link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 26 aprile 1974, n.29


LEGGE REGIONALE n.29 del 26 Aprile 1974

Date di vigenza

01/05/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 01/05/1974
23/06/1982 abrogazione mostra documento vigente dal 23/06/1982

Documento vigente dal 01/05/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 Aprile 1974 ,n. 29
Norme per l' assistenza a favore dei minorati della vista.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15 del 30/04/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Fino a quando non sarà provveduto alla ristrutturazione dei servizi assistenziali regionali, ad integrazione delle provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia, la Regione eroga a favore dei non vedenti un contributo annuo di lire 40.000.000 per l' incremento ed il conseguimento delle finalità appresso specificate:

1) profilassi della cecità , mediante iniziative volte alla prevenzione ed al recupero o conservazione della facoltà visiva;

2) sviluppo della personalità sociale, culturale e professionale, mediante l'attuazione di apposite iniziative ed istituzioni e la realizzazione di speciali strutture comunitarie che, dotate delle attrezzature più adatte, possano sviluppare la migliore formazione culturale dei non vedenti;

3) accrescimento delle possibilità di lavoro nei settori professionali già individuati e ricerca di nuove forme di impiego lavorativo, anche mediante la concessione o l' integrazione di borse di studio sia per il conseguimento di titoli di studio specifici, sia per l' acquisizione della speciale istruzione professionale necessaria alle diverse e particolari occasioni occupazionali;

4) assistenza specifica ai ciechi pluriminorati mediante interventi volti alla valorizzazione delle facoltà residue;

5) incremento e finanziamento dell' attività assistenziale promozionale, di studio e di ricerca svolta dalle Sezioni provinciali di Perugia e di Terni dell' Unione italiana ciechi, di cui si avvarranno le Commissioni provinciali nella elaborazione del piano di attività di cui all' art. 3 della presente legge.

ARTICOLO 2

1. Il contributo annuo previsto all' art. 1 va suddiviso tra le province di Perugia e di Terni, nella misura rispettiva di lire 25.000.000 e di lire 15.000.000; tali finanziamenti dovranno risultare aggiuntivi a quelli predisposti dalle due Province nei programmi d' intervento assistenziale antecedentemente attuati a favore dei ciechi.

2. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle Province di Perugia e di Terni.

3. Nell' ambito delle finalità e dei criteri dell' art. 1 , le funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dal Consiglio regionale e, qualora le Province non adempiano alle funzioni loro delegate, la Giunta regionale si sostituisce ad esse.

ARTICOLO 3

1. In ognuna delle due province annualmente viene predisposto un piano di attività a favore dei non vedenti, comprendente sia le iniziative finanziate dalle Province, sia le attività integrative finanziate con i fondi messi a disposizione dalla presente legge.

2. La formazione di ognuno dei piani provinciali viene curata annualmente da una apposita Commissione provinciale, formata pariteticamente da tre rappresentanti del Consiglio provinciale e da tre rappresentanti della Sezione provinciale dell' Unione italiana ciechi.

3. Ogni piano provinciale annuale diventerà esecutivo non appena avrà riportato l' approvazione del rispettivo Consiglio provinciale.

ARTICOLO 4

1. All' onere derivante dall' applicazione della presente legge si farà fronte per l' anno 1974 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto dal cap. 313 dell' esercizio in corso denominato " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" e per gli anni successivi con la quota del fondo comune di cui all' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .

2. La spesa è imputata al capitolo di nuova istituzione denominato " Integrazione di assistenza a favore dei minorati della vista".

3. Le somme eventualmente non impegnate in un bilancio sono utilizzate negli esercizi successivi, per i fini per cui sono state iscritte negli stati di previsione.

ARTICOLO 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 26 aprile 1974

Conti

[1]