ARTICOLO 1
1.
Per l' esercizio delle funzioni in materia urbanistica e di beni ambientali, il Consiglio e la Giunta regionale si possono avvalere del parere della Commissione tecnico - amministrativa che si istituisce con la presente legge.
ARTICOLO 2
1.
La Commissione è composta di 18 membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, e si articola in due sezioni, una con sede a Perugia e l' altra con sede a Terni.
2.
Ciascuna sezione è così composta:
a)
un componente della Giunta regionale, designato dalla stessa con funzioni di Presidente;
b)
tre esperti dipendenti della Regione, designati dalla Giunta regionale;
c)
cinque esperti, desiganti dal Consiglio regionale con voto limitato.
3.
Le sezioni si occupano degli affari riguardanti la provincia ove hanno sede.
4.
Il Consiglio regionale e la Giunta possono richiedere la riunione delle due sezioni in seduta comune, per la trattazione di questioni aventi rilevanza regionale; in tal caso la Commissione è presieduta a turno da uno dei Presidenti di sezione.
5.
A ciascuna sezione la Giunta regionale assegna un dipendente della Regione con funzioni di segretario, senza diritto di voto.
6.
I membri della Commissione durano in carica cinque anni.
7.
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
8.
I pareri sono validamente espressi col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
ARTICOLO 3
1.
In materia urbanistica e di beni ambientali, i pareri della Commissione sostituiscono quelli di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, previsto da qualsiasi disposizione legislativa.
ARTICOLO 4
1.
La Commissione, avuto riguardo agli affari posti all' ordine del giorno, può invitare altri esperti che non avranno diritto al voto, e deve invitare i rappresentanti delle Amministrazioni interessate alle materie poste all' ordine del giorno, anche essi senza diritto di voto.
ARTICOLO 5
1.
Con la presente legge è da considerarsi soppresso ogni altro parere prescritto dalle disposizioni vigenti in materia di viabilità , acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale o locale.
2.
Per le opere pubbliche di cui al comma precedente gli Enti locali sono tenuti ad acquisire il parere della Commissione di cui all'
art. 2
, che dovrà pronunciarsi entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
ARTICOLO 6
1.
Ai componenti della Commissione, che non siano dipendenti regionali, ed agli esperti di cui all'
art. 4
, è corrisposto un gettone di presenza.
2.
E' altresì corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio ai membri residenti fuori della sede delle sezioni della Commissione di cui all'
art. 2
.
3.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con atto amministrativo alla definizione dell' entità ed alla liquidazione delle predette spettanze.
ARTICOLO 7
1.
L' onere annuo di lire 15.000.000 previsto per l' attuazione della presente legge farà carico allo stanziamento del cap. 35 del bilancio dell' esercizio in corso e di quelli successivi.
2.
La suddetta spesa è dichiarata obbligatoria.