Legge regionale 24 maggio 1974, n.37


LEGGE REGIONALE n.37 del 24 Maggio 1974

Date di vigenza

14/05/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 14/05/1974
26/05/1977 abrogazione mostra documento vigente dal 26/05/1977

Documento vigente dal 14/05/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 24 Maggio 1974 ,n. 37
Costituzione della Commissione regionale per la consulenza tecnico - amministrativa in materia di urbanistica e beni ambientali. Abolizione di pareri e controlli prescritti dalla legislazione vigente in materia di viabilità , acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale o locale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 19 del 30/05/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Per l' esercizio delle funzioni in materia urbanistica e di beni ambientali, il Consiglio e la Giunta regionale si possono avvalere del parere della Commissione tecnico - amministrativa che si istituisce con la presente legge.

ARTICOLO 2

1. La Commissione è composta di 18 membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, e si articola in due sezioni, una con sede a Perugia e l' altra con sede a Terni.

2. Ciascuna sezione è così composta:

a) un componente della Giunta regionale, designato dalla stessa con funzioni di Presidente;

b) tre esperti dipendenti della Regione, designati dalla Giunta regionale;

c) cinque esperti, desiganti dal Consiglio regionale con voto limitato.

3. Le sezioni si occupano degli affari riguardanti la provincia ove hanno sede.

4. Il Consiglio regionale e la Giunta possono richiedere la riunione delle due sezioni in seduta comune, per la trattazione di questioni aventi rilevanza regionale; in tal caso la Commissione è presieduta a turno da uno dei Presidenti di sezione.

5. A ciascuna sezione la Giunta regionale assegna un dipendente della Regione con funzioni di segretario, senza diritto di voto.

6. I membri della Commissione durano in carica cinque anni.

7. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

8. I pareri sono validamente espressi col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 3

1. In materia urbanistica e di beni ambientali, i pareri della Commissione sostituiscono quelli di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, previsto da qualsiasi disposizione legislativa.

ARTICOLO 4

1. La Commissione, avuto riguardo agli affari posti all' ordine del giorno, può invitare altri esperti che non avranno diritto al voto, e deve invitare i rappresentanti delle Amministrazioni interessate alle materie poste all' ordine del giorno, anche essi senza diritto di voto.

ARTICOLO 5

1. Con la presente legge è da considerarsi soppresso ogni altro parere prescritto dalle disposizioni vigenti in materia di viabilità , acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale o locale.

2. Per le opere pubbliche di cui al comma precedente gli Enti locali sono tenuti ad acquisire il parere della Commissione di cui all' art. 2 , che dovrà pronunciarsi entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

ARTICOLO 6

1. Ai componenti della Commissione, che non siano dipendenti regionali, ed agli esperti di cui all' art. 4 , è corrisposto un gettone di presenza.

2. E' altresì corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio ai membri residenti fuori della sede delle sezioni della Commissione di cui all' art. 2 .

3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con atto amministrativo alla definizione dell' entità ed alla liquidazione delle predette spettanze.

ARTICOLO 7

1. L' onere annuo di lire 15.000.000 previsto per l' attuazione della presente legge farà carico allo stanziamento del cap. 35 del bilancio dell' esercizio in corso e di quelli successivi.

2. La suddetta spesa è dichiarata obbligatoria.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 24 maggio 1974

Conti

[1]

Note della redazione

 - 

Abrogata dalla L.R. 9 maggio 1977, n. 20, art. 7