Art. 1
1.
In attuazione dei principi sanciti nell'
art. 9 della Costituzione
e ribaditi negli
artt.
8 e
9 dello Statuto della Regione dell' Umbria
, con la presente legge vengono tracciate le linee per la formulazione e la realizzazione di un programma biennale di iniziative volte a tutelare e valorizzare, in occasione del Trentennale della Liberazione del territorio regionale (1974) e della Liberazione nazionale (1975), il patrimonio storico, culturale e politico della Resistenza antifascista, con particolare riguardo allo specifico apporto offerto alla medesima dalla gente dell' Umbria.
Art. 2
1.
Il programma delle manifestazioni per il 30º anniversario della Liberazione del territorio della regione (1974), riguarderà tra l' altro le iniziative dirette a celebrare:
1)
il sacrificio dei caduti nel corso delle rappresaglie e dei caduti in combattimento;
2)
la costituzione delle formazioni partigiane;
3)
le rappresaglie subite dalle popolazioni dell'Umbria;
4)
la liberazione delle singole zone;
5)
le caratteristiche più significative della collaborazione nella lotta tra le formazioni locali ed altri gruppi di partigiani, anche stranieri;
6)
il contributo dato da reparti dell' Esercito italiano alla Liberazione dell' Umbria.
Art. 3
1.
Le celebrazioni per il 30º della Liberazione nazionale (1975) comprenderanno, tra l' altro, le seguenti iniziative:
1)
pubblicazioni di studi e saggi originali riguardanti la lotta antifascista in Umbria, la sua collocazione nel contesto della Resistenza nazionale, la partecipazione degli Umbri alle campagne militari condotte in Italia e all' Estero contro il nazi - fascismo da reparti delle Forze armate regolari italiane, istituzioni e attività politica nelle zone liberate;
2)
divulgazione della conoscenza storica della Resistenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado;
3)
premi per studi e tesi di laurea sulla storia della Resistenza;
4)
promozione di attività cinematografiche e teatrali e di riprese televisive;
5)
raccolta di materiale documentario ed organizzazione di mostre, anche permanenti;
6)
convegni di studio e di ricerca;
7)
partecipazione e sostegno a iniziative di altri enti o istituti che si propongano finalità connesse con quelle perseguite dalla presente legge;
8)
promozione di ogni altra manifestazione, in particolare in occasione delle celebrazioni del 25 aprile e del 2 giugno.
Art. 4
1.
Per specifica definizione e realizzazione dei programmi di cui ai precedenti articoli, viene costituita una Consulta regionale, composta di quindici membri in rappresentanza dei partiti politici già facenti parte del CLN, nominati dal Consiglio regionale su designazione dei partiti stessi, in proporzione della consistenza numerica dei corrispondenti Gruppi consiliari.
2.
La Consulta curerà che alle sue riunioni vengano permanentemente invitati esponenti di forze politiche già attive nel CLN non rappresentate in Consiglio regionale.
3.
La Consulta elegge nel proprio seno il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti.
4.
E' altresì compito della Consulta sollecitare l' adesione partecipativa delle associazioni partigiane ANPI, FIAP e FINL, della Federazione CGIL, CISL e UIL, dei reduci dai campi di sterminio nazisti, dei perseguitati politici antifascisti e degli Enti locali, delle Forze armate, delle associazioni combattentistiche e d' arma, delle varie istituzioni dello Stato e di esponenti di altre forze sociali o culturali della regione.
Art. 5
1.
La Consulta viene convocata su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei suoi componenti.
2.
Deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi per discutere il programma delle iniziative e la relazione dell' esecutivo sull' attività svolta.
Art. 6
1.
La Consulta elegge nel proprio seno un Comitato esecutivo.
2.
La Consulta potrà nominare Commissioni speciali per singole iniziative, chiamando a farne parte anche membri esterni. Le Commissioni sono presiedute da un membro del Comitato.
Art. 7
1.
La Giunta regionale fornisce alla Consulta regionale la sede e mette a disposizione della medesima il proprio personale, nonchè le attrezzature necessarie.
Art. 8
1.
I Comuni e le Province della regione, d' intesa con la Consulta regionale, possono a loro volta, istituire Consulte locali, composte con i criteri di cui all'
art. 4
della presente legge e funzionanti in base alle modalità di cui agli artt. 5 e 6, per la definizione e attuazione di iniziative atte a valorizzare e divulgare gli aspetti caratteristici assunti dalla lotta antifascista nelle singole zone o nei luoghi di lavoro.
Art. 9
1.
Le spese per la realizzazione delle iniziative previste nella presente legge - calcolate in lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1974 e 1975 - sono a carico della Regione.
2.
L' onere predetto sarà imputato ad apposito capitolo di nuova istituzione denominato " Spese per la celebrazione del Trentennale della Liberazione" del bilancio dell' esercizio 1974 e di quello del bilancio 1975, e ad esso si farà fronte, per l' anno 1974, mediante prelievo dallo stanziamento del capitolo 311 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine" per l' esercizio medesimo.