGIONALE n.18 del 11 marzo 1974

Date di vigenza

19/03/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 19/03/1974
31/03/2000 abrogazione mostra documento vigente dal 31/03/2000

Documento vigente dal 19/03/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 11 marzo 1974 ,n. 18
Comunità montana zona omogenea "G". Approvazione dello Statuto ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 (1) .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 18/03/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. E' approvato, ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , lo Statuto della Comunità montana " Amerino - Croce di Serra" - Zona omogenea " G" con sede in Guardea, nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 11 marzo 1974

Conti


ALLEGATI:
- ALLEGATO 1
Statuto della Comunità montana " Amerino - Croce di Serra" - Zona omogenea " G"
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 18/03/1974
ARTICOLO 1

Costituzione e sede della Comunità montana. - art. 4 legge nazionale n. 1102; artt. 3 e 6 legge regionale n. 23

1. Tra i Comuni di Alviano, Amelia, Baschi, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio i cui territori, classificati "montani" in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell' articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 , ricadenti nella zona omogena "G", delimitate con l' art. 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , ai sensi dell' articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , è costituita la Comunità montana dello "Amerino - Croce di Serra", ente di diritto pubblico a norma dell' art. 4 della citata legge n. 1102.

2. La Comunità ha sede in Guardea.

ARTICOLO 2

Norme che regolano la Comunità .

1. La Comunità montana è regolata dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta legge, dalla legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonchè dalle norme del presente Statuto o di sue modificazioni ed integrazioni regolarmente approvate.

ARTICOLO 3

Scopi della Comunità . - artt. 3 e 6 legge regionale n. 23; artt. 1, 2 legge nazionale n. 1102

1. La comunità , organo zonale di programmazione, si propone i seguenti scopi:

a) formulare ed aggiornare, sentite le popolazioni e le Comunità locali interessate e le associazioni di categoria, il piano pluriennale per lo sviluppo economico - sociale della zona, al fine di concorrere a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le zone montane ed il resto del territorio nazionale, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e del piano regionale di sviluppo, nell' ambito del quale il piano zonale stesso dovrà essere organicamente inserito e coordinato, e al fine di concorrere alla difesa del suolo e alla protezione della natura;

b) predisporre, coordinare ed attuare programmi di interventi intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni diabitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;

d) fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall' ambiente montano e in particolare ad impedire lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti;

e) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della zona;

f) redigere, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione, un piano di sviluppo urbanistico della zona, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani regolatori, dei programmi di fabbricazione e dei piani generali di bonifica.

ARTICOLO 4

Attuazione dei fini istituzionali. - art. 6, secondo e terzo comma, legge nazionale 1102 e art. 20 u.c. legge regionale n. 23

1. Nell' espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana:

a) può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;

b) può delegare ad altri enti operanti nel territorio della Comunità e della regione, di volta in volta, l' esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell' ambito della rispettiva competenza territoriale;

c) può assumere le funzioni di Consorzio di bonifica montana a norma dell' art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , qualora non esista il consorzio dei proprietari;

d) sostituisce, nell' esecuzione di opere, gli enti, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell' art. 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ;

e) può acquistare o prendere in affitto e gestire o dare in gestione, terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli, o riserve naturali ai sensi dell' art. 9 della citata legge n. 1102.

ARTICOLO 5

Organi della Comunità - art. 4, secondo comma, legge nazionale 1102 e artt. 6, 7 e 18 legge regionale n. 23

1. Sono organi della Comunità montana: - il Consiglio; - la Giunta; - il Presidente; - il Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 6

Il Consiglio - composizione. - Art. 4, secondo comma, legge nazionale n. 1102 e art. 8 legge regionale n. 23

1. Il Consiglio della Comunità montana è costituito dai rappresentanti dei Comuni associati.

2. Ciascun Comune è rappresentato dal sindaco o suo delegato, da un consigliere di maggioranza e da uno di minoranza, eletti dai rispettivi Consigli comunali.

3. Il delegato del sindaco può essere dallo stesso designato in modo permanente, per la durata della sua carica, nella persona di un componente del Consiglio.

4. Nel caso il delegato del sindaco sia eletto a componente la Giunta della Comunità , lo stesso non potrà essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, da altro rappresentante. Potrà essere sostituito nella Giunta, mediante elezione del Consiglio, nel caso il sindaco provveda alla designazione di altro delegato.

5. Quando un Comune membro della Comunità abbia gestione commissariale, i tre membri designati dal Consiglio comunale sciolto restano in carica fino a che il nuovo Consiglio comunale non provveda alla nuova designazione.

ARTICOLO 7

Compiti del Consiglio. - art. 4, secondo comma, legge nazionale n. 1102 e artt. 6, 9 e 13 legge regionale n. 23

1. Il Consiglio è il massimo organo deliberante della Comunità .

2. Compete al Consiglio l' adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che rientrino negli scopi sociali.

3. In particolare:

a) adotta lo Statuto e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) elegge il Presidente, il Vice Presidente, la Giunta e il Collegio dei revisori dei conti;

c) approva il piano pluriennale di sviluppo, il programma stralcio annuale e il piano di sviluppo urbanistico;

d) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e fissa la misura dei contributi annui da corrispondersi dagli enti associati;

e) esamina e decide sui ricorsi e sulle osservazioni al piano pluriennale di sviluppo;

f) nomina il Comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 21;

g) delibera sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate dai Comuni alla Comunità ;

h) approva il regolamento degli uffici della Comunità ;

i) adotta le decisioni circa l' utilizzazione degli uffici dei Comuni e degli enti operanti nel territorio, in relazione all' art. 20 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 e delibera, previa intesa con gli enti interessati, in ordine ai conseguenti rapporti finanziari;

l) propone e nomina il segretario e il direttore tecnico e nomina il tesoriere della Comunità ;

m) nomina eventuali rappresentanti della Comunità presso enti, organizzazioni, commissioni;

n) delibera in materia contrattuale e patrimoniale nel quadro del bilancio preventivo nei limiti del piano di sviluppo e dei programmi di intervento;

o) delibera in ordine alla utilizzazione e gestione del patrimonio della Comunità ;

p) delibera sulla adesione ad associazioni che perseguano finalità rientranti in quelle proprie della Comunità ;

q) delibera, altresì , sopra tutti gli oggetti che sono propri dell' amministrazione comunitaria e che non siano devoluti alla competenza della Giunta e del Presidente.

ARTICOLO 8

Validità delle sedute del Consiglio. art. 12 legge regionale n. 23

1. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

2. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza, salvo quanto previsto per la elezione del Presidente e del Vice Presidente e per l' approvazione dello Statuto e integrazioni e modifiche del medesimo.

ARTICOLO 9

Sedute ordinarie e straordinarie - convocazione. - art. 13 legge regionale n. 23

1. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria tre volte l' anno: - entro il mese di luglio per l' approvazione del conto consuntivo dell' esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale; - entro il mese di settembre per approvare il programma stralcio annuale; - entro il mese di ottobre per l' approvazione del bilancio di previsione dell' anno successivo.

2. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta la Giunta esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

3. Le sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità , salvo sia altrimetni stabilito dalla Giunta nel qual caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei Comuni della Comunità .

4. Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente previa deliberazione della Giunta, mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione.

5. In caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore su convocazione telegrafica.

6. L' avviso di convocazione deve contenere l' indicazione del luogo, del giorno e dell' ora della riunione nonchè l' indicazione degli argomenti iscritti all' ordine del giorno della seduta.

7. La seconda convocazione potrà avere luogo non prima di tre giorni dalla prima e potrà essere preannunciata con l' avviso di prima convocazione.

ARTICOLO 10

Procedimento di discussione nelle sedute del Consiglio. - art. 12 legge regionale n. 23

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza, o per suo giustificato impedimento, la presidenza spetta al Vice Presidente.

2. Dopo l' appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa i tre consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.

3. Gli scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

4. Il Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all' ordine del giorno.

ARTICOLO 11

Durata in carica del Consiglio. - artt. 10 e 11 legge regionale n. 23

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni e in ogni caso decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità .

2. I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare per qualsiasi motivo del loro mandato.

3. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

4. La decadenza è pronunciata decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all' interessato della proposta di decadenza, comunicata anche al Comune di appartenenza.

5. I consiglieri decaduti, vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati. La sostituzione di uno dei due rappresentanti comunali (escluso il sindaco) comporta la rielezione di entrambi, al fine di garantire la rappresentanza della minoranza consiliare.

6. Restano comunque in carica fino alla nomina dei successori, salvo il caso di decadenza di cui al precedente terzo comma .

7. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida della elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

ARTICOLO 12

La Giunta - composizione. - art. 4, secondo comma, legge nazionale n. 1102 e art. 13 legge regionale n. 23

1. La Giunta della Comunità è costituita:
 
- dal Presidente eletto dal Consiglio della Comunità a maggioranza assoluta dei componenti;
 
- da numero otto membri, eletti dal Consiglio nel proprio seno, con voto limitato ai due terzi per assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare;
 
- dal Vice Presidente eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta, e scelto tra i membri della Giunta.

ARTICOLO 13

Compiti della Giunta.

1. La Giunta è l' organo esecutivo della Comunità, ispirato a una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti.

2. La Giunta: - assiste il Presidente nell' esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio della Comunità ; - pone in essere gli interventi necessari ad assicurare il buono svolgimento e il massimo coordinamento dell' attività dei singoli enti; - adotta in casi di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio e ad esso li sottopone per la ratifica in occasione della prima riunione. Da tali provvedimenti sono esclusi i piani di sviluppo, il piano stralcio annuale e il piano di sviluppo urbanistico; - predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale per sottoporli all' approvazione del Consiglio.

ARTICOLO 14

Riunioni della Giunta.-art. 14 legge regionale n. 23

1. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente: - in sessione ordinaria ogni mese;
 
- in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei membri della Giunta medesima.

2. La Giunta è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente.

3. La Giunta delibera a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

4. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

5. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, a titolo consultivo, amministratori, tecnici, esperti, rappresentanti sindacali e di categoria.

ARTICOLO 15

Durata in carica della Giunta. - art. 14 legge regionale n. 23

1. Il presidente, il Vice Presidente e i componenti la Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio della Comunità e possono essere rieletti.

2. La decadenza dalla carica di consigliere comporta automaticamente la decadenza da membro della Giunta.

3. L' assenza a tre sedute consecutive dalla Giunta comporta la decadenza secondo la procedura prevista la precedente art. 11.

4. Il Presidente, il Vice Presidente e i membri della Giunta possono essere revocati dall' ufficio quando ricorrano gravi motivi che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell' amministrazione.

5. Possono essere revocati in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio della Comunità o promossa dall' organo di controllo, con il voto favorevole e palese dei due terzi dei componenti il Consiglio.

6. La revoca non produce effetto se entro trenta giorni il Consiglio non provvede alla sostituzione delle persone revocate nei modi indicati nel quarto comma dell' art. 11.

ARTICOLO 16

Il Presidente - attribuzioni. - art. 14 legge regionale n. 23

1. Il Presidente:
 
- rappresenta ad ogni effetto la Comunità di fronte a terzi ed in giudizio e vigila su tutto l' andamento di essa;
 
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio e quelle della Giunta ed esegue le relative deliberazioni;
 
- firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e gli altri documenti inerenti l' attività della Comunità.

2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 17

Collegio dei revisori dei conti. - art. 18 legge regionale n. 23

1. Il Collegio elegge tra i propri membri non facenti parte della Giunta i revisori dei conti in numero di tre, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

2. Il Collegio dura in carica un anno.

3. Il Collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l' andamento della contabilità della Comunità e ne riferisce al Consiglio mediante una relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.

4. I revisori dei conti possono essere confermati.

5. La decadenza dalla carica di consigliere o la elezione a membro della Giunta comportano automaticamente la decadenza da membro del Collegio.

6. I revisori possono essere revocati dall' ufficio quando ricorrano gravi motivi che influiscano sull' espletamento del loro mandato e il regolare funzionamento del Collegio; vale la procedura prevista al precedente art. 15.

ARTICOLO 18

Segretario della Comunità. - art. 4, terzo comma, legge nazionale n. 1102 e artt. 6 e 18 legge regionale n. 23

1. Il segretario della Comunità è nominato dal Consiglio, che ne stabilisce anche il trattamento economico, tra il personale previsto dal successivo art. 20.

2. Il segretario assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente.

3. Tiene i registri di contabilità della Comunità montana.

4. Sovraintende a tutte le funzioni amministrative della Comunità .

ARTICOLO 19

Direttore tecnico. - art. 4, terzo comma, legge nazionale n. 1102 e artt. 6 e 18 legge regionale n. 23

1. Il direttore tecnico della Comunità è nominato dal Consiglio su un elenco di candidati proposti dalla Giunta, tra il personale previsto dal successivo art. 20.

2. Egli dirige gli uffici tecnici della Comunità e coordina l' attività del Comitato tecnico consultivo.

ARTICOLO 20

Personale della Comunità . - art. 4 ultimo comma, legge nazionale n. 1102 e artt. 15 e 20, terzo comma, legge regionale n. 23

1. Il personale dipendente della Comunità è comandato dalla Regione o da altri enti locali, d' intesa con la Comunità medesima.

ARTICOLO 21

Comitato tecnico consultivo - Rapporti con gli altri enti operanti nel territorio - Partecipazione alla Comunità . - art. 4, primo comma lett. d e penultimo comma, artt. 5 e 7 legge nazionale n. 1102, artt. 19 e 20 legge regionale n. 23

1. Il Consiglio della Comunità , allo scopo di stabilire il necessario coordinamento e collegamento per la redazione e l' aggiornamento del piano di sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali e dell' eventuale piano di sviluppo urbanistico, di cui agli artt. 5, secondo e quinto comma, e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , nomina un Comitato tecnico consultivo del quale fanno parte i rappresentanti degli enti operanti nel territorio della Comunità quali la Amministrazione provinciale, l' Ente di sviluppo, il Consorzio di bonifica, la Camera di commercio, il Consorzio BIM, il Consorzio per lo sviluppo turistico dell' Amerino, l' Azienda turismo, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel territorio della Comunità , i Demani collettivi e Comunanze agrarie, i Consorzi tecnici operanti nel territorio della Comunità , nonchè tecnici ed esperti ed organizzazioni sindacali, cooperative e consorzi.

2. I rappresentanti di detti enti devono altresì essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio della Comunità , dedicate all' esame e alla approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali nonchè dell' eventuale piano di sviluppo urbanistico.

3. La collaborazione tra la Comunità montana e gli enti operanti nel territorio viene attuata, per l' espletamento dei fini istituzionali della Comunità medesima, anche mediante quanto previsto al terzo e quarto comma dell' art. 20 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 e alla lettera b) del precedente art. 4.

4. Il Consiglio della Comunità disciplina con apposito regolamento la partecipazione dei rappresentanti degli enti nel Comitato tecnico consultivo.

ARTICOLO 22

Verbali e deliberazioni. - artt. 12 e 21 legge regionale n. 23

1. I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere inviati in copia a ciascun Comune facente parte della Comunità montana.

2. I verbali debbono inoltre essere approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.

3. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbono essere pubblicate nell' albo pretorio della Comunità nei modi di legge entro sette giorni dalla loro adozione ed essere contemporaneamente rimesse in copia alla competente sezione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

4. Entro sette giorni dal ricevimento debbono essere altresì pubblicate le decisioni dell' organo di controllo, ivi comprese eventuali determinazioni interlocutorie.

5. I Comuni membri della Comunità e gli altri enti operanti nel territorio che fanno parte del Comitato tecnico consultivo di cui all' art. 21 del presente Statuto possono inviare in visione alla Comunità montana copie delle deliberazioni e degli atti che trattino materie che interessano comunque la Comunità medesima al fine del coordinamento e dell' aggiornamento delle iniziative in sede di Comunità .

ARTICOLO 23

Tesoriere. - art. 18 legge regionale n. 23

1. Il servizio di tesoreria è affidato con delibera di Consiglio ad un Istituto di credito. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese è effettuata esclusivamente tramite il tesoriere in base a regolari reversali e mandati.

2. I rapporti col tesoriere verranno regolati da apposita convenzione.

ARTICOLO 24

Finanziamento della Comunità . - artt. 6 e 17 legge regionale n. 23

1. Alle spese necessarie per il finanziamento della Comunità montana si provvede con fondi costituiti da:

a) assegnazione di finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, dai Comuni rappresentati in seno alla Comunità , da enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;

b) da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi.

ARTICOLO 25

Demanio e patrimonio. - art. 9 legge nazionale n. 1102 e art. 17 legge regionale n. 23

1. La Comunità potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 .

ARTICOLO 26

Indennità e rimborso spese ai componenti gli organi della Comunità .

1. Al Presidente e al Vice Presidente viene corrisposta un' indennità di carica rispettivamente pari all' ammontare dell' indennità massima stabilita dalle vigenti disposizioni legislative in materia per il sindaco e il vice sindaco di un comune con popolazione sino a 30.000 abitanti.

2. A tutti i componenti gli organi della Comunità viene corrisposto un compenso forfettario di partecipazione ad ogni seduta degli organi stessi che viene fissato dal Consiglio della Comunità in misura non superiore ad un decimo dell' indennità di carica spettante al Presidente.

3. Spetta inoltre a tutti i componenti gli organi della Comunità il rimborso delle spese rispettivamente sostenute per l' espletamento del proprio mandato.

ARTICOLO 27

Integrazioni e modifiche allo Statuto . - art. 6 legge regionale n. 23

1. Le integrazioni e modifiche del presente Statuto devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, salvo il caso di modifiche fissate per legge, nel qual caso è sufficiente la maggioranza semplice.

2. Anche le modifiche dello Statuto debbono seguire il momento della partecipazione prevista nello spirito dell' art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 .

ARTICOLO 28

Estinzione della Comunità .- art. 4 legge regionale n. 23

1. La Comunità si estingue soltanto in seguito alla legge regionale che, modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale.

ARTICOLO 29

Norma transitoria.

1. Entro trenta giorni dall' approvazione del presente Statuto da parte della Regione, il Consiglio della Comunità procede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta esecutiva in sostituzione degli organi provvisori.

[1]

Note della redazione

(1) - 

L'abrogazione è stata confermata dall'art. 40, comma 1, lett. h), L.R. 24 settembre 2003, n. 18.