Legge regionale 29 marzo 1974, n.24


LEGGE REGIONALE n.24 del 29 Marzo 1974

Date di vigenza

17/04/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/04/1974
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 17/04/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 29 Marzo 1974 ,n. 24
Designazione medici specializzati in materia di assistenza ai fini della costituzione dei Comitati comunali ONMI.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 12 del 02/04/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Oggetto e destinatari della delega.

1. L' esercizio della funzione amministrativa regionale in materia di designazione del componente medico previsto dall' art. 4, punto 10 del DL 5 settembre 1938, n. 2008 e successiva modificazione, art. 3 della legge 1º dicembre 1966, n. 1081 , concernente i Comitati comunali ONMI, è delegato ai Comuni, in attuazione degli articoli 118 della Costituzione e 13 e 71 dello Statuto .

ARTICOLO 2

Vigilanza.

1. La funzione di vigilanza spetta alla Giunta regionale, alla quale i Comuni trasmettono copia degli atti adottati nell' esercizio della attribuzione delegata.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 29 marzo 1974

Il Vice Presidente Tomassini

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