ARTICOLO 1
1.
Fino a quando non sarà provveduto alla ristrutturazione dei servizi assistenziali regionali, ad integrazione delle provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia, la Regione eroga a favore dei non vedenti un contributo annuo di lire 40.000.000 per l' incremento ed il conseguimento delle finalità appresso specificate:
1)
profilassi della cecità , mediante iniziative volte alla prevenzione ed al recupero o conservazione della facoltà visiva;
2)
sviluppo della personalità sociale, culturale e professionale, mediante l'attuazione di apposite iniziative ed istituzioni e la realizzazione di speciali strutture comunitarie che, dotate delle attrezzature più adatte, possano sviluppare la migliore formazione culturale dei non vedenti;
3)
accrescimento delle possibilità di lavoro nei settori professionali già individuati e ricerca di nuove forme di impiego lavorativo, anche mediante la concessione o l' integrazione di borse di studio sia per il conseguimento di titoli di studio specifici, sia per l' acquisizione della speciale istruzione professionale necessaria alle diverse e particolari occasioni occupazionali;
4)
assistenza specifica ai ciechi pluriminorati mediante interventi volti alla valorizzazione delle facoltà residue;
5)
incremento e finanziamento dell' attività assistenziale promozionale, di studio e di ricerca svolta dalle Sezioni provinciali di Perugia e di Terni dell' Unione italiana ciechi, di cui si avvarranno le Commissioni provinciali nella elaborazione del piano di attività di cui all'
art. 3
della presente legge.
ARTICOLO 2
1.
Il contributo annuo previsto all'
art. 1
va suddiviso tra le province di Perugia e di Terni, nella misura rispettiva di lire 25.000.000 e di lire 15.000.000; tali finanziamenti dovranno risultare aggiuntivi a quelli predisposti dalle due Province nei programmi d' intervento assistenziale antecedentemente attuati a favore dei ciechi.
2.
Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle Province di Perugia e di Terni.
3.
Nell' ambito delle finalità e dei criteri dell'
art. 1
, le funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dal Consiglio regionale e, qualora le Province non adempiano alle funzioni loro delegate, la Giunta regionale si sostituisce ad esse.
ARTICOLO 3
1.
In ognuna delle due province annualmente viene predisposto un piano di attività a favore dei non vedenti, comprendente sia le iniziative finanziate dalle Province, sia le attività integrative finanziate con i fondi messi a disposizione dalla presente legge.
2.
La formazione di ognuno dei piani provinciali viene curata annualmente da una apposita Commissione provinciale, formata pariteticamente da tre rappresentanti del Consiglio provinciale e da tre rappresentanti della Sezione provinciale dell' Unione italiana ciechi.
3.
Ogni piano provinciale annuale diventerà esecutivo non appena avrà riportato l' approvazione del rispettivo Consiglio provinciale.
ARTICOLO 4
1.
All' onere derivante dall' applicazione della presente legge si farà fronte per l' anno 1974 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto dal cap. 313 dell' esercizio in corso denominato " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" e per gli anni successivi con la quota del fondo comune di cui all'
art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281
.
2.
La spesa è imputata al capitolo di nuova istituzione denominato " Integrazione di assistenza a favore dei minorati della vista".
3.
Le somme eventualmente non impegnate in un bilancio sono utilizzate negli esercizi successivi, per i fini per cui sono state iscritte negli stati di previsione.